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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 29062/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale; FATTO E DIRITTO

1. Rilevato che: Con sentenza n.12188/23 resa all'udienza pubblica del 14 febbraio 2023 (procedimento n. 40626/2021) questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il difensore di "S.O.S.

Impresa" presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto non era stata disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; nel caso in esame non è esperibile la procedura di correzione dell'errore materiale, che prevede (art. 130 cod.proc.pen.) che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", ma semmai il ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), considerato che nella motivazione della sentenza si è dato atto che "Non può essere disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile S.O.S.

Impresa, non risultando che la stessa sia costituita parte civile, né che sia succeduta alla "[OSCURATO:PERSONA]" che risulta parte civile del giudizio di appello"; non essendovi stato pertanto, alcun errore materiale, il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; P.Q.M.

Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale; FATTO E DIRITTO 1. Rilevato che: Con sentenza n.12188/23 resa all'udienza pubblica del 14 febbraio 2023 (procedimento n. 40626/2021) questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il difensore di "S.O.S. Impresa" presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto non era stata disposta la condanna degli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; nel caso in esame non è esperibile la procedura di correzione dell'errore materiale, che prevede (art. 130 cod.proc.pen.) che "la correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento", ma semmai il ricorso ex art. 625-bis cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto), considerato che nella motivazione della sentenza si è dato atto che "Non può essere disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile S.O.S. Impresa, non risultando che la stessa sia costituita parte civile, né che sia succeduta alla "[OSCURATO:PERSONA]" che risulta parte civile del giudizio di appello"; non essendovi stato pertanto, alcun errore materiale, il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; P.Q.M. Rigetta l'istanza di correzione di errore materiale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 29062/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris