CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2020
Cassazione n. 37973/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ludito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] rhe_ba concluSfl r_hipripnrin_ Un 'n, f3-1-9 kaci.,,,A i (ok -(Ll'fr.^ m si ti;...A rP (1 L )( itn it920; egAeltAbtAL. exiM) ikt:4&4111,d, PI,:)dikuthu LIdiri4 Dì. 9 veu,k.t.: at,) siex,, ).eiu.k-Auz-e/ JiA1-1;441. tJa [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, in data 24 ottobre 2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., alla pena di anni uno mesi sei di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati per la continuazione, di cui all'art. 424, primo comma, cod. pen., per avere appiccato il fuoco all'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e a quella di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], fatti commessi in Lipari il 20 e il 24 maggio 2011. Entrambe le decisioni di merito hanno fondato il giudizio di reità su prove di natura dichiarativa e sul concorso di plurimi elementi indiziari acquisiti attraverso le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso Stramandino a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, col quale denunzia carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla confermata statuizione di reità. Secondo la difesa, gli indizi raccolti a carico dell'imputato non consentono di pervenire al giudizio di responsabilità perché privi di significazione univoca e di idonea capacità dimostrativa e, in parte, oggetto di travisamento: così l'asserita compatibilità fisica tra l' autore dei danneggiamenti e l'imputato, non essendo essa supportata dall'indicazione di un qualche elemento specifico di natura individualizzante; così la somiglianza del motorino nella disponibilità del soggetto filmato a quello in uso al ricorrente, peraltro indicato nella sentenza di primo grado come un ciclomotore di marca Piaggio, mentre Stramandino è proprietario di un ciclomotore Gilera; così la circostanza che l'autore del danneggiamento era stato visto entrare e uscire dall'abitazione del ricorrente o scavalcarne il muro di cinta, senza considerare che l'individuo era entrato e uscito dal cortile comune a più abitazioni e non di esclusiva pertinenza dell'abitazione del solo imputato; infine, erroneamente i giudici di merito avevano valorizzato le dichiarazioni predibattimentali del teste Pellegrino circa "l'invito" asseritamente rivolto da Stramandino al titolare del bar Manhattan, diffidato dal riferire alle forze dell'ordine di averlo visto transitare, la sera del 20 maggio 2011, a bordo del proprio ciclomotore, dichiarazioni inutilizzabili perché non confermate nel corso dell'esame dibattimentale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 12 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 156, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, con la quale, rilevata la non manifesta infondatezza delle delineate censure, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va in via preliminare precisato che la recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga del suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen.. Nel caso di specie, per i reati puniti con pena edittale massima di anni due di reclusione, la contestata e ritenuta recidiva comporta l'applicabilità di una pena massima pari a anni tre mesi quattro di reclusione: ai sensi dell'art. 157, comma 1, cod. pen. il tempo necessario a prescrivere è per tali reati, pari ad anni sei, oltre aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi; e l'art. 161, comma 2, cod. pen. stabilisce che, con riguardo ai reati per i quali attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 cod. pen.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.. Pertanto, a fronte dei plurimi atti interruttivi intervenuti (decreto di citazione a giudizio, sentenza di condanna di primo grado, atto di citazione in appello, sentenza di appello), alla data di ciascuno dei quali, i reati non erano certamente prescritti, il termine base di prescrizione pari ad anni sei, aumentabile fino a un massimo di due terzi, alla data della presente decisione- diversamente da quanto sostenuto dal P.G. concludente- non è ancora interamente decorso, senza tener conto delle pur intervenute sospensioni. 2. Nel merito, e comunque, il ricorso è inammissibile perché in parte basato su motivi manifestamente infondati, in parte non correlati al percorso motivazionale delle due sintoniche decisioni di merito. Il ricorrente non tiene adeguatamente conto della motivazione della sentenza impugnata che, avendo richiamato come sua parte integrante la sentenza di primo grado ed avendo fatto ricorso ad identici criteri inferenziali per giungere alla stessa conclusione quanto alla ricostruzione degli accadimenti, forma con essa un tutt'uno, valutabile unitariamente in sede di legittimità ai fini del riscontro della compiutezza e logicità dell'apparato motivazionale.2.1. La Corte di appello non è incorsa in alcuna contraddittorietà interna nel richiamare le riprese dell'impianto di videosorveglianza, attivo nei pressi dell'abitazione dell'imputato e del luogo teatro dei fatti, ritraenti l'autore del danneggiamento come soggetto di sesso maschile dalla corporatura, altezza e andatura corrispondenti a quelle dell'imputato, come riconosciuto dal personale occupatosi delle indagini- i testi Scarpa e Paduano- e dal teste [OSCURATO:PERSONA], collaboratore della [OSCURATO:PERSONA]. Ha, infatti, aggiunto, che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, l'individuazione nell'imputato dell'autore dei due episodi criminosi non era stata affidata al solo "incerto" riconoscimento operato dai testi escussi, ma risultava il coerente e logico corollario degli esiti raggiunti dalle indagini condotte dopo i danneggiamenti e di una ricca messe di particolari immortalati dai fotogrammi estrapolati dalle videoriprese. Non ha quindi nessun fondamento la generica doglianza sull'inaffidabilità del riconoscimento compiuto dai testi di accusa per le incertezze dagli stessi esternate, come pure sulla mancanza di nitidezza delle immagini (visionate dai giudici di appello in camera di consiglio), in quanto tali inidonee alla certa identificazione dell'imputato nell'autore dei gesti delittuosi, avendo la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, operato il richiamo di una pluralità di elementi indiziari, valutati individualmente e nel loro complessivo e coordinato significato dimostrativo. 2.2. In particolare, i giudici di merito hanno posto in evidenza quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che: - dalle immagini registrate dalla telecamera posizionata di fronte al luogo teatro del fatto e all'abitazione dell'imputato risultava che il fuoco era stato appiccato intorno alle 23.15 da un individuo a cui altro soggetto, rimasto ignoto, aveva consegnato una tanica contenente liquido infiammabile; - l'autore del danneggiamento era stato precedentemente ripreso mentre entrava e usciva dal cancello che conduceva all'abitazione dell'imputato; - lo stesso soggetto, prima di appiccare il fuoco, aveva spostato un ciclomotore vecchio modello, di colore rosso, con avviamento a pedale e, come riferito dai testi di p.g., Stramandino era l'unico sull'isola a possedere un ciclomotore di tal fatta; - compiuta l'azione delittuosa, l'individuo si era allontanato a bordo del ciclomotore, percorrendo a velocità sostenuta le strade cittadine, come documentato dalle telecamere posizionate lungo il tragitto, che lo avevano immortalato alle ore 23.17 mentre transitava davanti al bar Urso e poco dopo in via Crispi in prossimità del bar Mahattan;- alle ore 23.30 circa proprio Stramandino entrava nel bar Manhattan, come riferito dal proprietario del locale, [OSCURATO:PERSONA], e da uno dei clienti, [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultimo aveva precisato che il predetto si era intrattenuto a conversare con alcuni avventori, "vantandosi di qualcosa che aveva fatto"; - lo stesso teste aveva riferito di avere assistito qualche giorno dopo a una conversazione intercorsa tra Stramandino e il titolare del bar, nel corso della quale il primo aveva esortato il secondo a non presentarsi in Tribunale, se citato come teste, e comunque a negare di averlo visto la sera dei fatti con il proprio motorino (tu quando ti chiamano in Tribunale non devi andare, devi dirgli che ti sei sbagliato a dire il giorno, non gli devi dire che mi hai visto con il motorino); - il teste Famularo, dipendente della [OSCURATO:PERSONA], ditta titolare delle telecamere di videosorveglianza, aveva confermato che, dopo la consegna dei filmati alle forze dell'ordine, Stramandino lo aveva minacciato; - il teste [OSCURATO:PERSONA], collaboratore della medesima ditta, aveva dichiarato di aver riconosciuto nei filmati lo Stramandino dall'altezza, dalla corporatura, dal modo di camminare e che il 29 maggio 2011, il giorno successivo a quello in cui erano stati consegnati ai carabinieri i filmati relativi ai due danneggiamenti, l'imputato si era avvicinato alla sua autovettura, minacciando di fargli fare la fine del topo. 2.3. Con riferimento all'episodio del 24 maggio 2011, nei filmati era stato ripreso un individuo, avente le stesse fattezze fisiche di Stramandino e dell'autore del primo danneggiamento, scavalcare il muretto di cinta delimitante lateralmente l'area di accesso all'abitazione dell'imputato, girare intorno all'autovettura Suzuki, allontanarsi dal posto mentre altri individui spostavano alcuni motoveicoli parcheggiati nelle immediate adiacenze, per poi ritornare e lanciare contro il veicolo un oggetto infiammato. La stretta sequenza temporale dei due episodi, la medesimezza del luogo dei danneggiamenti, solitamente utilizzato per lasciare in sosta le autovetture portate in riparazione presso l'officina Picone, ivi ubicata; le precisazioni dei proprietari dei due veicoli danneggiati che avevano riferito di avere parcheggiato i rispettivi mezzi nei pressi dell'autofficina perché necessitanti di riparazioni; il riferimento a Picone fatto dallo Stramandino nelle frasi minacciose rivolte a Famularo ("da dove devo iniziare per primo, dal più piccolo o dal [OSCURATO:PERSONA] grande"), deponevano per la certa riconducibilità all'imputato (ripreso mentre scavalcava il muretto delimitante il cortile di accesso alla sua abitazione), anche del secondo danneggiamento. 3. A fronte di un siffatto apparato giustificativo che, in maniera congrua e logica, con un corredo di argomentazioni esplicative efficace ed analitico, pienamente aderente a tutte le risultanze processuali, ha dato conto della valutazione operata, che si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, il ricorso reitera censure volte ad isolare i singoli dati indiziari e a contestarli con osservazioni già valutate e disattese nell'ambito di un percorso argomentativo esauriente ed immune da vizi. Potendosi qui solo aggiungere quanto alla denunziata contraddittorietà esterna, peraltro non sorretta dalla rituale produzione dei relativi atti, col conseguente difetto di autosufficienza del ricorso, che il vizio deducibile è soltanto l'errore revocatorio sul significante, restando ad esso estraneo ogni discorso confutativo del significato della prova, ovvero di mera contrapposizione argomentativa. Sicché restano inammissibili le censure che, analogamente a quelle prospettate nel presente ricorso, sono nella sostanza rivolte a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, in sovrapposizione a quella, assolutamente ragionevole e plausibile, condotta dai giudici del merito. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Pellegrino, il ricorso non si confronta con quanto precisato, a p. 5, dalla sentenza di primo grado, ossia alla intervenuta conferma da parte del teste, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni procedimentali. E costituisce arresto pacifico che le dichiarazioni predibattimentali, utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state confermate, anche se in termini laconici, vanno recepite ed valutate come dichiarazioni rese dal testimone direttamente in sede dibattimentale, poiché l'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. concerne il solo caso di dichiarazioni dibattimentali difformi da quelle contenute nell'atto utilizzato per le contestazioni (Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018, Caia, Rv. 273455; Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Migliaro, Rv. 266445; Sez. 4, n. 18973 del 09/03/2009, Cacchiarelli, Rv. 244042). 4. In conclusione, i delineati rilievi censori, in parte manifestamente infondati, corrispondono, nella sostanza, agli esiti di un alternativo, quanto generico, modello di ragionamento invasivo del campo della discrezionalità delle valutazioni di merito, nell'ottica di impegnare questa Corte in una non consentita rilettura del giudizio ricostruttivo delle vicende e nella rinnovazione della esperienza conoscitiva e valutativa dei giudici del merito, senza dimostrarne la incidenza sulla tenuta informativa e logica della motivazione. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, al versamento della somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s