CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 giugno 2021 la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta a ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 23 febbraio 2010 al 24 febbraio 2011 (custodia cautelare in carcere dal 23 febbraio al 7 giugno 2010; arresti domiciliari dall'8 giugno 2010 al 24 febbraio 2011). 1.1. Come emerge dagli atti, [OSCURATO:PERSONA] fu attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato: - di aver fatto parte di una associazione a delinquere transnazionale finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia di evasione fiscale, contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica e contro il patrimonio (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione di pubblici ufficiali, rivelazione di segreto d'ufficio, favoreggiamento, falso, riciclaggio, intestazione fittizia di beni); - di più violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 consistite nell'avere, in concorso con altri, frodato il fisco mediante dichiarazioni IVA infedeli supportate dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel 2004, 2006 e 2007. Dalla lettura del capo di imputazione cautelare (trascritto dalla Corte di appello per la parte di interesse) risulta che, secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe partecipato alla associazione nella qualità «di membro del consiglio di amministrazione (29 luglio 2003 - 6 dicembre 2004) di [OSCURATO:SOCIETA]. (ante fusione con [OSCURATO:SOCIETA].)», «ponendo in essere condotte inerenti allo svolgimento delle operazioni commerciali fittizie, avendo piena consapevolezza dell'inesistenza dei rapporti commerciali sottostanti all'emissione di documentazione fiscale o dell'utilizzazione di detta documentazione, al solo scopo di appropriarsi in tutto o in parte, per proprio conto, di terzi e/o per conto delle società dagli stessi amministrate e rappresentate, dell'IVA sottratta all'Erario» (capo 1 dell'imputazione). Risulta poi che egli avrebbe concorso nella presentazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di dichiarazioni IVA infedeli: - nel 2004 quale «consigliere di amministrazione responsabile dell'area "amministrazione finanza e controllo" del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]., società controllante di [OSCURATO:SOCIETA].» avendo utilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2003 fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (capo 2 dell'imputazione);- nel 2006, quale «membro del consiglio di amministrazione» di [OSCURATO:SOCIETA]., avendo utilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2005 fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 7 dell'imputazione); - nel 2007, quale «membro del consiglio di amministrazione» di [OSCURATO:SOCIETA]., avendo utilizzato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2006 fatture per operazioni inesistenti emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 10 dell'imputazione); L'ordinanza cautelare fu emessa dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 3 febbraio 2010 e confermata, prima dal Tribunale per il riesame, poi, con sentenza del 25 giugno 2010, dalla Corte di Cassazione. Il 7 giugno 2010 il G.i.p. del Tribunale di Roma sostituì la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. La misura fu revocata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 24 febbraio 2011. [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal Tribunale di Roma con sentenza del 17 ottobre 2013: quanto al capo 1) per non aver commesso il fatto; quanto agli altri capi di imputazione perché il fatto non costituisce reato. La sentenza di assoluzione è stata impugnata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale ed è stata confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 27 settembre 2017 divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2018. L'istanza di riparazione per ingiusta detenzione è stata depositata il 5 febbraio 2020. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che «la sentenza assolutoria si fonda sul dubbio in ordine all'elemento soggettivo del reato, pacifico essendo che le frodi sono state effettivamente commesse ed hanno recato ingente danno al [OSCURATO:PERSONA]» e rilevando che tale dubbio «riguarda il dolo del reato associativo e dei reati-fine, ma non esclude, anzi per certi aspetti conferma, la sussistenza dell'elemento colposo che, pur non integrando rilevanza penale, ha certamente grande rilevanza nella presente sede». Secondo la Corte territoriale, la condotta di [OSCURATO:PERSONA] fu macroscopicamente negligente perché egli tralasciò o sottovalutò anomalie del bilancio costituite da «picchi di incremento di milioni di euro di IVA a credito» senza sollevare obiezioni. La Corte di appello ricorda che [OSCURATO:PERSONA] aveva competenze specifiche in materia di bilancio e, verosimilmente, partecipava agli utili societari. Sostiene quindi, in estrema sintesi, che [OSCURATO:PERSONA] mantenne un atteggiamento connivente rispetto alle frodi IVA da altri poste in essere e considera tale comportamento ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione.3. Contro l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173 comma 1 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. Lamenta, inoltre, travisamento della prova conseguente ad una inesatta ricostruzione del percorso motivazionale delle sentenze assolutorie. Osserva, in particolare: - che, nel ricostruire la vicenda, la Corte territoriale, non ha tenuto conto di quanto accertato nel corso del giudizio, ma, quasi esclusivamente, del quadro indiziario delineato dall'ordinanza cautelare e dai provvedimenti che l'hanno confermata, sicché la motivazione si esaurisce, nella sostanza, in una critica alle decisioni assolutorie; - che i giudici della riparazione hanno ignorato quanto definitivamente accertato nelle sentenze di assoluzione secondo le quali, all'epoca della c.d. «operazione Phuncards» (capo 2 dell'imputazione), [OSCURATO:PERSONA] si occupava nella [OSCURATO:SOCIETA]. di questioni finanziarie di altro livello e non partecipava alle decisioni operative afferenti alle società controllate, tra le quali c'era la [OSCURATO:SOCIETA]; - che, proprio per questo, i giudici della cognizione hanno escluso esservi prova del concreto coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase dell'affare relativa alla produzione e commercializzazione di schede prepagate Phuncards che coinvolse, oltre alla [OSCURATO:SOCIETA] (ancora non fusa per incorporazione con la [OSCURATO:SOCIETA], atteso che la fusione avvenne nel dicembre 2004), la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - che, avendo escluso una diretta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla predisposizione dei contratti stipulati tra [OSCURATO:SOCIETA], CMC e [OSCURATO:PERSONA], i giudici della cognizione hanno anche escluso che egli potesse avere consapevolezza della illiceità di quell'affare; - che, anche con riferimento ai capi 7 e 10 dell'imputazione (c.d. «operazione [OSCURATO:PERSONA]»), i giudici della riparazione avrebbero ignorato quanto emerso nel giudizio di cognizione; - che, infatti, secondo le sentenze di assoluzione, dopo la fusione per incorporazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e l'assunzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della carica di amministratore delegato di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di interrompere il proprio percorso professionale all'interno della azienda: «in data 31 agosto 2005 aveva accettato la carica di membro del Consiglio di amministrazione - senza deleghe operative - nominato per cooptazione in relazione a un posto vacante»; era rimasto CF0 dell'azienda «per i soli affari correnti fino all'ottobre/novembre 2005, epoca in cui gli era subentrato [OSCURATO:PERSONA]». Era, dunque, già dall'estate del 2005, «fisicamente fuori dalla società, estraneo ad ogni attività operativa in azienda e ricettore unicamente delle informazioni e dei dati conoscitivi appresi all'interno del Consiglio di amministrazione». Il difensore sostiene, in sintesi, che i giudici della riparazione avrebbero attribuito a [OSCURATO:PERSONA], riguardo alle vicende oggetto di imputazione, un ruolo operativo che i giudici della cognizione hanno ritenuto non provato. 3.1.1. Nel primo motivo di ricorso la difesa si duole anche del fatto che il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini sia stato valutato reticente e, perciò, imprudente. Osserva che, come le sentenze di assoluzione hanno riconosciuto, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] coincidevano con le emergenze dibattimentali. Sottolinea che, in data 13 aprile 2010, interrogato dal Pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA] rispose in modo esauriente a tutte le domande che gli erano state poste. 3.2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento alla gravità della colpa e alla rilevanza causale della ipotizzata condotta colposa ai fini dell'adozione della misura subita. Si duole, ancora una volta, che il giudice della riparazione abbia escluso il diritto all'indennizzo sulla base di condotte che nel giudizio di cognizione sono state ritenute non sussistenti o non provate. Osserva che la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente quanto al requisito della gravità delle supposte condotte colpose e non spiega in che modo tali condotte avrebbero dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale. La difesa ricorda che [OSCURATO:PERSONA] non è stato assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 cod. proc. pen. - come l'ordinanza impugnata sembra ritenere - bensì ai sensi dell'art. 530 comma 1 cod. proc., quanto al reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto, quanto agli altri reati, perché il fatto non costituisce reato. Lamenta che l'ordinanza impugnata avrebbe individuato come condotta colposa la mancata segnalazione delle «numerosissime anomalie» presenti nel bilancio senza indicarle in modo specifico. Nel secondo motivo, sono analizzati i profili di colpa indicati nelle pagine 38 e ss. dell'ordinanza impugnata. 3.2.1. Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 12 marzo 2007 (precedente di tre anni all' applicazione della misura) la difesa osserva che la Corte territoriale ha attribuito a colpa dell'odierno ricorrente il non aver indicato quale avrebbe dovuto essere il mercato finale di destinazione delle carte prepagate (circostanza che fu valorizzata dal G.i.p. nell'ordinanza cautelare), ma non ha chiarito perché tale mancata indicazione sarebbe dovuta a macroscopica ed eclatante negligenza o imprudenza, tanto più alla luce del fatto che - come già detto - secondo i giudici della cognizione [OSCURATO:PERSONA] aveva competenza solo in materia finanziaria e furono gli uffici commerciali della [OSCURATO:SOCIETA] a curare la commercializzazione delle schede prepagate. 3.2.2. La difesa rileva che, secondo l'ordinanza impugnata, nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] fu informato della scarsa affidabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. grazie a una "due diligence" svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], ma, non ostante ciò, non ebbe difficoltà a concludere contratti con quello stesso soggetto quando gli fu prospettata «l'opportunità del business "traffico telefonico"» (pag.15 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente sottolinea, in proposito, che la [OSCURATO:SOCIETA]. è del tutto estranea alle frodi IVA connesse al traffico telefonico (capi 7 e 10 dell'imputazione) per le quali ci si avvalse della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, secondo le sentenze di assoluzione, dall'agosto 2005 [OSCURATO:PERSONA] era in carica solo per gli affari correnti, «estraneo ad ogni attività operativa in azienda e ricettore unicamente delle informazioni e dei dati conoscitivi appresi all'interno del Consiglio di amministrazione», sicché non fu lui a concludere i contratti cui allude l'ordinanza impugnata, come peraltro non fu lui a concludere i contratti relativi alla vendita delle carte prepagate. 3.2.3. La difesa osserva che, nella primavera 2003, [OSCURATO:PERSONA] constatò l'esistenza di picchi di incremento dell'IVA a credito e la segnalò, ciò che indusse il Consiglio di amministrazione e il Comitato di controllo ad esaminare più attentamente la situazione, e tale circostanza non è controversa essendo stata riportata anche nell'ordinanza cautelare. [OSCURATO:SOCIETA] che, secondo l'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto un comportamento gravemente colposo perché non sollevò «obiezioni» pur essedo in grado di rendersi conto che vi era «grave rischio di poter essere coinvolti in una frode carosello, segnalato in modo esplicito da una consulenza specialistica». Obietta che la richiesta di un parere specialistico fu avanzata, oltre che da [OSCURATO:PERSONA] (mai neppure indagato nel procedimento), anche dall'odierno ricorrente e non fu [OSCURATO:PERSONA], ma proprio Micheli, a decidere di proseguire i rapporti con CMC modificando l'oggetto sociale di [OSCURATO:SOCIETA] in modo da comprendere tra le attività prevalenti anche la commercializzazione di schede prepagate. 3.2.4. Secondo l'ordinanza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe prestato il consenso alla stipula di un contratto con la [OSCURATO:PERSONA] UK, già messa per due volte in liquidazione, senza disporre «banali accertamenti sulle visure camerali, che avrebbero facilmente portato all'emersione di tale aspetto». La difesa lamenta che, così argomentando, la Corte territoriale ha ignorato, ancora una volta, le emergenze processuali e, in particolare, la circostanza che, secondo i giudici della cognizione, esulava dai compiti di [OSCURATO:PERSONA] disporre tali verifiche atteso che l'attività istruttoria e contrattuale di cui si tratta era gestita dal settore commerciale di [OSCURATO:SOCIETA] dotato di autonomi poteri di accertamento e decisori. 