Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:542
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑277/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 23 de [OSCURATO:PERSONA])
«Direttiva 2003/88/CE — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle ferie annuali retribuite — Congedo di malattia — Ferie annuali che coincidono con un congedo per malattia — Diritto di godere delle ferie annuali in un periodo diverso»
Massime della sentenza
Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Organizzazione dell’orario di lavoro — Diritto alle
ferie annuali retribuite
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88, art. 7, n. 1)
L’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere
interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali o a contratti collettivi a termini dei quali un lavoratore,
in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di appartenenza,
non abbia il diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello definito inizialmente,
eventualmente al di fuori del periodo di riferimento corrispondente.
Infatti, lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un
periodo di distensione e di ricreazione. Tale finalità è diversa da quella del diritto al congedo per malattia, che è accordato
al lavoratore affinché possa ristabilirsi da una malattia. In particolare, da detta finalità del diritto alle ferie annuali
retribuite discende che un lavoratore, in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato,
ha diritto, su sua richiesta e affinché possa godere in concreto delle ferie annuali, di beneficiarne in un periodo diverso
da quello coincidente con il periodo di congedo per malattia. La fissazione di tale nuovo periodo di ferie annuali, corrispondente
alla durata della sovrapposizione tra il periodo di ferie annuali stabilito inizialmente e il congedo per malattia, è soggetta
alle norme e alle procedure di diritto nazionale applicabili per la determinazione delle ferie dei lavoratori, tenendo conto
dei vari interessi in gioco, in particolare delle ragioni imperative legate agli interessi dell’impresa. Nell’ipotesi in cui
tali interessi ostino all’accettazione della domanda del lavoratore relativa al nuovo periodo di ferie annuali, il datore
di lavoro è obbligato a concedere al lavoratore un altro periodo di ferie annuali proposto da quest’ultimo che sia compatibile
con detti interessi, senza escludere a priori che tale periodo si collochi al di fuori del periodo di riferimento per le ferie
annuali di cui trattasi.
(v. punti 21-23, 26 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
10 settembre 2009 (
*
)
«Direttiva 2003/88/CE – Organizzazione dell’orario di lavoro – Diritto alle ferie annuali retribuite – Congedo per malattia – Ferie annuali che coincidono con un congedo per malattia – Diritto di godere delle ferie annuali in un periodo diverso»
Nel procedimento C‑277/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Juzgado de lo
Social n. 23 di [OSCURATO:PERSONA] (Spagna) con decisione 17 giugno 2008, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2008, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits (relatore) e J.-J. Kasel,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. E. [OSCURATO:PERSONA], abogada;
– per il governo spagnolo, dalla sig.ra B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. M. van Beek, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299,
pag. 9).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il suo datore di lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] SA, in merito alla domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA] di godere delle ferie annuali al di fuori del periodo fissato
nel calendario delle ferie dell’impresa, periodo durante il quale egli era in congedo per malattia.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
L’art. 1 della direttiva 2003/88 prevede quanto segue:
«Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di
lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi (…) di ferie annuali (…)
(…)».
4
L’art. 7 di tale direttiva così recita:
«Ferie annuali
1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane,
secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine
del rapporto di lavoro».
5
L’art. 17 della direttiva 2003/88 prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano derogare a talune disposizioni della direttiva medesima.
L’art. 7 della stessa non rientra tra le disposizioni alle quali è consentito derogare.
6
La direttiva 2003/88, conformemente al suo art. 28, è entrata in vigore il 2 agosto 2004. Essa ha abrogato la direttiva del
Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 307, pag. 18),
di cui essa costituisce la codificazione.
La normativa nazionale
7
Nel diritto spagnolo, i diritti e gli obblighi dei lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro sono disciplinati dalla legge
recante lo Statuto dei lavoratori (Ley del Estatuto de los Trabajadores), il cui testo novellato è stato approvato dal regio
decreto legislativo 24 marzo 1995, n. 1/1995 ([OSCURATO:PERSONA] 1/1995) (BOE 29 marzo 1995, n. 75, pag. 9654), come
modificata dalla legge organica 22 marzo 2007, n. 3, sull’effettiva parità tra i sessi (Ley orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres) (BOE 23 marzo 2007, n. 71, pag. 12611; in prosieguo: lo «Statuto»).
8
L’art. 38 dello Statuto dispone quanto segue:
«1. Il periodo di ferie annuali retribuite, non sostituibile da compensazione pecuniaria, è quello stabilito nel contratto collettivo
o nel contratto individuale. In nessun caso la durata del congedo potrà essere inferiore a trenta giorni.
2. Il periodo o i periodi di godimento delle ferie sono fissati di comune accordo tra il datore di lavoro ed il lavoratore, in
base a quanto stabilito, se del caso, nei contratti collettivi sulla pianificazione annuale delle ferie.
In caso di disaccordo fra le parti, il giudice competente fissa il periodo di godimento delle ferie mediante decisione non
impugnabile. Il procedimento è sommario e preferenziale.
3. Il calendario delle ferie è fissato in ciascuna impresa. Il lavoratore deve conoscere i periodi attribuitigli almeno due mesi
prima dell’inizio delle ferie.
Ove il periodo di ferie fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di cui al comma precedente coincida temporalmente
con un’incapacità temporanea dovuta a gravidanza, parto o allattamento naturale o con il periodo di sospensione del contratto
di lavoro previsto dall’art. 48.4 della presente legge, l’interessato ha diritto a fruire delle ferie in una data diversa
da quella dell’incapacità temporanea o da quella della fruizione del congedo concessogli in applicazione della suddetta norma,
una volta terminato il periodo di sospensione, anche qualora sia già trascorso il corrispondente anno solare».
9
L’art. 17 del contratto collettivo della [OSCURATO:PERSONA] SA (BOCM, 18 ottobre 2006; in prosieguo: il «contratto collettivo»)
così dispone:
«17.1. [OSCURATO:PERSONA] periodo di ferie annuali retribuite, che non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, è di ventidue giorni lavorativi
(dal lunedì al venerdì) o, eventualmente, di una durata pro rata temporis qualora il periodo di servizio non copra l’intero
anno. I detti giorni di ferie non possono aggiungersi a quelli di congedo per motivi personali.
Lo stesso criterio proporzionale si applica al personale in caso di cessazione dell’attività lavorativa nel corso dell’anno,
indipendentemente dai motivi, aggiungendo o sottraendo, ove necessario, i giorni dal periodo di congedo goduto all’atto della
corrispondente liquidazione.
17.2. Periodo di congedo
Il periodo di congedo è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, fermo restando che undici giorni lavorativi di congedo
devono essere necessariamente fruiti tra il 1° luglio e il 15 settembre, sempreché, in tale periodo, il servizio venga garantito
da almeno il 50% dell’organico.
I periodi di ferie presi tra il 1° gennaio e il 30 giugno e tra il 15 settembre e il 31 dicembre vengono concessi su richiesta
del lavoratore interessato da presentarsi con almeno trenta giorni di anticipo e possono essere presi da un numero di lavoratori
non superiore al 10% del rispettivo gruppo professionale.
17.3. Il consiglio di azienda s’impegna a presentare all’impresa, entro i primi tre mesi dell’anno, una proposta nominativa dei
vari turni di ferie, in modo da soddisfare le necessità del servizio.
17.4. I lavoratori della stessa categoria professionale possono scambiarsi i rispettivi periodi di ferie proposti, ancorché appartenenti
ad un’altra squadra e ad uno stabilimento diverso, previa autorizzazione da parte della direzione dell’impresa. Di regola,
sono consentiti tutti i cambiamenti che non pregiudichino le percentuali stabilite e, di conseguenza, il funzionamento del
servizio.
