CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 20359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica a seguito di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la quale erano condannati, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. L'accusa, attiene ad un concorso nel reato di violazione di domicilio commesso con violenza sulle cose (artt.110, 614 comma 4 cod. pen.), per essersi gli imputati introdotti all'interno di un giardino di proprietà della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], con l'intento di entrare nell'abitazione, mandando in frantumi finestre e piatti, rompendo uno stenditoio e staccando una zanzariera, in Roma nel luglio 2019. 3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, attraverso un unico difensore di fiducia, deducendo motivi comuni di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Con il primo motivo, è stata dedotta la inosservanza della norma penale in relazione all'art.614 comma 4 cod. pen. In particolare, dall'istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che il danneggiamento dei piatti e dello stenditoio sia avvenuto in modo del tutto casuale a seguito della animata discussione verificatasi tra i ricorrenti e le persone offese senza alcuna volontà di violare il domicilio altrui. 3.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova ritenuta decisiva. In particolare non può ritenersi integrato il delitto di violazione di domicilio in quanto, come risulta dalla verosimile versione fornita dai ricorrenti, l'ingresso nel giardino delle persone offese sarebbe stato consentito proprio dalla persona offesa la quale, solo all'esito di una discussione animata nel corso della quale involontariamente si sarebbero rotti dei piatti posti su di uno stenditoio, si sarebbe chiusa in casa chiedendo l'intervento delle forze di polizia. 4.1 ricorrenti hanno concluso per l'annullamento della impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili 2. I due comuni motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto generici, risolvendosi in una prospettazione alternativa degli eventi descritti e delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato, non confrontandosi con l'esaustivo e puntuale percorso motivazionale ivi contenuto. I due motivi di censura, inoltre, si risolvono in una pedissequa riproduzione di quanto già dedotto con l'atto di appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata con motivazione logica e completa ha chiarito che la ricostruzione difensiva non solo è smentita dalle risultanze processuali, ma anche incongrua in punto di fatto. 2.1. Le risultanze processuali quali il danneggiamento della zanzariera e le modalità con cui sono risultati rotti gli oggetti come i piatti premettono di escludere 2 q la accidentalità degli eventi, avvalorando la ipotesi dell'utilizzo di violenza sulle cose. 2.2.Egualmente è a dirsi, con riferimento al secondo motivo, motivo in fatto, che non confrontandosi con la completa motivazione della sentenza, offre una versione incongrua ed illogica sul piano fattuale. La sentenza evidenzia al riguardo che se la persona avesse aperto spontaneamente il cancello per consentire l'ingresso ai ricorrenti, non avrebbe avuto motivo di impedirne poi l'accesso alla porta di ingresso; se non vi fosse stata una volontà dei ricorrenti di introdursi illegittimamente nell'abitazione, non vi sarebbe stato motivo di fuggire all'arrivo dei carabinieri; se tra le parti vi erano motivi di astio, è difficile immaginare che la persona offesa abbia aperto la porta spontaneamente ai ricorrenti. I ricorrenti sollecitano una nuova valutazione del compendio probatorio, e propongono una diversa e più favorevole ricostruzione fattuale che non è compatibile con il rito di legittimità. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 11 aprile 2022 I