3.2.5. L'ordinanza impugnata osserva che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto non essendo stato provato che egli fosse a conoscenza di due gravi truffe in cui l'azienda era stata coinvolta da due dipendenti infedeli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e considera macroscopicamente negligente che l'odierno ricorrente non si sia accorto della reale natura di tali contratti. Rileva infatti che, anche a voler ritenere che un dipendente in posizione subordinata (quale era [OSCURATO:PERSONA]) «fosse talmente intelligente, abile e furbo da riuscire a trarre in inganno i vertici aziendali», sarebbe pur vero che, «per riuscire a perpetrare tale inganno per ben due volte di seguito e per un sì lungo periodo di tempo» egli «evidentemente sapeva di poter contare su una scarsa attenzione da parte dei detti vertici». Il ricorrente obietta che [OSCURATO:PERSONA] era direttore finanziario di [OSCURATO:SOCIETA] e dunque non aveva alcun potere di controllo su [OSCURATO:PERSONA] che faceva parte dell'area commerciale di [OSCURATO:SOCIETA]. 3.2.6. L'ordinanza impugnata osserva che [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'ufficio legale [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato (con riferimento alla «operazione Phuncards») che il susseguirsi di due diversi schemi contrattuali riguardo alla commercializzazione delle carte prepagate (dapprima vendita, poi mandato senza rappresentanza) fu determinata da una scelta dei vertici aziendali e la sentenza della Corte di appello che ha assolto [OSCURATO:PERSONA], alla pagina n. 496, ha attribuito questa scelta «all'iniziativa di [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 40 dell'ordinanza impugnata). Il ricorrente obietta che tale affermazione è frutto di errore percettivo. Alla pagina n. 496, infatti, la sentenza della Corte di appello, riassume il contenuto delle doglianze sollevate dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] mentre le valutazioni compiute dalla sentenza riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] compaiono alla pagina n. 550, nella quale si legge: «è certo, inoltre, che alla elaborazione dello schema contrattuale non parteciparono gli imputati in questione, trattandosi di materia che competeva all'area commerciale e amministrativa. Le evidenze dimostrano che solo nel luglio 2003, in prossimità della sospensione dell'operazione, i due ebbero conoscenza degli atti in questione». La sentenza di appello esclude poi esservi prova «che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero in prima persona indotto tutto un apparato tecnico aziendale verso tale scelta, nella consapevolezza di contribuire al perseguimento dell'illecito tributario in atto». Quanto al profilo di colpa ravvisabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] nel non aver rilevato l'anomalo susseguirsi delle due diverse tipologie contrattuali, la difesa rileva che il mandato senza rappresentanza era forma contrattuale più conforme alla realtà dei fatti e consentiva una più corretta rappresentazione in bilancio dei guadagni, sicché nessun profilo di colpa può ipotizzarsi nel non aver segnalato una modifica che non era espressione di anomalia. 3.2.7. L'ordinanza impugnata ricorda che [OSCURATO:SOCIETA] fu reticente nel consegnare i documenti che gli inquirenti avevano richiesto e la difesa obietta che tale condotta «mai, neppure in fase di misura cautelare, è stata attribuita a [OSCURATO:PERSONA]». A questo proposito il ricorso riporta testualmente le pagine 554 e 555 della sentenza di assoluzione della Corte di appello nelle quali è scritto, tra l'altro, che «in alcun modo possono essere riferite agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la mancata consegna alla PG operante nel 2006, quando eseguì le perquisizioni presso la sede aziendale, della documentazione relativa agli audit di cui si è detto». 3.2.8. L'ordinanza impugnata riferisce che, nell'interrogatorio del 12 marzo 2007, [OSCURATO:PERSONA] disse di non saper indicare «le ragioni per le quali il business "Phuncards" fu concluso all'improvviso» e dichiarò «di avere solo sentito parlare di un non meglio specificato problema operativo con qualche cliente». Rileva che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], poco prima, aveva dichiarato che l'operazione era stata chiusa perché c'era un problema di «eccessivo ammontare dei crediti IVA» e sostiene che tali dichiarazioni sarebbero indice di un comportamento gravemente colposo. Osserva che, se il problema IVA sussisteva, allora era compito di [OSCURATO:PERSONA] attivarsi per la chiusura dell'affare, ma la cessazione dell'operazione fu disposta per altra ragione, ignota all'odierno ricorrente, da persona diversa da lui. Anche su questo argomento la difesa ricorrente solleva obiezioni. Osserva, infatti, che l'apparente contraddittorietà del narrato scompare dalla trascrizione integrale dell'interrogatorio (depositata con la richiesta di indennizzo e allegata