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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2022

Cassazione n. 47693/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva prodotta nell'interesse dell'istante dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 luglio 2022, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza, presentata il 23 giugno 2022 e volta ad ottenere la rimessione in termini dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti nei suoi confronti pronunciata in contumacia dalla Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, il 9 febbraio 2016, divenuta definitiva.

2. A mezzo del difensore fiduciario, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen.

Il ricorrente allega che, a seguito del decesso del difensore che lo aveva assistito nel giudizio di cassazione conclusosi con il parziale annullamento della precedente sentenza di condanna ed il contestuale rinvio per nuovo giudizio poi definito con la sentenza posta in esecuzione, egli non aveva più avuto notizie del procedimento, lo considerava positivamente concluso e aveva invece appreso della sua sfavorevole definizione con la sentenza 9 febbraio 2016 soltanto allorché, il 26 settembre 2021, fu arrestato in Albania in forza del relativo ordine di esecuzione.

Precisa che lo Stato italiano aveva inizialmente richiesto la sua estradizione e poi mutato la richiesta con quella di riconoscimento della sentenza italiana con espiazione pena in Albania, procedimento tuttora in corso avanti alla competente autorità giudiziaria albanese.

Soltanto nell'ambito di quel procedimento - allega l'imputato - con l'integrale trasmissione da parte del Ministero della giustizia italiano, il 16 giugno 2022, di copia integrale degli atti processuali, egli aveva avuto effettiva conoscenza e precisa cognizione del provvedimento posto in esecuzione, poiché il legale che egli aveva nominato dopo l'arresto, e che si era recata ad esaminare gli atti nell'archivio del Tribunale di Milano, «visionando il fascicolo di primo grado non riusciva a capire cosa era successo per portare il passaggio del 2016» (pag. 5 del ricorso).

L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - sostiene il ricorrente - era stato violato poiché la disposizione attribuisce al contumace il diritto alla restituzione in termini per impugnare a meno che egli abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione, condizioni, queste, nella specie insussistenti.

Essendosi verificata una causa di forza maggiore che ha impedito la tempestiva conoscenza della sentenza contumaciale, sussisterebbe, pertanto, il diritto dell'imputato di essere restituito nel termine per proporre impugnazione, correttamente azionato nei trenta giorni dall'effettiva presa di conoscenza del provvedimento.

3. Come anche richiesto dal Procuratore generale, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

3.1. Va premesso che, trattandosi di sentenza contumaciale, resa nella vigenza della relativa, poi abrogata, disciplina, è pacifica l'applicazione del disposto di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della sua sostituzione, avvenuta ad opera dell'art. 11, comma 6,

I. 28 aprile 2014, n. 67, così come prevede l'art. 15 bis, comma 2, di tale ultima legge.

Com'è noto, l'abrogata disposizione prevedeva che, nel caso di pronuncia di sentenza contumaciale, «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione».

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la citata disposizione va interpretata nel senso che il termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna decorre dall'effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278773), che, a certe condizioni, può coincidere con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza in esecuzione, anche senza la relativa motivazione (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274309; Sez. 3, n. 43724 del 08/09/2016, 0., Rv. 267932).

3.2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata attesta - e il ricorso non muove sul punto contestazione - che, dopo l'arresto intervenuto in data 26 settembre 2021, il condannato, il successivo 21 novembre, aveva conferito procura speciale al proprio difensore "per proporre istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.".

Il difensore, previo appuntamento, aveva quindi fatto accesso al Tribunale di Milano per la visione degli atti il 14 dicembre 2021, donde la conclusione che - quantomeno a partire da tale data - doveva ritenersi perfezionato il requisito dell'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna e, al momento di presentazione dell'istanza, avvenuto oltre sei mesi dopo, era quindi abbondantemente maturato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.

L'ordinanza impugnata dà inoltre atto che il presupposto della richiesta di rimessione in termini soltanto in allora proposta, quale esplicitato nell'istanza - ritenuto dal giudice di merito ininfluente - era rappresentato dall'avvenuto deposito, in data 16 giugno 2002, di una consulenza di parte che aveva accertato la falsità dell'apparente firma dell'imputato in calce alla procura speciale rilasciata ad un legale per l'impugnazione della sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano.

