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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15933/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza del 15 dicembre 2020, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata ex art. 307 cod.proc.pen. dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa il 31 gennaio 2020; Gattuso era stato condannato dal giudice per le indagini preliminari perché ritenuto responsabile dei reati di associazione mafiosa, esercizio abusivo del credito e tentata estorsione, aggravati ex art. 7 legge 203/92 (per i quali era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari), venendo assolto dal reato di tentata estorsione, e la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena era stata annullata da questa Corte limitatamente al reato di associazione mafiosa ed all'aggravante, con rinvio ad altra sezione; in data 29 gennaio 2020 Gattuso aveva presentato istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e la Corte di appello, preso atto del decorso dei termini, dichiarava la perdita di efficacia della misura applicando, ex art. 307 cod.proc.pen., la misura dell'obbligo di dimora; con ordinanza del 28 dicembre 2021, la Corte di appello rigettava l'istanza di revoca di tale misura e Gattuso proponeva appello al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che veniva rigettato con ordinanza del 10 giugno 2021. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento.

Al riguardo premette che un'altra istanza per la revoca della misura dell'obbligo di dimora era stata rigettata dalla Corte di appello con ordinanza del 31 gennaio 2020, così come l'appello (rigettato dal Tribunale con ordinanza del 30 giugno 2020), ma tale ultima ordinanza era stata annullata dalla sesta sezione di questa Corte con sentenza n.18918 del 20 aprile 2021, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame; nelle more era stata inoltrata altra istanza (quella di cui al punto 1); i due procedimenti erano stati riuniti, ma il Tribunale aveva emesso due ordinanze identiche, la n.804/21 su rinvio di questa Corte, e la n.803/21 di cui al presente ricorso; in tale ultima ordinanza vi era la medesima motivazione offerta con l'ordinanza del 30 giugno 2020 poi annullata da questa Corte con sentenza n.18918/20 e con la tecnica del copia-incolla era stata riprodotta la motivazione dell'ordinanza n.804/21.

Ciò premesso, il difensore eccepisce che l'ordinanza impugnata obliterava i rilievi della difesa, conteneva un riferimento giurisprudenziale non pertinente e non la necessaria verifica della sussistenza o meno delle ragioni che avevano determinato illo tempore la custodia cautelare, non si confrontava con un quadro delle esigenze cautelari irrimediabilmente segnato dall'assoluzione definitiva dal reato di estorsione pluriaggravata (reato più grave, per il quale era stato emesso 1./vv~ il provvedimento cautelare), dato che avrebbe imposto una seria verifica sula sussistenza delle ragioni che avevano determinato il provvedimento genetico, soprattutto alla luce del fatto che a distanza di sette anni non si era ancora individuato kin serio elemento che fosse in grado di dimostrare la asserita partecipazione di Gattuso al sodalizio criminale (unico reato per il quale sussisteva ancora la misura).

Il difensore aggiunge che l'ordinanza impugnata taceva sul mutamento del quadro indiziario, sull'applicazione sin dal 6 aprile 2017 degli arresti domiciliari per motivi di salute senza alcun divieto di incontro e con innumerevoli e documentate autorizzazioni, sulla documentata attività lavorativa svolta da Gattuso, sull'inesistenza di segnalazioni di qualunque genere da parte delle forze di polizia durante tutto il lungo arco temporale dall'applicazione degli arresti domiciliari senza prescrizioni, sull'inesistenza di nuove esigenze, sulla inferenza informativa che era necessario cogliere dalla sentenza di questa Corte cha aveva annullato la sentenza della Corte di appello di condanna del ricorrente sia in ordine al reato associativo che all'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91.

Il difensore osserva che l'ordinanza impugnata era illegittima anche in quanto non spendeva neppure una parola per spiegare perché il risalente quadro indiziario non potesse avere avuto, proprio in virtù del tempo trascorso (otto anni) dalle presunte manifestazioni della condotta, una attenuazione tale da giustificare l'insussistenza di ragioni per applicare l'obbligo di dimora: infatti, non solo il quadro indiziario era definitivamente mutato, ma gli elementi a sostegno della ipotizzata partecipazione al sodalizio, di per sé risalenti nel tempo, erano stati neutralizzati nelle fasi incidentali ed addirittura sconfessati dalla sentenza di annullamento di questa Corte sopra richiamata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 Premesso che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari, si deve rilevare come il Tribunale abbia risposto a tutte le censure di cui al ricorso.

Il Tribunale, dopo aver correttamente affermato che in presenza della presunzione di cui sopra, spetta all'indagato allegare elementi di segno contrario in grado di superare il ragionamento presuntivo, ha infatti dato atto dell'annullamento della sentenza di merito e della precedente ordinanza pronunciate da questa Corte, osservando che il decorso del tempo dai fatti era un elemento irrilevante in quanto trascorso in stato di detenzione fino all'ordinanza applicativa dell'art. 307 cod.proc.pen., per cui non poteva ritenersi sintomatico di una rescissione del vincolo associativo, osservando anche come la condanna intervenuta in primo grado precludeva al giudice della cautela una intromissione nel quadro indiziario e che la condotta associativa era contestata in forma aperta, quindi chiusa solo con la sentenza di primo grado del 28 gennaio 2016, con considerazioni congrue e quindi esenti da censure in sede di legittimità.

2. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che respinge il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 15 dicembre 2020, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata ex art. 307 cod.proc.pen. dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza emessa il 31 gennaio 2020; Gattuso era stato condannato dal giudice per le indagini preliminari perché ritenuto responsabile dei reati di associazione mafiosa, esercizio abusivo del credito e tentata estorsione, aggravati ex art. 7 legge 203/92 (per i quali era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari), venendo assolto dal reato di tentata estorsione, e la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena era stata annullata da questa Corte limitatamente al reato di associazione mafiosa ed all'aggravante, con rinvio ad altra sezione; in data 29 gennaio 2020 Gattuso aveva presentato istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare e la Corte di appello, preso atto del decorso dei termini, dichiarava la perdita di efficacia della misura applicando, ex art. 307 cod.proc.pen., la misura dell'obbligo di dimora; con ordinanza del 28 dicembre 2021, la Corte di appello rigettava l'istanza di revoca di tale misura e Gattuso proponeva appello al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che veniva rigettato con ordinanza del 10 giugno 2021. 1.1 Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento. Al riguardo premette che un'altra istanza per la revoca della misura dell'obbligo di dimora era stata rigettata dalla Corte di appello con ordinanza del 31 gennaio 2020, così come l'appello (rigettato dal Tribunale con ordinanza del 30 giugno 2020), ma tale ultima ordinanza era stata annullata dalla sesta sezione di questa Corte con sentenza n.18918 del 20 aprile 2021, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame; nelle more era stata inoltrata altra istanza (quella di cui al punto 1); i due procedimenti erano stati riuniti, ma il Tribunale aveva emesso due ordinanze identiche, la n.804/21 su rinvio di questa Corte, e la n.803/21 di cui al presente ricorso; in tale ultima ordinanza vi era la medesima motivazione offerta con l'ordinanza del 30 giugno 2020 poi annullata da questa Corte con sentenza n.18918/20 e con la tecnica del copia-incolla era stata riprodotta la motivazione dell'ordinanza n.804/21. Ciò premesso, il difensore eccepisce che l'ordinanza impugnata obliterava i rilievi della difesa, conteneva un riferimento giurisprudenziale non pertinente e non la necessaria verifica della sussistenza o meno delle ragioni che avevano determinato illo tempore la custodia cautelare, non si confrontava con un quadro delle esigenze cautelari irrimediabilmente segnato dall'assoluzione definitiva dal reato di estorsione pluriaggravata (reato più grave, per il quale era stato emesso 1./vv~ il provvedimento cautelare), dato che avrebbe imposto una seria verifica sula sussistenza delle ragioni che avevano determinato il provvedimento genetico, soprattutto alla luce del fatto che a distanza di sette anni non si era ancora individuato kin serio elemento che fosse in grado di dimostrare la asserita partecipazione di Gattuso al sodalizio criminale (unico reato per il quale sussisteva ancora la misura). Il difensore aggiunge che l'ordinanza impugnata taceva sul mutamento del quadro indiziario, sull'applicazione sin dal 6 aprile 2017 degli arresti domiciliari per motivi di salute senza alcun divieto di incontro e con innumerevoli e documentate autorizzazioni, sulla documentata attività lavorativa svolta da Gattuso, sull'inesistenza di segnalazioni di qualunque genere da parte delle forze di polizia durante tutto il lungo arco temporale dall'applicazione degli arresti domiciliari senza prescrizioni, sull'inesistenza di nuove esigenze, sulla inferenza informativa che era necessario cogliere dalla sentenza di questa Corte cha aveva annullato la sentenza della Corte di appello di condanna del ricorrente sia in ordine al reato associativo che all'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91. Il difensore osserva che l'ordinanza impugnata era illegittima anche in quanto non spendeva neppure una parola per spiegare perché il risalente quadro indiziario non potesse avere avuto, proprio in virtù del tempo trascorso (otto anni) dalle presunte manifestazioni della condotta, una attenuazione tale da giustificare l'insussistenza di ragioni per applicare l'obbligo di dimora: infatti, non solo il quadro indiziario era definitivamente mutato, ma gli elementi a sostegno della ipotizzata partecipazione al sodalizio, di per sé risalenti nel tempo, erano stati neutralizzati nelle fasi incidentali ed addirittura sconfessati dalla sentenza di annullamento di questa Corte sopra richiamata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 Premesso che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari, si deve rilevare come il Tribunale abbia risposto a tutte le censure di cui al ricorso. Il Tribunale, dopo aver correttamente affermato che in presenza della presunzione di cui sopra, spetta all'indagato allegare elementi di segno contrario in grado di superare il ragionamento presuntivo, ha infatti dato atto dell'annullamento della sentenza di merito e della precedente ordinanza pronunciate da questa Corte, osservando che il decorso del tempo dai fatti era un elemento irrilevante in quanto trascorso in stato di detenzione fino all'ordinanza applicativa dell'art. 307 cod.proc.pen., per cui non poteva ritenersi sintomatico di una rescissione del vincolo associativo, osservando anche come la condanna intervenuta in primo grado precludeva al giudice della cautela una intromissione nel quadro indiziario e che la condotta associativa era contestata in forma aperta, quindi chiusa solo con la sentenza di primo grado del 28 gennaio 2016, con considerazioni congrue e quindi esenti da censure in sede di legittimità. 2. Il ricorso deve pertanto essere respinto. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che respinge il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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