CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16928/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermatola sentenza del Tribunale di Chieti con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatoalla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 640 cod. pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzodel proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] proponendo diversi motivi con i quali ha dedottola ricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma quantoall’accertamento di responsabilità e trattamento sanzionatorio.3. Il difensore del ricorrente ha inoltrato documentazione attestantel’intervenuta remissione della querela della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] Paolo[OSCURATO:DATA_NASCITA], remissione accetta dal [OSCURATO:PERSONA] in pari data.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reatoascritto si è estinto per intervenuta remissione della querela da parte del [OSCURATO:PERSONA] indata [OSCURATO:DATA_NASCITA], accettata in pari data dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA].2. Le spese del procedimento devono essere poste a carico del Rea ai sensidell’art. 340 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione diquerela.Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]