CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 04680/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Catania, all'esito del giudizio di secondo grado e in riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). con i quali ha rispettivamente denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ragione della mancata assoluzione del merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 3. L'imputato risulta deceduto il 31 dicembre 2023 (cfr. certificato rilasciato dal Comune di Catania in data 2 gennaio 2024, trasmesso dal difensore). Alla luce del decesso dell'imputato in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione del reato in contestaziorie (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il