CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 06851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26484-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 194/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 7/2/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del 3/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito anche la Società) avverso la pronuncia n. 5/2019 della Commissione tributaria provinciale di Torino in rigetto del ricorso proposto dalla società contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ente locale sull’istanza di rimborso del versamento IMU 2013-2016 relativo a immobili della suddetta società, occupati abusivamente da terzi; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la società contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Comune di Torino resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 20/2/2023, la Società ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con il Comune controricorrente, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Torino; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma1 - quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, del