CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 39176/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31811-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, 121AfiA LAVOLI 1,31=mu la LAN,f,„1 ,1 URLA della LuKil, CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - COntratkOrrelltC - contro [OSCURATO:PERSONA] I I E [OSCURATO:SOCIETA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1464/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, enunciati dal Relatore in seno alla formulata proposta: «ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] citarono in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo la declaratoria in loro favore dell'avvenuto acquisto per usucapione di un vasto fondo, esteso oltre 67 ettari; - la convenuta, costituitasi, chiese rigettarsi la domanda e, in via subordinata, condannarsi al risarcimento del danno la [OSCURATO:SOCIETA] vigilanza privata metronotte d'Italia, terzo chiamato in giudizio, pe non avere adempiuto agli obblighi contrattuali del servizio di vigilanza alla predetta affidato; - il Tribunale di Marsala condannò rigettò la domanda attorea; - la Corte d'appello di Palermo rigettò l'impugnazione proposta dagli Abate, sviluppando, in sintesi, il seguente ordito motivazionale, attraverso il quale escludeva che gli appellanti avessero fornito -una prova piena, rigorosa, certa e completa": i. la coltivazione del fondo non era sufficiente a dimostrare che una tale attività materiale potesse collegarsi a un esercizio "uti dominus';. 2. con l'atto di citazione gli attori avevano allegato esercizio di compossesso "uti dominus'; già esercitato dal comune padre fin dal 1970; con la memoria ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ., emendando la domanda, individuavano un'area di maggior estensione, misurata in Ric. 2020 n. 31811 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- complessivi ettari 67.09,45, richiamando anche le particelle individuate in un giudizio possessorio precedente, che aveva visto soccombere la controparte; 3. era da condividersi la valutazione probatoria del Tribunale, che aveva evidenziato la inattendibilità dei testimoni, i quali, confermando i capitoli di prova, avevano sorretto l'ampliamento d'estensione dell'area posseduta, che, sulla base della prima pro,Tettazione era di dimensioni notevolmente inferiori(poco più di 47 ettari), sulla base degli accertamenti del ctu; 4. non vi era prova che poi di cui si discuteva fossero stati realizzati dagli Abate; 5. nel giudizio possessorio, i cui atti erano stati riversati in giudizio dagli stessi attori appellanti, era stato chiesto agli informatori di confermare che [OSCURATO:PERSONA] possedeva dal 1980 e con la comparsa conclusionale di quel giudizio [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di aver posseduto con il fratello a partire dagli anni 1975/1976, possesso esteso da costui nel 1980 in una porzione proveniente sempre dal medesimo dante causa, lo zio [OSCURATO:PERSONA]; l'informatore Serradifalco aveva riferito che quest'ultimo, il 4/1111998, aveva rilasciato una dichiarazione scritta alla società che si occupava della vigilanza, dalla quale era dato trarre che lo stesso, quale mezzadro del precedente proprietario, deteneva, insieme al padre, porzioni del terreno e di occuparsi della vigilanza sull'intero apperzamento e, autorizzato da un funzionario della Assago, subentrata nella proprietà, coltivava una porzione di circa un ettaro, con l'impegno a rilasciarlo a raccolto completato; diversi informatori avevano dichiarato che il dante causa degli Abate svolgeva funzioni di campiere, di guardiania, di coltivazione e, in particolare [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'istituto di vigilanza aveva affermato che solo "un pochettino" del terreno era coltivato e che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che qualche suo nipote lo aiutava; 6. per contro, chiarisce la Corte di Palermo, "diversamente da quanto in precedenza allegato quali resistenti [nel giudizio possessorio], deducono, invece, gli attori di aver esercitato il possesso sul fondo, esercitato prima ancora dal proprio padre già dagli inizi degli anni '70 e in assenza di validi atti interruttivi da parte di alcuno, lo stesso è proseguito sino alla data odierna"; 7. nel precedente giudizio "ciascuno degli odierni appellanti reclamava Ric. 2020 n. 31811 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- il possesso esclusivo su porzioni determinate di fondo e non il compossesso come dedotto nel presente giudizio" e gli inattendibili testimoni, avevano adeguato le loro deposizioni "alla variabilità delle allegazioni dei fratelli Abate", giungendo anche ad affermare di non conoscere il Barbera, che costui jo' sse estraneo agli Abate, che non coltivasse il fondo oggetto di causa; 8. era da ritenere che "gli Abate abbiano voluto superare la necessità della prova dell'interversio possessionis, prova che avrebbero dovuto fornire ove avessero continuato a sostenere la tesi originaria di essere succeduti nel possesso dello zio-detentore [OSCURATO:PERSONA] (tale dichiaratosi con la missiva in atti e come confermato dagli informaton)"; ritenuto che gli appellanti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di tre motivi di doglianza e che [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso; ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 2697 cod. civ., 116, 232, 253, 257 cod. proc tiv., nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, assumendo che la Corte di Palermo, piuttosto che appezzare il complesso probatorio, aveva fondato la propria decisione "sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché [ritenendo] ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto", essendo rimasta, così, insoddisfatta l'istanza impugnatoria con la quale si era sollecitata una valutazione complessiva; che con il secondo motivo si deduce "vizio di motivazione - omesso esame di elementi istruttori aventi carattere decisivo'; lamentando, in iipecie, che la sentenza impugnata aveva escluso che la coltiva.\-ione non costituisse elemento indiziario del possesso utile per l'usucapione, così violando i principi enunciati sul punto dalla Cassazione, in quanto si sarebbe dovuto tenere conto di altri elementi corroboranti la pretesa (il ctu aveva evidenziato i confini del fondo e che buona parte dello stesso risultava coltivato); pertanto la motivazione era illogica e incompleta; con il terzo motivo gli Abate proipettano una non individuata violazione di legge e l'erronea "interpretazione di risultanze istruttorie", poiché, essendo certo che, Ric. 2020 n. 31811 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -4- perlomeno una porzione de/fondo era stata posseduta "uti dominus", non era dato cogliere perché la domanda non fosse stata accolta almeno per essa; considerato che l'insieme censuratorio non supera lo scrutinio d'ammissibilità per le ragioni che seguono: a) si è in presenza di "doppia conforme" e, pertanto, "ratione tempo/7S", trovando applicazione l'art. 348 ler, co. 3, cod. proc. civ., il ricorrente in tassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. tiV., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Se. 2, n. 3328, 10/ 03 / 2014, Rv. 630339; conf, ex multis, Cass. nn. 19001 / 2016, 26714/2016,), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto, b) nella sostanza, peraltro neppure dissimulata, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso Pestamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. tiv., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli arti. 113 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, riipettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (fr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27 /12 / 2016, Rv. 642299); c) è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento .fattuale, derivante dal vaglio probatozio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal Ric. 2020 n. 31811 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -5- ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, 5. U. n. 25373, 12 /11 / 2020, Rv. 659459); d) la tera censura, sviluppata dalla pag. 13 del ricorso, nella parte in cui evoca la viola ione di legge senza specificckione alcuna, risulta, peraltro, all'evidena, inammissibile, poiché, come si è già rilevato, manca del tutto Va indicazione delle norme pretesamente violate, in alcun modo identilicabili attraverso una lettura, pur mirata, della doglialqa, tesa a un improprio riesame critico delle valutckioni del Giudice d'appello e, sul punto, questa Corte (Se. 3, n. 3997, 18/ 3 / 2003) ha già avuto modo di precisare che ove gli argomenti addotti dal ricorrente non consentono, nel loro insieme, di individuare le norme o il principio di diritto che si assumono violati, la dogliarka non è scrutinabile" (Se 6, n. 25671/2020, in motivazione); considerato che, di conseguena, siccome affermato dalle 5. U. (sent. n. 7153, 2113 / 2017, Rv. 643349), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'ad.606 cp.p., su ragioni di merito, atteso che la fun.zione di filtro della diiposiione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibzkione dei ricorsi "inconsistenti"»; considerato che i ricorrenti vanno condannati a rimborsare le spese in favore della controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2020 n. 31811 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -6- versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.