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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08243/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. . [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Salerno, pur riformando la pronuncia di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine ad un tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, contestata come commessa dal ricorrente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ricevere da questo il pagamento di un debito che quest'ultimo aveva pacificamente contratto, invece, con [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva ricevuto due assegni da 5000 euro ciascuno: nella prospettazione accusatoria riconosciuta fondata dalla sentenza, il Miglino, assumendo di vantare un credito di gioco nei confronti dello stesso Imparato che, a suo dire, gli avrebbe ceduto il credito nei confronti del Francese, aveva preteso da quest'ultimo il pagamento della somma di 5000 euro, anche con l'uso di minacce quali "non sai chi sono io, non sai a chi appartengo", "...lo devo scassare di mazzate... i soldi sempre tu me li devi dare, forse non hai capito...", "te la faccio pagare".

2. A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto:

2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, per avere la sentenza impugnata prestato fede al racconto della persona offesa pur rilevando l'opacità del contesto in cui si sono svolti i fatti, connotato da "persone pregiudicate, bische clandestine, debiti di gioco non onorati, prestiti non si sa quanto gratuiti, giri poco chiari di assegni postdatati", e pur avendo rilevato la Corte territoriale che in relazione alle fasi iniziali della vicenda la versione offerta dall'imputato doveva ritenersi più credibile di quella della persona offesa, ed infine valorizzando ai fini del riconoscimento della responsabilità del Miglino perfino i suoi precedenti penali.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di derubricazione del reato ai sensi dell'art. 393 cod. pen. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, non avendo mai vantato il Miglino l'appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA], che si assume essere poco compatibile con un attesa silenziosa di quattro anni da parte del ricorrente prima di insistere nella richiesta con la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza impugnata, pur dando atto dell'opacità del contesto in cui si sono svolti i fatti, in un ambiente di bische clandestine, e pur rilevando che su alcuni passaggi iniziali della vicenda, peraltro non determinanti, alcune dichiarazioni dell'imputato apparivano più credibili di quelle della persona offesa, a fronte del dato non controverso della pretesa del Miglino di ricevere alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 5.000 asseritamente dovutagli dall'Imparato, ha dato adeguatamente conto - peraltro in coerenza con la motivazione della sentenza di primo grado - delle ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa in ordine alle intimidazioni ricevute dal Miglino dovevano ritenersi attendibili, anche perché riscontrate da diversi elementi confliggenti, invece, con quelle del ricorrente.

Così, ad esempio, la sentenza ha ricordato lo stesso Miglino, che aveva nel corso dell'istruttoria dibattimentale negato di aver ricevuto dall'Imparato uno dei due assegni che questo aveva ricevuto in garanzia dal Francese, come invece da quest'ultimo riferito, nel rendere spontanee dichiarazioni ha poi dichiarato in maniera inverosimile di non ricordare nemmeno se avesse ricevuto o meno l'assegno in questione.

Per quel che più conta, poi, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato come l'assunto del Miglino di essersi acquietato dinanzi al semplice rifiuto del Francese di pagare a lui il debito che, invece, la persona offesa aveva con altri, risulti smentito da diverse deposizioni testimoniali, ed in particolar modo dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno entrambi riferito di una vivace discussione tra i predetti due nel negozio di frutta del Colace, e quest'ultimo, oltre a riferire di epiteti del Miglino nei confronti della persona offesa, l'ha anche descritta come "scossa" dall'accaduto.

Del resto, la sentenza impugnata ha evidenziato che anche il teste [OSCURATO:PERSONA], gestore della bisca in cui avveniva il gioco, ha riferito, se non di minacce nei confronti della persona offesa, quantomeno di "pressioni" che questa subiva per l'insistenza del Miglino.

Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto che le dichiarazioni della persona offesa in ordine alle minacce ricevute dal ricorrente sono state riscontrate da tali elementi, per contro incompatibili con l'assunto di quest'ultimo di essersi limitato a richiedere al Francese il pagamento della somma di 5000,00 euro dovutagli, acquietandosi tranquillamente al suo rifiuto.

Si tratta di argomentazioni di per sé idonee a rendere coerente e logico il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del Miglino, sicché deve ritenersi superfluo ed ininfluente il riferimento ai precedenti penali del ricorrente che, a tal proposito, si rinviene in sentenza, peraltro non già per attribuire a questo una sorta di "colpa di autore", come si assume nel ricorso, bensì per la precisazione, peraltro in concreto del tutto superflua ai fini probatori, secondo cui l'acquietarsi del Miglino al rifiuto del Francese appariva anche poco compatibile con la personalità del ricorrente.

3. Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che questa Corte di cassazione, anche a sezioni unite, ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, giacché nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. l'agente agisce per il perseguimento di un profitto nella convinzione, non necessariamente fondata ma quantomeno non pretestuosa o meramente astratta, di esercitare un proprio diritto azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).

Premesso che il debito di gioco è una mera obbligazione naturale non azionabile in giudizio, deve rilevarsi. che la Corte territoriale si è conformata a . questi principi laddove ha ritenuto la prospettazione difensiva della finalità di esercitare il diritto azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria smentita, nella fattispecie in esame, da una pluralità di convergenti elementi: non solo la cessione al Miglino del credito dell'Imparato nei confronti del Francese non risulta confermata dal primo creditore ma, comunque, non risulta nemmeno accettata dal debitore asseritamente ceduto o a questo almeno notificata, come prescritto dall'art. 1264 cod. civ.; inoltre, dalla ricostruzione dei fatti emergente dai giudizi di merito risulta che, contrariamente all'assunto del ricorrente, le pressioni del Miglino nei confronti della persona offesa sono proseguite perfino quando il Francese aveva ormai già saldato il suo debito con l'Imparato (" ....ha favorito i napoletani e non a me, lo devo scassare di mazzate ...i soldi sempre tu me li devi dare, forse non hai capito").

4. E' infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso, secondo cui il Miglino non avrebbe mai vantato quell'appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA] che si assume, peraltro, poco compatibile con un attesa silenziosa di quattro anni prima di insistere nella richiesta con la persona offesa: dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra a vicenda con quella della sentenza impugnata, trattandosi di cd. doppia conforme, emerge, in primo luogo, che i legami del Miglino con i fratelli DE Feo erano un fatto notorio nella zona, tanto che lo stesso imputato aveva riconosciuto nel corso dell'esame di aver avuto trascorsi criminali con Carmine e [OSCURATO:PERSONA], insieme ai quali era stato anche arrestato e condannato per rapine, oltre che per reato associativo.

La sentenza impugnata, pertanto, non è incorsa in alcun vizio logico o giuridico laddove ha evidenziato che, anche nel caso specifico, il Miglino aveva evocato la sua storia giudiziaria e criminale dichiarando "non sai a chi appartengo.. ..hai preferito pagare i napoletani", qualificando così le sue minacce ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen..

3. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Salerno, pur riformando la pronuncia di primo grado in ordine al trattamento sanzionatorio, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale cittadino in ordine ad un tentativo di estorsione aggravata dal metodo mafioso, contestata come commessa dal ricorrente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] al fine di ricevere da questo il pagamento di un debito che quest'ultimo aveva pacificamente contratto, invece, con [OSCURATO:PERSONA], dal quale aveva ricevuto due assegni da 5000 euro ciascuno: nella prospettazione accusatoria riconosciuta fondata dalla sentenza, il Miglino, assumendo di vantare un credito di gioco nei confronti dello stesso Imparato che, a suo dire, gli avrebbe ceduto il credito nei confronti del Francese, aveva preteso da quest'ultimo il pagamento della somma di 5000 euro, anche con l'uso di minacce quali "non sai chi sono io, non sai a chi appartengo", "...lo devo scassare di mazzate... i soldi sempre tu me li devi dare, forse non hai capito...", "te la faccio pagare". 2. A sostegno del ricorso la difesa ha dedotto: 2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, per avere la sentenza impugnata prestato fede al racconto della persona offesa pur rilevando l'opacità del contesto in cui si sono svolti i fatti, connotato da "persone pregiudicate, bische clandestine, debiti di gioco non onorati, prestiti non si sa quanto gratuiti, giri poco chiari di assegni postdatati", e pur avendo rilevato la Corte territoriale che in relazione alle fasi iniziali della vicenda la versione offerta dall'imputato doveva ritenersi più credibile di quella della persona offesa, ed infine valorizzando ai fini del riconoscimento della responsabilità del Miglino perfino i suoi precedenti penali. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di derubricazione del reato ai sensi dell'art. 393 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante del metodo mafioso, non avendo mai vantato il Miglino l'appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA], che si assume essere poco compatibile con un attesa silenziosa di quattro anni da parte del ricorrente prima di insistere nella richiesta con la persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La sentenza impugnata, pur dando atto dell'opacità del contesto in cui si sono svolti i fatti, in un ambiente di bische clandestine, e pur rilevando che su alcuni passaggi iniziali della vicenda, peraltro non determinanti, alcune dichiarazioni dell'imputato apparivano più credibili di quelle della persona offesa, a fronte del dato non controverso della pretesa del Miglino di ricevere alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 5.000 asseritamente dovutagli dall'Imparato, ha dato adeguatamente conto - peraltro in coerenza con la motivazione della sentenza di primo grado - delle ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa in ordine alle intimidazioni ricevute dal Miglino dovevano ritenersi attendibili, anche perché riscontrate da diversi elementi confliggenti, invece, con quelle del ricorrente. Così, ad esempio, la sentenza ha ricordato lo stesso Miglino, che aveva nel corso dell'istruttoria dibattimentale negato di aver ricevuto dall'Imparato uno dei due assegni che questo aveva ricevuto in garanzia dal Francese, come invece da quest'ultimo riferito, nel rendere spontanee dichiarazioni ha poi dichiarato in maniera inverosimile di non ricordare nemmeno se avesse ricevuto o meno l'assegno in questione. Per quel che più conta, poi, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato come l'assunto del Miglino di essersi acquietato dinanzi al semplice rifiuto del Francese di pagare a lui il debito che, invece, la persona offesa aveva con altri, risulti smentito da diverse deposizioni testimoniali, ed in particolar modo dalle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno entrambi riferito di una vivace discussione tra i predetti due nel negozio di frutta del Colace, e quest'ultimo, oltre a riferire di epiteti del Miglino nei confronti della persona offesa, l'ha anche descritta come "scossa" dall'accaduto. Del resto, la sentenza impugnata ha evidenziato che anche il teste [OSCURATO:PERSONA], gestore della bisca in cui avveniva il gioco, ha riferito, se non di minacce nei confronti della persona offesa, quantomeno di "pressioni" che questa subiva per l'insistenza del Miglino. Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, i giudici di merito hanno riconosciuto che le dichiarazioni della persona offesa in ordine alle minacce ricevute dal ricorrente sono state riscontrate da tali elementi, per contro incompatibili con l'assunto di quest'ultimo di essersi limitato a richiedere al Francese il pagamento della somma di 5000,00 euro dovutagli, acquietandosi tranquillamente al suo rifiuto. Si tratta di argomentazioni di per sé idonee a rendere coerente e logico il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti del Miglino, sicché deve ritenersi superfluo ed ininfluente il riferimento ai precedenti penali del ricorrente che, a tal proposito, si rinviene in sentenza, peraltro non già per attribuire a questo una sorta di "colpa di autore", come si assume nel ricorso, bensì per la precisazione, peraltro in concreto del tutto superflua ai fini probatori, secondo cui l'acquietarsi del Miglino al rifiuto del Francese appariva anche poco compatibile con la personalità del ricorrente. 3. Privo di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, atteso che questa Corte di cassazione, anche a sezioni unite, ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, giacché nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. l'agente agisce per il perseguimento di un profitto nella convinzione, non necessariamente fondata ma quantomeno non pretestuosa o meramente astratta, di esercitare un proprio diritto azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Premesso che il debito di gioco è una mera obbligazione naturale non azionabile in giudizio, deve rilevarsi. che la Corte territoriale si è conformata a . questi principi laddove ha ritenuto la prospettazione difensiva della finalità di esercitare il diritto azionabile dinanzi all'autorità giudiziaria smentita, nella fattispecie in esame, da una pluralità di convergenti elementi: non solo la cessione al Miglino del credito dell'Imparato nei confronti del Francese non risulta confermata dal primo creditore ma, comunque, non risulta nemmeno accettata dal debitore asseritamente ceduto o a questo almeno notificata, come prescritto dall'art. 1264 cod. civ.; inoltre, dalla ricostruzione dei fatti emergente dai giudizi di merito risulta che, contrariamente all'assunto del ricorrente, le pressioni del Miglino nei confronti della persona offesa sono proseguite perfino quando il Francese aveva ormai già saldato il suo debito con l'Imparato (" ....ha favorito i napoletani e non a me, lo devo scassare di mazzate ...i soldi sempre tu me li devi dare, forse non hai capito"). 4. E' infondato, infine, anche il terzo motivo di ricorso, secondo cui il Miglino non avrebbe mai vantato quell'appartenenza al clan [OSCURATO:PERSONA] che si assume, peraltro, poco compatibile con un attesa silenziosa di quattro anni prima di insistere nella richiesta con la persona offesa: dalla sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra a vicenda con quella della sentenza impugnata, trattandosi di cd. doppia conforme, emerge, in primo luogo, che i legami del Miglino con i fratelli DE Feo erano un fatto notorio nella zona, tanto che lo stesso imputato aveva riconosciuto nel corso dell'esame di aver avuto trascorsi criminali con Carmine e [OSCURATO:PERSONA], insieme ai quali era stato anche arrestato e condannato per rapine, oltre che per reato associativo. La sentenza impugnata, pertanto, non è incorsa in alcun vizio logico o giuridico laddove ha evidenziato che, anche nel caso specifico, il Miglino aveva evocato la sua storia giudiziaria e criminale dichiarando "non sai a chi appartengo.. ..hai preferito pagare i napoletani", qualificando così le sue minacce ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.. 3. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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