al ricorso). [OSCURATO:PERSONA] dichiarò, infatti, che stava seguendo il progressivo aumentare del credito IVA; che si trattava «di un processo, perché ogni mese fai delle operazioni, hai dei crediti IVA che si spostano» e precisò: «Quindi, sul fatto che il tema fosse sotto controllo oggetto di attenzione: assolutamente sì; sul fatto che sia stato riportato e messo sul tavolo di chi decide in azienda: sicuramente sì; che questo sia stato uno degli elementi di valutazione: assolutamente sì; che questo sia stato l'elemento che da solo abbia detto: no, interrompiamo l'operazione, questo non lo so dire». Secondo la difesa, il tenore letterale della dichiarazione rende evidente che [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto escluso che la cessazione della operazione possa essere dipesa anche dall'aumentare del credito IVA, sicché dalle sue dichiarazioni non può desumersi alcuna negligenza. 3.2.9. La difesa ricorrente osserva infine che, perché un comportamento possa definirsi colposo, è necessario che l'evento che ne deriva (nel caso di specie la privazione della libertà personale), sia prevedibile, e tale prevedibilità non può essere sostenuta senza ipotizzare che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole delle «frodi carosello», consapevolezza che i giudici della cognizione hanno escluso in termini espliciti. 3.3. Col terzo ed ultimo motivo, il ricorrente chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 comma 1 c.p.p. per contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, quindi, con l'art. 117 Cost. La difesa osserva che, ai sensi dell'art. 5 lett. c) CEDU come interpretato dalla Corte EDU, «l'esistenza di sospetti plausibili presuppone quella di fatti o informazioni tali da persuadere un osservatore obiettivo che l'individuo di cui è causa possa aver commesso il reato», questo è possibile «anche in base ad un errore da parte dell'autorità», ma alla stessa «è richiesta una diligenza particolare nel seguire la procedura» sicché i motivi della detenzione devono essere «pertinenti e sufficienti». Ne consegue, secondo il ricorrente, che, per essere conforme all'art. 5 CEDU, l'art. 314 cod. proc. pen. dovrebbe essere interpretato nel senso che il giudice della riparazione «non debba limitarsi ad accertare la sussistenza di un comportamento doloso o di una colpa grave [...], ma anche compiere una valutazione ex ante sull'incidenza di tale elemento soggettivo nell'indurre il giudice della cautela a considerare "plausibile il sospetto" e ragionevole la scelta di applicare la misura». 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria del 19 ottobre 2022 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono fondati. Ne consegue l'irrilevanza della prospettata questione di illegittimità costituzionale, nella quale, peraltro, si ipotizza una interpretazione restrittiva dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. che non trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità. 2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi - sottolinea la sentenza - «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa [...] in forza dello stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa, «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). 2.1. L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ente" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). Si è tuttavia ribadito anche - e l'affermazione è coerente con i principi sopra enunciati - che nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Si è sottolineato in proposito che l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491).3. L'ordinanza impugnata non fa buon governo dei principi di diritto sopra enunciati. Non si confronta, infatti, con le motivazioni poste a fondamento delle sentenze di assoluzione. In particolare, non chiarisce se le condotte gravemente colpose che avrebbero dato causa alla privazione della libertà personale siano state accertate all'esito del giudizio di cognizione, e le ritiene sussistenti affermando, quasi apoditticamente, che si tratterebbe di condotte ritenute penalmente irrilevanti solo perché non connotate da dolo. Non spiega però per quale ragione, svolgendo i propri compiti di direttore amministrativo e finanziario della [OSCURATO:SOCIETA]. (controllante di [OSCURATO:SOCIETA].) e (dopo la fusione delle due società) di componente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto tenere un comportamento rilevante a titolo di colpa grave pur essendo rimasto estraneo (come affermato dalle sentenze di assoluzione) sia alla commercializzazione di schede prepagate («operazione Phuncards», capo 2) sia alla commercializzazione di servizi a valore aggiunto («operazione traffico telefonico», capi 7 e 