3.3. In ricorso detta ultima circostanza non viene valorizzata per sostenere la tempestività dell'istanza di rimessione in termini (se ne accenna invece, tardivamente, nella memoria difensiva conclusionale) e, soprattutto, non si muovono contestazioni al giudizio d'irrilevanza al proposito contenuto nell'ordinanza impugnata.

Come si è detto, si muove invece una del tutto generica doglianza circa una pretesa causa di "forza maggiore" che avrebbe impedito, nell'accesso agli atti effettuato dal legale presso il Tribunale di Milano, la piena ed effettiva conoscenza del provvedimento impugnato prima dell'integrale trasmissione di copia degli atti all'autorità giudiziaria albanese presso la quale pende attualmente il giudizio sulla richiesta di esecuzione all'estero della sentenza, avanzato ai sensi dell'art. 742 cod. proc. pen.

Si tratta di doglianza assolutamente generica, a quanto risulta dall'ordinanza impugnata neppure specificamente avanzata nel giudizio di merito, che non può certo essere per la prima volta proposta in questa sede.

Ed invero, in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922).

Nel caso di specie, l'ordinanza, limitando la propria valutazione alle ragioni indicate nell'istanza, ha fatto buon governo del richiamato principio e, attestando l'effettiva conoscenza del provvedimento per la cui impugnazione è stata richiesta la rimessione in termini quantomeno dalla data in cui il difensore, costituito procuratore speciale proprio al fine di avanzare detta istanza, aveva concretamente avuto accesso agli atti del procedimento, ha assunto la propria decisione con una motivazione non certo illogica ed in alcun modo inficiata dalle generiche doglianze svolte in ricorso.

