CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso ricorso iscritto al numero 1062 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate-riscossione in persona del Direttore pro tempore, -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2423/17/2020, depositata in data 29 maggio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 10655/35/2018 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l'intimazione di pagamento notificata il 5.9.2017, ai fini Irpef, per l'anno 2007; -nella sentenza impugnata, la CTR - dopo avere premesso che l'Ufficio appellante aveva ribadito la regolarità della notifica dell'atto impositivo presupposto avendo fatto seguito alla raccomandata AR di spedizione dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non consegnata per irreperibilità (relativa) della destinataria, l'invio di successiva raccomandata per la comunicazione dell'avvenuto deposito del plico all'ufficio postale (con attestazione dell'invio e del mancato ritiro dell'atto entro dieci giorni sul retro dell'avviso di ricevimento della prima raccomandata) - ha ritenuto infondata l'eccezione di intervenuta decadenza dell'Amministrazione, ex artt. 25 del d.P.R. n. 602/73 e 43 del d.P.R. n. 600/72, per essere stato l'avviso presupposto regolarmente notificato "in piena osservanza della normativa in vigore"; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della legge n. 890/1982, per avere la CTR erroneamente ritenuto perfezionata la notifica, a mezzo servizio postale, dell'atto impositivo presupposto ancorché, trattandosi di mancata consegna per irreperibilità relativa della destinataria, fosse mancato il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD); -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 36, comma 2, n. 4 del D.Igs. n. 546/92, per avere la CTR, con una motivazione apparente, affermato apoditticamente la regolarità del procedimento notificatorio dell'avviso presupposto alla luce di una non meglio precisata normativa in vigore; - con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 171 c.p.c. per avere la CTR dichiarato la contumacia della contribuente sebbene la stessa fosse ritualmente costituita; - con il quarto motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, avendo la CTR affermato la regolarità della notifica dell'avviso presupposto senza argomentare in ordine al fatto decisivo e controverso del mancato deposito in giudizio della CAD; - il primo motivo è fondato con assorbimento degli altri; - questa Corte, a sezioni unite, componendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notifica tono può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la I 'L/1 prova dell 'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa" (Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021). Nella detta pronuncia, la Corte, assumendo quale tertium comparationis l'art. 140 c.p.c. basato sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), oggetto di diversi interventi da parte del Giudice delle leggi (sentenze n. 346/98 e n. 3/2010), ha ritenuto che, pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD - quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella - profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art.24, Cost.) e dì parità delle partì del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini- si è precisato- "può dunque trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro, trattandosi di un onere probatorio processuale tutt'affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del sub-procedimento...Solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, in ultima analisi, esprimere un - ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà dì conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario". In termini generali- si è aggiunto- "bisogna dunque ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo". Il che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie subprocedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi." Nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio nel ritenere perfezionata la notifica dell'atto presupposto - con conseguente infondatezza dell'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo - in forza della mera spedizione della raccomandata informativa (CAD) dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale non essendo stata la raccomandata AR, spedita il 18.4.2013, consegnata alla contribuente per irreperibilità (relativa). Al riguardo, il giudice di appello, nel riportare le condivise argomentazioni dell'Agenzia, ha affermato che di tale invio (della CAD) e del mancato ritiro dell'atto entro dieci giorni era stata data attestazione con annotazione sul retro dell'avviso di ricevimento della prima raccomandata. La CTR ha, dunque, mal governato il principio di diritto sopra richiamato nell'affermare perfezionata la notifica dell'atto presupposto in mancanza- come si evince dalla stessa sentenza impugnata- della produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale; conseguentemente ha erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo in quanto se è vero che questa Corte a sezione unite ha affermato che «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente» (sentenza n. 40543 del 17/12/2021), la scissione soggettiva, non opera se la notificazione non si perfeziona e decadono anche gli effetti provvisori prodotti; -in conclusione, il ricorso va accolto il primo motivo con assorbimento dei restanti con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario proposto dalla contribuente avverso l'intimazione di pagamento in questione; - sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito mentre quelle del giudizio di legittimità, tra la contribuente e l'Agenzia delle entrate, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese del giudizio di legittimità nei confronti dell'Agenzia delle entrate- riscossione, essendo rimasta intimata; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; con cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con accoglimento del ricorso originario avverso l'intimazione di pagamento; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida, con attribuzione al difensore antistatario Avv.to [OSCURATO:PERSONA]