CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 45816/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento del Giudice per l'udienza preliminare reiettivo della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari (anche in un diverso contesto territoriale) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata in ordine ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e 416-bis.1 cod. pen., per avere svolto un ruolo di rilievo in un'associazione dedita al narcotraffico, diretta dal marito e dal genero. Il Tribunale ribadiva il giudizio di gravità del quadro indiziario circa il contributo fornito dalla ricorrente allo svolgimento di compiti essenziali per la realizzazione del programma criminoso, quali la gestione della cassa comune, il recupero dei crediti e il reimpiego dei profitti, e richiamava, in tema di esigenze cautelari, la doppia presunzione di pericolosità e di esclusiva adeguatezza della misura custodiale in carcere, unitamente alla biografia criminale della ricorrente, attinta da ben tre precedenti penali. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputata chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza, deducendo l'insussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidivanza o di possibile ripresa del narcotraffico e comunque la sufficienza a tal fine della meno grave misura degli arresti domiciliari, pure in ambito territoriale diverso, sul duplice rilievo dell'assenza di un'autonomia gestionale o organizzativa della ricorrente e dell'attuale stato di detenzione dei familiari che erano posti al vertice dell'associazione. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso, che investono, per i profili della violazione di legge e della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il giudizio di concretezza e attualità della pericolosità sociale e dell'esclusiva adeguatezza della misura della custodia in carcere, riproponendo in parte anche il tema della gravità indiziaria, in funzione di un'asserita idoneità della misura degli arresti domiciliari, sono affatto privi di pregio. Essi non recano censure specifiche al ragionamento di segno contrario offerto nel provvedimento impugnato, in punto di consistente e attuale pericolo di reiterazione criminosa e di apprezzamento di esclusiva adeguatezza della misura indicata. Il Tribunale ha invero valorizzato, con motivazione logicamente congrua, perciò insindacabile in sede di legittimità, i dati attinenti al rilevante ruolo rivestito dalla Russo nella consorteria capeggiata dal marito e dal genero (non certo un ruolo servente e ancillare, come afferma la difesa) e alla personalità della stessa, come desumibile dai precedenti penali da cui risultava attinta. 2. L'apparato argomentativo del provvedimento impugnato, oltre ad essere coerente con il quadro normativo di riferimento per il profilo della doppia presunzione derivante dall'imputazione contestata, non superata da elementi di segno contrario, risulta basato su un solido apprezzamento fattuale, rispetto al quale non è consentito alla Corte di legittimità di estendere il perimetro del controllo di legittimità. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 26/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]