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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14150/2024

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/2024 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3616/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI -[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5051/ 07/ 22 depositata i l 16/12/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Sentiti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 5051/07/22 del 16 / 12 /20 22 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 42/03/22 della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un atto di irrogazione di sanzione per violazione di norme in materia doganale, provvedendo, altresì, a confermare la confisca di tre gioielli sequestrati. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, a seguito di un controllo alla frontiera con la Svizzera, venivano sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] tre gioielli, ritenuti oggetto di contrabbando.

Successivamente gli veniva irrogata la relativa sanzione e veniva disposta la confisca della merce. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , illustrati con memoria exart. 378 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, con due ordinanze interlocutorie di questa Corte (Cass. n. 30449 del 02 / 11 /202 3 ; Cass. n. 21917 del 21/07/2023), sono state rimess e alle Sezioni Unite alcune questioni concernenti la legittimità della confisca a seguito del sequestro della merce in dogana e del pagamento dei diritti di confine evasi e delle relative sanzioni, anche in ragione della depenalizzazione del reato di contrabbando. 1.1.La decisione delle Sezioni Unite è pregiudiziale all’esame delle questioni sottese al presente giudizio, sicché, anche in ragione delle conformi conclusioni del P.G. e delle parti in sede di discussione orale, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia. 2.Va, dunque, disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni del supremo organo nomofilattico.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo in attesa della deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3616/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che larappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E MONOPOLI -[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5051/ 07/ 22 depositata i l 16/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udita la requisitoria del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sentiti l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 5051/07/22 del 16 / 12 /20 22 , la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 42/03/22 della Commissione tributaria provinciale di Como (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente nei confronti di un atto di irrogazione di sanzione per violazione di norme in materia doganale, provvedendo, altresì, a confermare la confisca di tre gioielli sequestrati. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, a seguito di un controllo alla frontiera con la Svizzera, venivano sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] tre gioielli, ritenuti oggetto di contrabbando. Successivamente gli veniva irrogata la relativa sanzione e veniva disposta la confisca della merce. 2.Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi , illustrati con memoria exart. 378 cod. proc. civ. 3.L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, con due ordinanze interlocutorie di questa Corte (Cass. n. 30449 del 02 / 11 /202 3 ; Cass. n. 21917 del 21/07/2023), sono state rimess e alle Sezioni Unite alcune questioni concernenti la legittimità della confisca a seguito del sequestro della merce in dogana e del pagamento dei diritti di confine evasi e delle relative sanzioni, anche in ragione della depenalizzazione del reato di contrabbando. 1.1.La decisione delle Sezioni Unite è pregiudiziale all’esame delle questioni sottese al presente giudizio, sicché, anche in ragione delle conformi conclusioni del P.G. e delle parti in sede di discussione orale, occorre disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente controversia. 2.Va, dunque, disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni del supremo organo nomofilattico. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo in attesa della deci
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