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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22472/2026

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ppello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;sentite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile MariaCristina Beccherini, che si è associato alla richiesta del Procuratore Generale,riportandosi alla memoria in attiRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Firenze hadichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Grossetoin data 12 dicembre 2022, per il reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen.La Corte territoriale ha rilevato che il Tribunale aveva riservato il depositodella motivazione della sentenza entro trenta giorni e depositato il provvedimentonei termini (in data 14 dicembre 2022).

Dalla data dell’11 gennaio 2023decorrevano pertanto i quarantacinque giorni per proporre impugnazione, ai sensidell’articolo 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con scadenza del termine indata 25 febbraio 2023.

L’atto di appello risultava invece depositato in cancelleriain data 1 marzo 2023, sicché doveva essere dichiarato inammissibile per tardività.2.

Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce la violazione della disposizione di cui all’art.591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello di Firenzeavrebbe valorizzato la data di ricezione dell’atto di appello da parte dellacancelleria (1 marzo 2023) anziché la data in cui lo stesso era stato spedito amezzo di lettera raccomandata (25 febbraio 2023, ore 18.40).2.2.

Con il secondo motivo si ribadisce la medesima doglianza, evidenziandoaltresì che la decisione della Corte di appello di Firenze si porrebbe in contrastocon una pluralità di decisioni della giurisprudenza di legittimità.2.3.

Con il terzo motivo si deduce la violazione della disposizione di cui all’art.583 cod. proc. pen. e del principio del tempus regit actum, non potendo applicarsialle impugnazioni avverso sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore della“legge Cartabia” (30 dicembre 2022) le nuove modalità di impugnazione previstedalla riforma normativa, tenuto conto del consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui, nel caso di mutamenti normativi, al fine di stabilireil regime applicabile in materia di impugnazioni, occorre far riferimento alladisciplina vigente al momento di emissione del provvedimento impugnato (S.U.,n. 27614 del 29/03/2007, Lista).2.4.

Con il quarto motivo si deduce la violazione degli articoli 24 e 111 Cost.,6 CEDU per compressione del “diritto al doppio grado” di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2.

Preliminarmente deve rilevarsi che il d. lgs. n. 150 del 2022, entrato invigore tra la data di emissione della sentenza del Tribunale di Grosseto e lascadenza del termine per proporre appello avverso tale pronuncia, haprofondamente modificato la disciplina relativa alle modalità di presentazionedell’impugnazione, abrogando (con l’art. 98, comma 1, lett. a) la disposizione dicui all’articolo 583 cod. proc. pen., che ai suoi primi due commi, prevedeva: «1.Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con582 comma 1.

Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’attodi impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezionee la propria sottoscrizione.

2. L’impugnazione si considera proposta nella data dispedizione della raccomandata o del telegramma».Dall’entrata in vigore della citata riforma normativa (30 dicembre 2022),pertanto, l’impugnazione non poteva più essere presentata mediante “spedizione”,mentre continuava ad essere possibile il deposito dell’atto di appello in cancelleria,ai sensi della disposizione di cui all’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (nel testoantecedente al d. lgs. n. 150 del 2022), in forza del regime transitorio dettatodall’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2022, fino al quindicesimo giornosuccessivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dello stessoarticolo, termine poi ripetutamente prorogato.3.

Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, in materia di successione dinorme processuali, le Sezioni unite di questa Corte hanno posto in evidenza che,ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni,allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamenteregolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazionedel principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento diemissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizionedell'impugnazione (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01).Alla luce di tale criterio, secondo quanto precisato in motivazione dalle SezioniUnite, devono essere valutati non solo la facoltà di proporre impugnazione e la suaestensione ma anche «i modi e i termini per esercitarla».Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito la validità del riferimento alladata di emissione della pronuncia impugnata e non a quella della scadenza deltermine per l‘impugnazione, in una pluralità di ambiti: in materia di appello delpubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse primadell’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114 che ha limitato tale facoltà(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01); in relazione alle decisionisull’impugnazione della sentenza ai soli effetti civili prima dell’introduzione dell’art.573, comma 1-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 3990 del 20/01/2023,Razzaboni, Rv. 284019 – 01); nonché in relazione allo specifico tema in esame,relativo alla proposizione dell’appello a mezzo di lettera raccomandata (Sez. 2, n.13665 del 21/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).4.

Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Grosseto è stata emessa indata 12 dicembre 2022, sicché correttamente la Corte di appello di Firenze haritenuto non applicabili le disposizioni previste dal d. lgs. n. 150 del 2022,erroneamente, tuttavia, i giudici di secondo grado hanno attribuito rilievo alla datain cui l’atto di appello risultava pervenuto in cancelleria (1 marzo 2023), mentre,come documentato dalla difesa della ricorrente e posto in evidenza anche dallaProcura Generale di questa Corte, vi è in atti la prova che l’appello fosse statospedito a mezzo raccomandata in data 25 febbraio 2023, coincidente con lascadenza del termine di impugnazione.L’appello proposto, dunque, doveva ritenersi tempestivo, alla lucedell’applicazione della disposizione dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., vigentealla data della decisione impugnata.5.

Nonostante l’intervenuta prescrizione del reato (la cui data in contestazioneè quella del mese di settembre 2015) gli atti devono essere trasmessi alla Cortedi appello in sede penale perché, in ragione della erronea declaratoria diinammissibilità dell’appello, non vi è stata una trattazione sui motivi di appelloproposti dalla ricorrente, non potendosi escludere la possibilità di un più favorevoleproscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46780del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380 – 01).

