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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2025

Cassazione n. 03149/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \N", [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., pur in assenza dell'elemento soggettivo, risulta privo di specificità, essendo meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, sulla base di una motivazione che non presta il fianco a censura per congruenza logica e conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, e con la quale le argomentazioni del ricorso non si confrontano in termini di specificità, limitandosi a dissentire sul giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la deducibilità della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'auto, alla cui guida veniva rinvenuta l'odierna ricorrente, dal non avere quest'ultima fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine all'origine del possesso del bene); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \N", [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., pur in assenza dell'elemento soggettivo, risulta privo di specificità, essendo meramente reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, sulla base di una motivazione che non presta il fianco a censura per congruenza logica e conformità ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, e con la quale le argomentazioni del ricorso non si confrontano in termini di specificità, limitandosi a dissentire sul giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la deducibilità della consapevolezza della provenienza delittuosa dell'auto, alla cui guida veniva rinvenuta l'odierna ricorrente, dal non avere quest'ultima fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine all'origine del possesso del bene); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 03149/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris