CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 01195/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 578/21 del Tribunale di Monza del 27/05/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Monza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen., disponendo la confisca della sostanza stupefacente e del denaro in sequestro. 2. Con due motivi di censura, il ricorrente deduce in primo luogo violazione di legge in relazione all'art. 337 cod. pen., lamentando il mancato proscioglimento dal delitto di resistenza e in secondo luogo l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro, applicata nonostante la contestazione contempli la mera detenzione a fini di spaccio delle sostanze stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. 2. La prima censura formulata dal ricorrente è improponibile poiché non rientra nel novero di quelle ammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; la seconda, astrattamente proponibile (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020; Savin, Rv. 279348), è, invece manifestamente infondata. Il giudice ha, infatti, fatto buon governo della previsione di cui all'art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309 del 1990 che fa obbligo, in caso di condanna o di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., di ordinare la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato in relazione a qualunque ipotesi criminosa prevista dallo stesso art. 73. Nella specie, a dispetto della prospettazione difensiva secondo cui la contestazione riguarderebbe unicamente l'ipotesi della mera detenzione, è stata valorizzata la circostanza che essa contempla, invece, non solo la detenzione finalizzata allo spaccio, ma la stessa cessione a terzi di sostanze stupefacenti "verso corrispettivo non inferiore ad euro 500,00", ada cui la non illogica inferenza di un rapporto di probabile derivazione del denaro in sequestro rispetto alla vendita della sostanza drogante. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2021 e- [OSCURATO:PERSONA]