10). Invero, anche alla luce di alcuni passaggi testuali delle sentenze di assoluzione trascritti nell'atto di ricorso, tale estraneità sembra sottendere l'inconsapevolezza della illiceità di questi affari, sicché l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto spiegare perché tale inconsapevolezza sia stata determinata da una macroscopica negligenza, imprudenza o imperizia idonea a indurre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare. La motivazione dell'ordinanza impugnata non è esauriente sul punto e presenta profili di evidente contraddittorietà quando attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] condotte che le sentenze di assoluzione hanno ritenuto non sussistenti. Basta a tal fine sottolineare: che la Corte territoriale ha individuato come condotta colposa la stipula di contratti con [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (condotta che i giudici della cognizione hanno ritenuto non ascrivibile all'odierno ricorrente); che, secondo i giudici della cognizione, a partire dall'agosto 2005, [OSCURATO:PERSONA] non ebbe più deleghe operative nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] e la Corte territoriale ha trascurato questa circostanza; che l'ordinanza impugnata non spiega per quale motivo, pur in assenza di deleghe operative e pur non essendo CFO dell'azienda dall'agosto 2005, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto un comportamento colposo rilevante in relazione a frodi fiscali realizzate mediante dichiarazioni IVA presentate negli anni 2006 e 2007. A ciò deve aggiungersi che, pur ritenendo, nella sostanza, un comportamento connivente, la Corte territoriale non ha tenuto conto del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale: «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale volti ad impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi nel tollerare che un reato sia consumato, sempre che l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti avere oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza di tale attività» (Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, Sanyang, Rv. 280391; Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019; Diotallevi, Rv. 275970; Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139). Va ricordato in proposito che, come è stato opportunamente sottolineato nella sentenza Sez. 4, n. 33999 del 14/06/2022, Gangi, (non massimata), la «posizione di garanzia» cui si deve fare riferimento per definire l'area di rilevanza della connivenza ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione, non può coincidere con quella di chi, per la qualità delle funzioni assunte, abbia il dovere di intervenire per impedire l'azione altrui. Se quel dovere giuridico fosse stato violato, infatti, troverebbe applicazione l'art. 40 comma 2 cod. pen., ed è evidente invece che «se vi è stata assoluzione - requisito indispensabile per accedere all'indennizzo riparatorio - non può esservi stato concorso, né equiparazione fra la condotta omissiva tenuta e la commissione del reato ai sensi dell'art. 40, comma 2 cod. pen.» (così testualmente, pag. 5 della motivazione). A ciò deve aggiungersi che la Corte territoriale ha considerato reticente, e per questo imprudente, il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle indagini e - a prescindere dalla reale sussistenza di un atteggiamento reticente (che la difesa contesta) - non ha spiegato se, e in che misura, un diverso comportamento fosse esigibile. Non si è interrogata, quindi, sulla compatibilità di una tale affermazione rispetto al libero esercizio del diritto di difesa riconosciuto all'indagato. Si deve osservare, infine, che l'ordinanza impugnata espone dettagliatamente il quadro indiziario sulla base del quale la privazione della libertà personale è stata disposta, ma solo sommariamente - e in chiave critica - il contenuto delle sentenze di assoluzione, con le quali, deliberatamente, omette di confrontarsi. Trascura, dunque, che il giudice della riparazione non ha il compito di accertare se il quadro indiziario fosse grave e sussistessero i presupposti per l'applicazione della misura (ciò che nel caso di specie non è revocabile in dubbio essendovi stato un giudicato cautelare), ma se l'imputato abbia dato causa, o concorso a dar causa, con dolo o colpa grave alla privazione della libertà personale, la cui «ingiustizia» discende dalla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento quando la stessa è pronunciata perché il fatto non sussiste, l'imputato non Io ha commesso, non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. 4. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. All'accoglimento dei primi due motivi consegue l'irrilevanza della questione di legitt