CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02926/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0/' Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con cui era stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; lette le memorie pervenuta via PEC in data 24/10/2024 e 2/12/2024 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (con la prima delle quali è stata anche trasmessa la remissione di querela e contestuale accettazione); ritenuto, quanto al delitto di appropriazione indebita contestato al capo A), che è intervenuta remissione di querela e contestuale dichiarazione di accettazione della stessa, sicché, rispetto a tale contestazione, deve dichiararsi l'estinzione del reato, che deve essere sempre dichiarata, finanche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso, e che travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti (così Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Giustinetti, Rv. 259989 - 01, relativa proprio a un caso in cui la sentenza impugnata aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato e confermato la condanna per il risarcimento dei danni in favore della parte civile); ritenuto che il primo motivo, con cui l'imputato deduce che la motivazione avrebbe innovato la contestazione, introducendo il dato relativa all'esistenza di un interesse dell'imputato a istigare la commissione del delitto, sia manifestamente infondato, posto che l'affermazione della Corte di appello, secondo cui l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] era di conseguire un profitto dalla vendita dell'auto e il riferimento all'esecuzione di un bonifico - affermazioni coerenti con la ricostruzione fattuale in primo grado - non configurano alcuna innovazione della contestazione, ma una mera specificazione di stessa, sicché non sussiste alcun travisamento probatorio, assumendo il fatto, non contestabile, del pagamento effettuato all'imputato, il valore di univoco indizio della sua partecipazione all'operazione illecita; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'inosservanza della legge penale e la mancanza della motivazione in relazione all'esistenza, asseritamente ipotetica, dell'elemento soggettivo, sia anch'esso manifestamente infondato, atteso che dagli atti è emerso come il dolo non sia stato ritenuto in re ipsa, ma esso sia stato identificato tramite la valorizzazione di plurimi elementi indiziari (si vedano, in particolare, le pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'inosservanza di norme processuali per difetto di correlazione tra l'imputazione contestata e la condanna sulla base della premessa che l'imputato sia stato condannato per un "fatto diverso", sia manifestamente infondato in quanto, per le considerazioni svolte nell'analisi del primo motivo, la violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. deve essere radicalmente esclusa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di appropriazione indebita contestato al capo A) perché estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos