CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 37144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. 28664-2021 sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. R.G. 7808/201 del 25/11/2021 nel procedimento vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] da una parte, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'ERBA che chiede che la Corte dichiari la competenza del Tribunale di Forlì. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] ha riassunto davanti al Tribunale di Bologna il giudizio già intrapreso con ricorso ex art. 702 bis cpc e 84 e 170 DPR 115/02 davanti al Tribunale di Forlì, volto ad ottenere la riforma del decreto di liquidazione delle spese per il gratuito patrocinio prestato a favore di [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio davanti al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Forlì. Il Tribunale di Forlì si era dichiarato incompetente affermando che, ai sensi dell'art. 25 cpc, poiché parte convenuta era un'Amministrazione dello Stato, la competenza apparteneva al Tribunale di Bologna ove aveva sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trovava il Tribunale di Forlì che sarebbe stato competente secondo le regole ordinarie (cd "foro erariale"). Il Tribunale di Bologna ha sollevato regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c., con il quale ha declinato la propria competenza territoriale sostenendo che l'opposizione al decreto di pagamento delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato è sottratta alla regola del "foro erariale" ai sensi dell'art. 15 del DLGS n° 150/11 e che il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento: quindi al Presidente del Tribunale di Forlì. Il conflitto è fondato. Come esattamente rilevato dal Procuratore Generale, «l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto di liquidazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, lamentando l'illegittima esclusione del rimborso delle spese di trasferta. Il Tribunale di Bologna ha quindi correttamente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n ° 12668/ 14 che, in un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, ha statuito: "Deve darsi continuità al principio- enunciato da Sez. Il, 13 dicembre 2011, n. 26791 secondo cui l'opposizione al decreto di pagamento emesso, in sede di liquidazione delle competenze del difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 168 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è sottratta alla regola del foro erariale, in quanto la disciplina delle spese di giustizia fissa, in deroga, la competenza territoriale del giudice di prossimità, come risulta dalla previsione secondo cui il decreto è emesso - 2 - dal "magistrato che procede" (art. 168, primo comma, d.P.R. cit.) ed è opponibile innanzi al "presidente dell'ufficio giudiziario competente" (art. 170, primo comma, d.P.R. cit.). Tale principio trova applicazione nella disciplina dettata dall'art. 15 del d.lgs. l 0 settembre 2011, n. 150, ratione temporis applicabile, ai cui sensi il ricorso in opposizione è proposto al capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato». Va pertanto dichiaratala competenza del Tribunale di Forlì a decidere dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso da un magistrato di quel Tribunale. Nulla sulle spese. P.Q.M. cassa l’ordinanza del Tribunale di Forlì; dichiara la competenza del medesimo Tribunale di Forlì, dinanzi al quale rimette le parti con termine di legge per la riassunzione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile de