CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 22485/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2021, emessa ad esito del giudizio abbreviato, il G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava alle pene ritenute di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per una serie di truffe in danno di numerose a persone offese (capo A) e per autoriciclaggio continuato (capo B), reati commessi in concorso con un soggetto deceduto nel corso del processo, nonché [OSCURATO:PERSONA] per riciclaggio continuato (capo C). Con sentenza del 23 ottobre 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del primo giudice, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di querela in relazione a tutte le truffe contestate al capo A), fatta eccezione per trentasette truffe consumate e sette truffe tentate e per l'effetto rideterminava la pena inflitta all'imputato. La Corte confermava nel resto la sentenza, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla impugnazione proposta con motivi aggiunti dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di confisca emesso dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 2023, successivamente alla sentenza. Nella motivazione veniva disposta analoga trasmissione degli atti quanto alla impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di altro provvedimento di confisca depositato dallo stesso giudice in data 12 giugno 2023. Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], della quale era amministratore unico l'imputato poi deceduto, aveva inviato a numerosissime imprese di tutto il territorio nazionale bollettini precompilati, recanti la denominazione "C.C.I.A.A. Camera di commercio industria artigianato agricoltura", dell'importo di 398,00 euro ciascuno, asseritamente necessari per l'iscrizione nella banca dati di un sito, procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per le persone offese. [OSCURATO:PERSONA] era stato l'ideatore del progetto criminoso e aveva trasferito alla [OSCURATO:SOCIETA]., società della quale egli era solo formalmente dipendente, parte del profitto conseguito con le truffe, poi utilizzato per l'esercizio dell'attività d'impresa: di qui l'accusa di autoriciclaggio. Per la stessa condotta di impiego del profitto delle truffe in attività d'impresa (acquisto di un immobile, di un automezzo e di stampanti) [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., è stata accusata e condannata per il delitto di riciclaggio. 2. Hanno proposto ricorso, con unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, chiedendone l'annullamento della sentenza di appello. 3. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] vengono proposti cinque motivi. 3.1. Manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di truffa continuata contestata al capo A). La sentenza, trattando dell'elemento psicologico del reato, non ha risposto alla questione dedotta in appello sulla base delle giustificazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria autografa depositata in primo grado, nella quale spiegava l'origine del proprio coinvolgimento nella vicenda: egli si era determinato a intraprendere l'attività incriminata dopo avere constatato che l'[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato (AGCM) non aveva rilevato alcun profilo di rilevanza penale nel medesimo tipo di attività svolta dal proprio conoscente [OSCURATO:PERSONA] tramite la società [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. In ordine alla corretta delimitazione dei confini del reato di truffa. 3.2.1. Violazione della legge processuale (combinato disposto degli artt. 441 e 423 cod. proc. pen.) in relazione alla inammissibile modifica della data di commissione del reato, erroneamente ritenuta dalla Corte di appello una "correzione di errore materiale intervenuta nel corso del rito abbreviato, quando la modifica, non ascrivibile ad alcun errore materiale nella formulazione della imputazione originaria, intervenne dopo la discussione delle parti". 3.2.2. Mancanza di motivazione sulle eccezioni difensive svolte anche in appello con riferimento alla nullità e irritualità di sedici querele, ritenute valide dalla Corte territoriale in assenza di alcuna motivazione idonea a confutare le obiezioni specificamente avanzate dalla difesa su ciascuna di esse. 3.2.3. Mancanza di motivazione in relazione alla denunciata insussistenza ab origine dell'aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., in assenza della quale l'oggetto della truffa sarebbe stato limitato ai soli episodi per i quali era stata proposta una valida querela, con i conseguenti riflessi sui reati di autoriciclaggio e riciclaggio contestati rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e alla Floreani. 3.3. Erronea applicazione della legge penale (artt. 99, 163, 164 e 175 cod. pen.) in relazione ai benefici di legge. L'unico lieve precedente del quale è gravato il ricorrente non può giustificare una prognosi negativa sulla sua futura astensione da comportamenti illeciti. 3.4. Erronea applicazione della legge penale (artt. 648-ter.1 cod. pen.), quanto alla ritenuta sussistenza del reato di autoriciclaggio sub B) per mancanza di qualsiasi attività dissimulatoria o decettiva. Il trasferimento di fondi avvenne tramite bonifici diretti dal conto corrente della CST, società dedita esclusivamente ad attività illecita, a quello della [OSCURATO:SOCIETA], con una operazione del tutto inidonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. 3.5. Mancanza di motivazione in ordine ai motivi aggiunti presentati in appello dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], riguardanti il provvedimento di confisca emesso dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositato il 12 giugno 2023.La Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione solo per l'analoga impugnazione presentata dal precedente difensore della Floreani. 4. In relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] vengono articolati tre motivi. 4.1. Manifesta illogicità della motivazione circa l'affermazione della responsabilità della ricorrente per il reato di riciclaggio delle somme provento dell'attività della [OSCURATO:SOCIETA]. nonostante si sia di fatto riconosciuto un suo concorso nell'attività illecita della stessa società, avendo il primo giudice ritenuto che l'imputata si fosse occupata della stampa e fornitura dei bollettini, essendo "certamente edotta" che gli stessi fossero necessari per realizzare la truffa contestata al capo A). 4.2. Erronea applicazione della legge penale (art. 648-bis cod. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di riciclaggio sub C), stante la totale mancanza di idoneità dissimulatoria e decettiva della condotta dell'imputata. Il trasferimento della somma profitto delle truffe avvenne con bonifico diretto, agevolmente tracciabile, dal conto corrente della CST a quello della [OSCURATO:SOCIETA] e la causale "pagamento fatture" non era falsa, avendo la seconda società fornito alla prima oltre trecentomila bollettini stampati, e comunque costituiva una ulteriore indicazione della già evidente provenienza ex delicto delle somme incassate. 4.3. Violazione della legge penale, in relazione all'art. 648-bis cod. pen., là dove si è ritenuta ininfluente sul reato di riciclaggio la rideterminazione della somma conseguita con le truffe contestate al capo A). 5. In accoglimento di una istanza presentata dalla difesa, è stata disposta la riunione al processo principale, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di appello, di quello iscritto al n. 42923/2023 di R.G., già assegnato alla Prima Sezione, relativo alla impugnazione proposta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento di confisca emesso dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 2023 (impugnazione proposta con motivi aggiunti di appello, riqualificata dalla Corte di appello in sentenza come ricorso per cassazione). In esecuzione dell'ordinanza emessa da questa Corte all'udienza del 6 marzo 2024, la Corte di appello di Milano ha poi trasmesso gli atti relativi alla impugnazione da parte della difesa della Floreani del provvedimento di confisca emesso dallo stesso G.u.p., depositato il 12 giugno 2023, proposta anch'essa con motivi aggiunti di appello, riqualificata dalla Corte territoriale come ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono solo parzialmente fondati per le ragioni di seguito esposte. 2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. È privo del benché minimo fondamento il motivo inerente all'assenza dell'elemento psicologico per il reato di truffa, reiterativo di quello proposto con l'appello, disatteso nella sentenza impugnata con adeguata e logica motivazione. È pacifico che il ricorrente non avesse alcun ruolo all'interno della Camera di Commercio, il cui logo fu illecitamente riprodotto nei bollettini postali inviati alle imprese per accreditare l'autenticità della fonte e trarre in inganno i destinatari, convinti che l'iscrizione nella banca dati del sito fosse un obbligo di legge. La circostanza che la condotta di un conoscente di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta impunita - ha correttamente osservato la Corte di appello - è ovviamente irrilevante al fine di escludere la palese mala fede dell'imputato, riuscito a ottenere, grazie al suddetto artificio, il versamento di una rilevantissima somma di denaro in assenza di alcuna causale. 2.2. È manifestamente infondato anche il motivo in rito. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la precisazione della data di commissione del reato non costituisce modifica del capo di imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 3, n. 29405 del 04/04/2019, Cordaro, Rv. 276547; Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, L., Rv. 274159; Sez. 5, n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, dep. 2015, Califano, Rv. 262844). Il principio è stato affermato anche con riferimento al giudizio abbreviato "secco", essendosi esclusa, in presenza di dette condizioni, la violazione dell'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., là dove prevede la non applicazione dell'art. 423 dello stesso codice (Sez. 5, n. 24446 del 15/02/2019, Dossena, Rv. 276635; Sez. 3, n. 22146 del 31/01/2017, C., Rv. 270506). Nel caso di specie l'imputato aveva ben presente la data di commissione delle varie truffe, risultante dalle querele delle persone offese indicate nella richiesta di rinvio a giudizio, in ordine alle quali la difesa aveva predisposto e depositato in primo grado un "prospetto delle criticità" delle stesse istanze punitive. Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che via sia stata alcuna lesione del diritto di difesa a seguito della sostituzione della data del 20 giugno 2017 con quella del 31 luglio 2017.2.3. È parzialmente fondato, invece, il motivo con il quale il ricorrente ha lamentato l'omessa risposta alle eccezioni difensive svolte anche in appello con riferimento alla irritualità di sedici querele. La doglianza relativa alla querela di [OSCURATO:PERSONA] è infondata perché, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, già il primo giudice ha qualificato la fattispecie come truffa tentata; per le querele di Elia, Gianneschi, Valeriani, Crocetti, Turbil, Morstabilini e Perbellini nel ricorso si fa questione del tempus commissi delicti in relazione alla originaria imputazione, senza tenere conto della successiva precisazione di cui si è detto nel paragrafo precedente e, pertanto, anche questa deduzione è priva di fondamento. Diversamente, per le querele proposte da Tramutola, Terrone, Bruno, Sarandrea, Moro, Autore, Egidio, Corradi, la cui invalidità è stata eccepita sotto vari profili (legittimazione, tardività, mancanza di istanza punitiva), la Corte territoriale ha omesso del tutto di rispondere alle eccezioni difensive proposte con l'atto di appello, nel quale pure era richiamato l'analitico prospetto prodotto in primo grado. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio sul punto affinché sia valutata la ritualità delle otto querele. 2.4. È fondato anche il motivo con il quale il ricorrente ha censurato la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 61, primo comma, n. 7, cod. pen., affermata dai giudici di merito sulla base di una supposta contestazione in fatto. L'imputazione, però, non fa riferimento né alla citata norma né a «un danno patrimoniale di rilevante gravità». La contestazione in fatto non può neppure essere desunta dalla indicazione della ingente somma complessivamente incassata dall'imputato, versata da tutte le persone offese, occorrendo avere riguardo al danno patito da ciascuna di esse (398 euro), in conformità al principio affermato in una ormai risalente pronuncia delle Sezioni Unite, secondo f il quale «i reati uniti dal vincolo della continuazione, con riferimento alle circostanze attenuanti ed aggravanti, conservano la loro autonomia e si considerano come reati distinti. Ne consegue che rispetto all'aggravante della rilevanza economica del pregiudizio patrimoniale (art. 61, n. 7, cod. pen.) ed alle attenuanti della speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e dell'intervenuto risarcimento (art. 62, n. 6, cod. pen.) l'entità del danno e l'efficacia della condotta riparatoria devono essere valutate in relazione ad ogni singolo reato e non al complesso di tutti i fatti illeciti avvinti dal vincolo della continuazione» (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Chiodi, Rv. 241755). La suddetta circostanza aggravante, dunque, va esclusa, dovendo sul punto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata; la decisione ha riflessi in ordine all'aumento di pena per i reati satellite di truffa (non più aggravati), non quantificabile in questa sede, considerato che la Corte di appello, non distinguendo - al pari del primo giudice - fra continuazione interna ed esterna, ha ridotto la pena per la improcedibilità di alcune truffe, determinando in quattro mesi di reclusione e 400 euro di multa, prima della riduzione per il rito, la pena inflitta a titolo di aumento complessivo per la continuazione. Per contro, diversamente da quanto opinato dalla difesa, l'esclusione della circostanza non ha alcuna incidenza sulla "perimetrazione" dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, perché anche l'originaria improcedibilità per le truffe senza querela risulta irrilevante ai sensi dell'art. 648, ultimo comma, cod. pen. («Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto») richiamato negli ultimi commi dei successivi articoli 648-bis e 648-ter.1. 2.5. È manifestamente infondato il motivo con il quale si è contestata la sussistenza del reato di autoriciclaggio per mancanza di qualsiasi attività dissimulatoria o decettiva. In tema di autoriciclaggio, infatti, il criterio da seguire è quello della «idoneità ex ante della condotta posta in essere a costituire ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa del bene; e ciò significa che l'interprete, postosi al momento di effettuazione della condotta, deve verificare sulla base di precisi elementi di fatto se in quel momento l'attività posta in essere aveva tale astratta idoneità dissimulatoria e ciò indipendentemente dagli accertamenti successivi e dal disvelamento della condotta illecita che non costituisce mai automatica emersione di una condizione di non idoneità della azione per difetto di concreta capacità decettiva» (così Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Fabbri, Rv. 279407; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 36121 del 24/05/2019, Draebing, Rv. 276974 nonché Sez. 2, n. 16908 del 05/03/2019, Ventola, Rv. 276419). In particolare, il passaggio del denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, intestato ad un terzo, costituisce una tipica modalità di ostacolo (v. Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446). 2.6. Quanto al diniego dei "benefici di legge", il ricorrente, nel corpo del motivo, ha fatto riferimento solo alla sospensione condizionale, beneficio negato con specifica motivazione (nella quale il precedente penale ha un rilievo marginale) a sostegno del giudizio prognostico negativo. La difesa non si è confrontata con la motivazione complessiva e, pertanto, il motivo è generico oltre che infondato. 2.7. Anche se non espressamente previsto in sentenza, può ritenersi implicitamente estensibile alla impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] la decisione della Corte di riqualificare in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., analoga impugnazione proposta dalla coimputata nei motivi aggiunti avverso il medesimo provvedimento di confisca, cosicché in questa sede può essere decisa anche la impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] sul punto nei termini di seguito esposti. 3. Ricorso Floreani. 3.1. È manifestamente infondato il motivo con il quale si deduce che il primo giudice ha implicitamente riconosciuto l'imputata come concorrente nelle truffe, reati presupposto del riciclaggio, del quale, pertanto, ella non potrebbe rispondere. Il Tribunale ha osservato che la ricorrente "era edotta dell'attività da lui [[OSCURATO:PERSONA]] svolta attraverso la CTS e la SKYPOST", ma ciò non significa - come osservato nella sentenza impugnata - che la stessa, oltre ad essere consapevole della provenienza delittuosa del denaro, avesse fornito anche un contributo nella commissione delle truffe, ideate e realizzate da [OSCURATO:PERSONA], formalmente dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], società della quale [OSCURATO:PERSONA] era amministratrice. Peraltro, la stessa difesa non indica alcuna specifica attività concorsuale della ricorrente risultante dagli atti. 3.2. Privo di ogni fondamento è il motivo relativo alla dedotta insussistenza del reato di riciclaggio, per mancanza di idoneità dissinnulatoria e decettiva della condotta dell'imputata. Sul punto si richiamano i principi esposti trattando del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (sub § 2.5), pertinenti anche rispetto al reato di riciclaggio. 3.3. Analogo richiamo a quanto osservato nel § 2.4. va fatto in ordine alla totale irrilevanza sul reato di riciclaggio della rideterminazione della somma conseguita con le truffe contestate al capo A). 4. I motivi in ordine alle confische sono fondati nei termini che seguono. Va rilevata la carenza di interesse in capo a [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla impugnazione proposta contro il provvedimento di confisca emesso dal G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 2023, in quanto relativo alla confisca della somma giacente su un conto corrente intestato al coimputato poi deceduto, la restituzione della quale il ricorrente mai potrebbe ottenere.La medesima conclusione va tratta per la seconda ordinanza di confisca, depositata il 12 giugno 2023, sempre a "integrazione" della sentenza del 19 ottobre 2021, quanto ai beni dell'originario coimputato, che invece va annullata senza rinvio nella parte riguardante la confisca dei beni di [OSCURATO:PERSONA] e anche della Floreani, che risultano compresi fra quelli in sequestro, in quanto abnorme: infatti, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è abnorme il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all'omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall' art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572; Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578; Sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa, Rv. 261886; Sez. 6, n. 49071 del 06/11/2013, Santamaria, Rv. 258359). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., che esclude, e l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla disposta confisca in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di Floreani. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) consumato in danno di Tramutola, Terrone, Bruno, Sarandrea, Moro, Autore, Egidio e Corradi e sulla determinazione dell'aumento per la continuazione per le residue truffe e