17.5. Il calendario turni delle ferie, laddove sia stato approvato dall’impresa, viene portato a conoscenza dei lavoratori due mesi
prima che essi ne beneficino e i cambiamenti possono essere effettuati fino a quarantacinque giorni prima. Tuttavia, in caso
di qualsivoglia necessità che lo giustifichi, la commissione paritetica esaminerà l’opportunità di autorizzare tali periodi
anche nel caso in cui i termini indicati non siano rispettati».
Causa principale e questione pregiudiziale
10
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa principale, lavora come conducente specializzato per la [OSCURATO:PERSONA] SA,
impresa la cui attività consiste nel rimuovere i veicoli in sosta irregolare sulla pubblica via, percependo, a titolo di corrispettivo,
le tasse e i diritti di sosta corrispondenti.
11
In base al calendario delle ferie annuali del personale di tale impresa relativamente all’anno 2007, stabilito conformemente
al contratto collettivo per gli anni 2006‑2009 e alla proposta di ferie presentata dal consiglio d’azienda, al sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva assegnato il periodo di ferie compreso tra il 16 luglio e il 14 agosto 2007.
12
In seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto il 3 luglio 2007, il sig. [OSCURATO:PERSONA] restava inabile al lavoro fino al
13 agosto 2007, ragion per cui il periodo di ferie annuali goduto nell’anno 2007 senza trovarsi contemporaneamente in congedo
per malattia si limitava ai giorni 14 e 15 agosto 2007.
13
Il 19 settembre 2007, in considerazione del congedo per malattia coincidente con il periodo di ferie annuali inizialmente
assegnatogli, egli chiedeva al proprio datore di lavoro che gli venisse concesso un nuovo periodo di ferie annuali retribuite
per l’anno 2007, vale a dire dal 15 novembre al 15 dicembre 2007.
14
[OSCURATO:PERSONA] SA respingeva tale domanda senza alcuna motivazione.
15
Il ricorrente nella causa principale proponeva quindi ricorso dinanzi al Juzgado de lo Social n. 23 di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo
si chiede se la decisione della resistente nella causa principale derivi da un’errata interpretazione dell’art. 7, n. 1, della
direttiva 2003/88, in contrasto con la nozione stessa di ferie annuali retribuite risultante dal diritto comunitario.
16
Ciò premesso, il Juzgado de lo Social n. 23 di [OSCURATO:PERSONA] decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88/CE debba essere interpretato nel senso che, qualora il periodo di ferie fissato
nel calendario delle ferie dell’impresa coincida temporalmente con un’incapacità temporanea dovuta ad un infortunio sul lavoro
verificatosi prima della data prevista per l’inizio di tale periodo, il lavoratore interessato, una volta dichiarato guarito
da un medico, abbia diritto a godere delle ferie in date distinte da quelle prestabilite, indipendentemente dal fatto che
sia trascorso o meno il corrispondente anno solare».
Sulla questione pregiudiziale
17
Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 debba
essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali o a contratti collettivi ai sensi dei quali un lavoratore,
in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’impresa di appartenenza,
non abbia il diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello definito inizialmente,
eventualmente al di fuori del periodo di riferimento corrispondente.
18
Occorre anzitutto ricordare che, come risulta dal testo stesso dell’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88, disposizione alla
quale tale direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.
Questo diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto
sociale comunitario, la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti
esplicitamente indicati dalla stessa direttiva 2003/88 (v., in tal senso, per quanto riguarda la direttiva 93/104, sentenze
26 giugno 2001, causa C‑173/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4881, punto 43; 18 marzo 2004, causa C‑342/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2605,
punto 29, nonché 16 marzo 2006, cause riunite C‑131/04 e C‑257/04, Robinson-Steele e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2531, punto 48).
19
A tal riguardo la Corte ha già avuto modo di dichiarare che l’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di
principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente
accordato da tale direttiva che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento,
purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità
di esercitare detto diritto. Di conseguenza, il diritto alle ferie annuali retribuite non si estingue allo scadere del periodo
di riferimento fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata o per
una parte del periodo di riferimento e non ha potuto esercitare in concreto questo diritto (v. sentenza 20 gennaio 2009, cause
riunite C‑350/06 e 520/06, Schultz-Hoff e a., [OSCURATO:PERSONA]. 2009, pag. I-179, punti 43 e 55).
20
Infatti, il lavoratore deve potere beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza
e della sua salute, poiché l’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 permette di sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite
con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro (v., in tal senso, per quanto riguarda
la direttiva 93/104, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punto 44, e [OSCURATO:PERSONA], punto 30).
21
È pacifico, inoltre, che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare
di un periodo di distensione e di ricreazione. Tale finalità è diversa da quella del diritto al congedo per malattia, accordato
al lavoratore affinché possa ristabilirsi da una malattia (v. citata sentenza Schultz-Hoff e a., punto 25).
22
Dalle suesposte considerazioni e, in particolare, da detta finalità del diritto alle ferie annuali retribuite discende che
un lavoratore, in congedo per malattia durante un periodo di ferie annuali precedentemente fissato, ha diritto, su sua richiesta
e affinché possa godere in concreto delle ferie annuali, di beneficiarne in un periodo diverso da quello coincidente con il
periodo di congedo per malattia. La fissazione di tale nuovo periodo di ferie annuali, corrispondente alla durata della sovrapposizione
tra il periodo di ferie annuali stabilito inizialmente e il congedo per malattia, è soggetta alle norme e alle procedure di
diritto nazionale applicabili per la determinazione delle ferie dei lavoratori, tenendo conto dei vari interessi in gioco,
in particolare delle ragioni imperative legate agli interessi dell’impresa.
23
Nell’ipotesi in cui tali interessi ostino all’accettazione della domanda del lavoratore relativa al nuovo periodo di ferie
annuali, il datore di lavoro è obbligato a concedere al lavoratore un altro periodo di ferie annuali proposto da quest’ultimo
che sia compatibile con detti interessi, senza escludere a priori che tale periodo si collochi al di fuori del periodo di
riferimento per le ferie annuali di cui trattasi.
24
Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, se è pur vero che l’effetto positivo delle ferie annuali retribuite
sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore si esplica pienamente se le ferie vengono prese nell’anno all’uopo previsto,
vale a dire l’anno in corso, tale periodo di riposo permane interessante sotto tale profilo anche qualora se ne fruisca in
un momento successivo (v. sentenze 6 aprile 2006, causa C‑124/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3423, punto 30,
nonché Schultz-Hoff e a., cit., punto 30).
25
Di conseguenza, anche se la direttiva 2003/88 non osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali consentano a un lavoratore
in congedo per malattia di fruire, durante tale periodo, di ferie annuali retribuite (sentenza Schultz-Hoff e a., cit., punto
31), dal precedente punto 22 emerge che, qualora tale lavoratore non intenda prendere le ferie annuali durante questo periodo
di congedo per malattia, queste ultime devono essergli concesse per un periodo diverso.
26
Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione pregiudiziale deve essere risolta dichiarando che l’art. 7, n. 1, della
direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali o a contratti collettivi a termini
dei quali un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario delle ferie dell’impresa
di appartenenza, non abbia il diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle ferie annuali in un periodo diverso da quello
definito inizialmente, eventualmente al di fuori del periodo di riferimento corrispondente.
Sulle spese
27
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni nazionali o a contratti
collettivi a termini dei quali un lavoratore, in congedo per malattia durante il periodo di ferie annuali fissato nel calendario
delle ferie dell’impresa di appartenenza, non abbia il diritto, una volta ristabilitosi, di godere delle ferie annuali in
un periodo diverso da quello definito inizialmente, eventualmente al di fuori del periodo di riferimento corrispondente.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.