CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittale in primo grado nella misura di due anni e otto mesi di reclusione ed C 11.555,00 di multa. La ricorrente deduce l'assenza di responsabilità per carenza di dolo del reato; mancato riconoscimento del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. cit.); eccessività della pena Il ricorso è inammissibile perché con i primi due motivi investe direttamente il merito dell'accusa e la qualificazione del fatto (detenzione di gr. 123 di cocaina in ovuli termosaldati e previamente ingeriti) che correttamente i giudici di merito hanno inquadrato nel paradigma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.; il terzo motivo è inammissibile, poiché si limita a contestare il potere - dovere del giudice di determinare il trattamento sanzionatorio, senza neppure addurre elementi di arbitrarietà nella commisurazione della pena. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il cons