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Firenze per il giudizioCosì deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di FirenzeUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;sentite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile MariaCristina Beccherini, che si è associato alla richiesta del Procuratore Generale,riportandosi alla memoria in attiRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Firenze hadichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Grossetoin data 12 dicembre 2022, per il reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen.La Corte territoriale ha rilevato che il Tribunale aveva riservato il depositodella motivazione della sentenza entro trenta giorni e depositato il provvedimentonei termini (in data 14 dicembre 2022). Dalla data dell’11 gennaio 2023decorrevano pertanto i quarantacinque giorni per proporre impugnazione, ai sensidell’articolo 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con scadenza del termine indata 25 febbraio 2023. L’atto di appello risultava invece depositato in cancelleriain data 1 marzo 2023, sicché doveva essere dichiarato inammissibile per tardività.2. Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia,[OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione della disposizione di cui all’art.591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello di Firenzeavrebbe valorizzato la data di ricezione dell’atto di appello da parte dellacancelleria (1 marzo 2023) anziché la data in cui lo stesso era stato spedito amezzo di lettera raccomandata (25 febbraio 2023, ore 18.40).2.2. Con il secondo motivo si ribadisce la medesima doglianza, evidenziandoaltresì che la decisione della Corte di appello di Firenze si porrebbe in contrastocon una pluralità di decisioni della giurisprudenza di legittimità.2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione della disposizione di cui all’art.583 cod. proc. pen. e del principio del tempus regit actum, non potendo applicarsialle impugnazioni avverso sentenze pronunciate prima dell’entrata in vigore della“legge Cartabia” (30 dicembre 2022) le nuove modalità di impugnazione previstedalla riforma normativa, tenuto conto del consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui, nel caso di mutamenti normativi, al fine di stabilireil regime applicabile in materia di impugnazioni, occorre far riferimento alladisciplina vigente al momento di emissione del provvedimento impugnato (S.U.,n. 27614 del 29/03/2007, Lista).2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli articoli 24 e 111 Cost.,6 CEDU per compressione del “diritto al doppio grado” di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.2. Preliminarmente deve rilevarsi che il d. lgs. n. 150 del 2022, entrato invigore tra la data di emissione della sentenza del Tribunale di Grosseto e lascadenza del termine per proporre appello avverso tale pronuncia, haprofondamente modificato la disciplina relativa alle modalità di presentazionedell’impugnazione, abrogando (con l’art. 98, comma 1, lett. a) la disposizione dicui all’articolo 583 cod. proc. pen., che ai suoi primi due commi, prevedeva: «1.Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’attodi impugnazione e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezionee la propria sottoscrizione. 2. L’impugnazione si considera proposta nella data dispedizione della raccomandata o del telegramma».Dall’entrata in vigore della citata riforma normativa (30 dicembre 2022),pertanto, l’impugnazione non poteva più essere presentata mediante “spedizione”,mentre continuava ad essere possibile il deposito dell’atto di appello in cancelleria,ai sensi della disposizione di cui all’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. (nel testoantecedente al d. lgs. n. 150 del 2022), in forza del regime transitorio dettatodall’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 150 del 2022, fino al quindicesimo giornosuccessivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dello stessoarticolo, termine poi ripetutamente prorogato.3. Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, in materia di successione dinorme processuali, le Sezioni unite di questa Corte hanno posto in evidenza che,ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni,allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamenteregolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazionedel principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento diemissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizionedell'impugnazione (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01).Alla luce di tale criterio, secondo quanto precisato in motivazione dalle SezioniUnite, devono essere valutati non solo la facoltà di proporre impugnazione e la suaestensione ma anche «i modi e i termini per esercitarla».Anche la giurisprudenza più recente ha ribadito la validità del riferimento alladata di emissione della pronuncia impugnata e non a quella della scadenza deltermine per l‘impugnazione, in una pluralità di ambiti: in materia di appello delpubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento emesse primadell’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114 che ha limitato tale facoltà(Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025, P., Rv. 287528 – 01); in relazione alle decisionisull’impugnazione della sentenza ai soli effetti civili prima dell’introduzione dell’art.573, comma 1-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 3990 del 20/01/2023,Razzaboni, Rv. 284019 – 01); nonché in relazione allo specifico tema in esame,relativo alla proposizione dell’appello a mezzo di lettera raccomandata (Sez. 2, n.13665 del 21/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).4. Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale di Grosseto è stata emessa indata 12 dicembre 2022, sicché correttamente la Corte di appello di Firenze haritenuto non applicabili le disposizioni previste dal d. lgs. n. 150 del 2022,erroneamente, tuttavia, i giudici di secondo grado hanno attribuito rilievo alla datain cui l’atto di appello risultava pervenuto in cancelleria (1 marzo 2023), mentre,come documentato dalla difesa della ricorrente e posto in evidenza anche dallaProcura Generale di questa Corte, vi è in atti la prova che l’appello fosse statospedito a mezzo raccomandata in data 25 febbraio 2023, coincidente con lascadenza del termine di impugnazione.L’appello proposto, dunque, doveva ritenersi tempestivo, alla lucedell’applicazione della disposizione dell’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., vigentealla data della decisione impugnata.5. Nonostante l’intervenuta prescrizione del reato (la cui data in contestazioneè quella del mese di settembre 2015) gli atti devono essere trasmessi alla Cortedi appello in sede penale perché, in ragione della erronea declaratoria diinammissibilità dell’appello, non vi è stata una trattazione sui motivi di appelloproposti dalla ricorrente, non potendosi escludere la possibilità di un più favorevoleproscioglimento per ragioni di merito ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46780del 20/09/2021, Nobile, Rv. 282380 – 01). P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di appello di Firenze per il giudizioCosì deciso, in data 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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