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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 aprile 2021

Cassazione n. 29430/2021

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ORDINANZA sul ricorso 1398/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione di Attivita' - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14417/2013 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicata il 15/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, ai sensi dell'articolo 348 ter, terzo comma, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., contro la sentenza del 15 novembre 2013, con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua domanda volta alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 37540 del 2007 emesso dal Tribunale di Milano.

2. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

3. — Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, commi secondo e terzo, della legge 20 novembre 1982, numero 890, ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse inesistente pur dopo aver accertato la falsità dell'attestazione dell'agente postale relativa al rifiuto del destinatario a ricevere la consegna dell'atto.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, secondo comma, della legge numero 890 del 1982, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., nuovamente censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo pur riconoscendo che il rifiuto del plico da parte di una terza persona, in luogo del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere seguito dall'adempimento delle formalità previste dalla norma richiamata in rubrica. [OSCURATO:PERSONA]

4. — Il ricorso è manifestamente infondato.

I motivi, per il loro collegamento, possono essere simultaneamente esaminati.

Occorre rammentare la nota pronuncia resa a Sezioni Unite secondo cui l'inesistenza della notificazione (in quel caso del ricorso per cassazione, ma la stessa regola concerne senz'altro la generalità delle notificazioni) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

La stessa pronuncia ha poi aggiunto che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez.

Un., 20 luglio 2016, n. 14916).

Nel caso in esame, come è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, la notificazione è stata effettuata a mezzo del servizio postale in un luogo presso il quale aveva sede una società di cui l'odierno ricorrente era amministratore, ed in tale luogo la consegna del plico è stata rifiutata non dal [OSCURATO:PERSONA], cui la notificazione era diretta, bensì da tale signora Marchet, presente in loco in qualità di dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di guisa che il rifiuto dell'atto da parte di essa Marchet avrebbe dovuto essere seguito, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge numero 890 del 1982, dal deposito dell'atto medesimo presso l'ufficio postale con conseguente avviso.

Il che, alla luce del principio di diritto poc'anzi rammentato, comporta che il giudice di merito abbia esattamente escluso la ricorrenza di una notificazione inesistente, tale da comportare l'inefficacia del decreto At ingiuntivo ai sensi dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., avendo avuto luogo sia l'attività di trasmissione, sia quella di consegna (dal momento che il rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego è un evento fisiologico, secondo il citato articolo 8), e nulla rilevando che il luogo di notificazione non coincidesse con quelli normativamente previsti.

5. — Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] l rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di jK legittimità, liquidate in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 1398/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per la Gestione di Attivita' - [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 14417/2013 del TRIBUNALE di MILANO, pubblicata il 15/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, ai sensi dell'articolo 348 ter, terzo comma, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., contro la sentenza del 15 novembre 2013, con cui il Tribunale di Milano ha respinto la sua domanda volta alla dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., del decreto ingiuntivo n. 37540 del 2007 emesso dal Tribunale di Milano. 2. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 3. — Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 7, commi secondo e terzo, della legge 20 novembre 1982, numero 890, ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che la notificazione del decreto ingiuntivo fosse inesistente pur dopo aver accertato la falsità dell'attestazione dell'agente postale relativa al rifiuto del destinatario a ricevere la consegna dell'atto. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 8, secondo comma, della legge numero 890 del 1982, in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., nuovamente censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo pur riconoscendo che il rifiuto del plico da parte di una terza persona, in luogo del [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere seguito dall'adempimento delle formalità previste dalla norma richiamata in rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 4. — Il ricorso è manifestamente infondato. I motivi, per il loro collegamento, possono essere simultaneamente esaminati. Occorre rammentare la nota pronuncia resa a Sezioni Unite secondo cui l'inesistenza della notificazione (in quel caso del ricorso per cassazione, ma la stessa regola concerne senz'altro la generalità delle notificazioni) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. La stessa pronuncia ha poi aggiunto che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916). Nel caso in esame, come è emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, la notificazione è stata effettuata a mezzo del servizio postale in un luogo presso il quale aveva sede una società di cui l'odierno ricorrente era amministratore, ed in tale luogo la consegna del plico è stata rifiutata non dal [OSCURATO:PERSONA], cui la notificazione era diretta, bensì da tale signora Marchet, presente in loco in qualità di dipendente di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di guisa che il rifiuto dell'atto da parte di essa Marchet avrebbe dovuto essere seguito, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della legge numero 890 del 1982, dal deposito dell'atto medesimo presso l'ufficio postale con conseguente avviso. Il che, alla luce del principio di diritto poc'anzi rammentato, comporta che il giudice di merito abbia esattamente escluso la ricorrenza di una notificazione inesistente, tale da comportare l'inefficacia del decreto At ingiuntivo ai sensi dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., avendo avuto luogo sia l'attività di trasmissione, sia quella di consegna (dal momento che il rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego è un evento fisiologico, secondo il citato articolo 8), e nulla rilevando che il luogo di notificazione non coincidesse con quelli normativamente previsti. 5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] l rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di jK legittimità, liquidate in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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