Del resto, nella memoria difensiva depositata dal difensore in vista della presente decisione, si ammette espressamente che, nel corso dell'accesso agli atti effettuato presso il Tribunale di Milano, si era avuto consapevolezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza adottata dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, che, pertanto, era divenuta irrevocabile.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva prodotta nell'interesse dell'istante dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 luglio 2022, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza, presentata il 23 giugno 2022 e volta ad ottenere la rimessione in termini dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna per reati in materia di stupefacenti nei suoi confronti pronunciata in contumacia dalla Corte di appello di Milano, in sede di giudizio di rinvio, il 9 febbraio 2016, divenuta definitiva. 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 175 cod. proc. pen. Il ricorrente allega che, a seguito del decesso del difensore che lo aveva assistito nel giudizio di cassazione conclusosi con il parziale annullamento della precedente sentenza di condanna ed il contestuale rinvio per nuovo giudizio poi definito con la sentenza posta in esecuzione, egli non aveva più avuto notizie del procedimento, lo considerava positivamente concluso e aveva invece appreso della sua sfavorevole definizione con la sentenza 9 febbraio 2016 soltanto allorché, il 26 settembre 2021, fu arrestato in Albania in forza del relativo ordine di esecuzione. Precisa che lo Stato italiano aveva inizialmente richiesto la sua estradizione e poi mutato la richiesta con quella di riconoscimento della sentenza italiana con espiazione pena in Albania, procedimento tuttora in corso avanti alla competente autorità giudiziaria albanese. Soltanto nell'ambito di quel procedimento - allega l'imputato - con l'integrale trasmissione da parte del Ministero della giustizia italiano, il 16 giugno 2022, di copia integrale degli atti processuali, egli aveva avuto effettiva conoscenza e precisa cognizione del provvedimento posto in esecuzione, poiché il legale che egli aveva nominato dopo l'arresto, e che si era recata ad esaminare gli atti nell'archivio del Tribunale di Milano, «visionando il fascicolo di primo grado non riusciva a capire cosa era successo per portare il passaggio del 2016» (pag. 5 del ricorso). L'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - sostiene il ricorrente - era stato violato poiché la disposizione attribuisce al contumace il diritto alla restituzione in termini per impugnare a meno che egli abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione, condizioni, queste, nella specie insussistenti. Essendosi verificata una causa di forza maggiore che ha impedito la tempestiva conoscenza della sentenza contumaciale, sussisterebbe, pertanto, il diritto dell'imputato di essere restituito nel termine per proporre impugnazione, correttamente azionato nei trenta giorni dall'effettiva presa di conoscenza del provvedimento. 3. Come anche richiesto dal Procuratore generale, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. Va premesso che, trattandosi di sentenza contumaciale, resa nella vigenza della relativa, poi abrogata, disciplina, è pacifica l'applicazione del disposto di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente prima della sua sostituzione, avvenuta ad opera dell'art. 11, comma 6, I. 28 aprile 2014, n. 67, così come prevede l'art. 15 bis, comma 2, di tale ultima legge. Com'è noto, l'abrogata disposizione prevedeva che, nel caso di pronuncia di sentenza contumaciale, «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione». Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la citata disposizione va interpretata nel senso che il termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna decorre dall'effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278773), che, a certe condizioni, può coincidere con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporti gli estremi della sentenza in esecuzione, anche senza la relativa motivazione (Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274309; Sez. 3, n. 43724 del 08/09/2016, 0., Rv. 267932). 3.2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata attesta - e il ricorso non muove sul punto contestazione - che, dopo l'arresto intervenuto in data 26 settembre 2021, il condannato, il successivo 21 novembre, aveva conferito procura speciale al proprio difensore "per proporre istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen.". Il difensore, previo appuntamento, aveva quindi fatto accesso al Tribunale di Milano per la visione degli atti il 14 dicembre 2021, donde la conclusione che - quantomeno a partire da tale data - doveva ritenersi perfezionato il requisito dell'effettiva conoscenza del provvedimento di condanna e, al momento di presentazione dell'istanza, avvenuto oltre sei mesi dopo, era quindi abbondantemente maturato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata dà inoltre atto che il presupposto della richiesta di rimessione in termini soltanto in allora proposta, quale esplicitato nell'istanza - ritenuto dal giudice di merito ininfluente - era rappresentato dall'avvenuto deposito, in data 16 giugno 2002, di una consulenza di parte che aveva accertato la falsità dell'apparente firma dell'imputato in calce alla procura speciale rilasciata ad un legale per l'impugnazione della sentenza resa in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano. 3.3. In ricorso detta ultima circostanza non viene valorizzata per sostenere la tempestività dell'istanza di rimessione in termini (se ne accenna invece, tardivamente, nella memoria difensiva conclusionale) e, soprattutto, non si muovono contestazioni al giudizio d'irrilevanza al proposito contenuto nell'ordinanza impugnata. Come si è detto, si muove invece una del tutto generica doglianza circa una pretesa causa di "forza maggiore" che avrebbe impedito, nell'accesso agli atti effettuato dal legale presso il Tribunale di Milano, la piena ed effettiva conoscenza del provvedimento impugnato prima dell'integrale trasmissione di copia degli atti all'autorità giudiziaria albanese presso la quale pende attualmente il giudizio sulla richiesta di esecuzione all'estero della sentenza, avanzato ai sensi dell'art. 742 cod. proc. pen. Si tratta di doglianza assolutamente generica, a quanto risulta dall'ordinanza impugnata neppure specificamente avanzata nel giudizio di merito, che non può certo essere per la prima volta proposta in questa sede. Ed invero, in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, grava sul richiedente l'onere di allegare il momento di effettiva conoscenza della sentenza, mentre spetta al giudice accertare l'eventuale diverso momento in cui è intervenuta detta conoscenza, rispetto al quale valutare la tempestività della richiesta (Sez. 6, n. 18084 del 21/03/2018, Yaqini, Rv. 272922). Nel caso di specie, l'ordinanza, limitando la propria valutazione alle ragioni indicate nell'istanza, ha fatto buon governo del richiamato principio e, attestando l'effettiva conoscenza del provvedimento per la cui impugnazione è stata richiesta la rimessione in termini quantomeno dalla data in cui il difensore, costituito procuratore speciale proprio al fine di avanzare detta istanza, aveva concretamente avuto accesso agli atti del procedimento, ha assunto la propria decisione con una motivazione non certo illogica ed in alcun modo inficiata dalle generiche doglianze svolte in ricorso. Del resto, nella memoria difensiva depositata dal difensore in vista della presente decisione, si ammette espressamente che, nel corso dell'accesso agli atti effettuato presso il Tribunale di Milano, si era avuto consapevolezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza adottata dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio, che, pertanto, era divenuta irrevocabile.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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