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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2025

Cassazione n. 33339/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24 gennaio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 20 ottobre 2023, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis comma 1 e 3 c.p., revocando l'interdizione legale e applicando l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p. in relazione al secondo motivo dì appello concernente l'applicazione dell'art. 625 bis c.p. e alla manifesta illogicità della motivazione laddove esclude in radice l'applicabilità dell'attenuante quando il contributo collaborativo venga dichiarato inutilizzabile dal giudice.

Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, pur dando atto che le dichiarazioni erano state effettivamente rese alla polizia giudiziaria e mai smentite, le ha ritenute inutilizzabili sotto il profilo probatorio, escludendo così l'applicazione dell'attenuante richiesta.

Invoca il principio di cui alla sentenza n. 46069/2022 della Suprema Corte secondo cui il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo senza che la concessione della diminuente possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico dei complici.

3. Il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625- bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep.2021, Dondolini, Rv. 280850 - 01).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'apporto conoscitivo dell'appellante è risultato limitato ad alcune dichiarazioni riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria, che tuttavia il ricorrente non confermava al momento della verbalizzazione delle operazioni.

Tale circostanza determinava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto inserite in un atto non sottoscritto dal dichiarante, e la conseguente assoluzione del coimputato.

La Corte ha quindi legittimamente escluso la possibilità di applicare l'invocata attenuante, non potendosi ravvisare, da parte dell'odierno ricorrente, alcun significativo apporto al fine dell'individuazione di altri soggetti coinvolti nell'azione criminosa.

Il principio richiamato dalla difesa non trova applicazione nella fattispecie, giacché presuppone l'esistenza di un contributo effettivamente utilizzabile e non meramente enunciato in atti privi di valore probatorio.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 24 gennaio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Civitavecchia del 20 ottobre 2023, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni 3 mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 bis comma 1 e 3 c.p., revocando l'interdizione legale e applicando l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p. in relazione al secondo motivo dì appello concernente l'applicazione dell'art. 625 bis c.p. e alla manifesta illogicità della motivazione laddove esclude in radice l'applicabilità dell'attenuante quando il contributo collaborativo venga dichiarato inutilizzabile dal giudice. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, pur dando atto che le dichiarazioni erano state effettivamente rese alla polizia giudiziaria e mai smentite, le ha ritenute inutilizzabili sotto il profilo probatorio, escludendo così l'applicazione dell'attenuante richiesta. Invoca il principio di cui alla sentenza n. 46069/2022 della Suprema Corte secondo cui il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo senza che la concessione della diminuente possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico dei complici. 3. Il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente denunzia la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625- bis cod. pen., il colpevole deve fornire un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei complici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta, la cui utilità e concretezza è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep.2021, Dondolini, Rv. 280850 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'apporto conoscitivo dell'appellante è risultato limitato ad alcune dichiarazioni riportate in un'annotazione di polizia giudiziaria, che tuttavia il ricorrente non confermava al momento della verbalizzazione delle operazioni. Tale circostanza determinava l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, in quanto inserite in un atto non sottoscritto dal dichiarante, e la conseguente assoluzione del coimputato. La Corte ha quindi legittimamente escluso la possibilità di applicare l'invocata attenuante, non potendosi ravvisare, da parte dell'odierno ricorrente, alcun significativo apporto al fine dell'individuazione di altri soggetti coinvolti nell'azione criminosa. Il principio richiamato dalla difesa non trova applicazione nella fattispecie, giacché presuppone l'esistenza di un contributo effettivamente utilizzabile e non meramente enunciato in atti privi di valore probatorio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settem
Sentenza Cassazione n. 33339/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris