CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 11664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Ritenuto: - che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo cui costituisce mezzo fraudolento e, pertanto, integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., l'allacciamento abusivo alla rete esterna mediante un cavo volante per la sottrazione dell'energia elettrica (tra le ultime Sez. 5, n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, Cigna, Rv. 278307); - che il secondo motivo, che eccepisce l'omessa contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la rubrica cita espressamente detta norma (cfr. Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436); - che il terzo motivo di ricorso - con il quale si deduce la erronea interpretazione di un motivo di appello — esula dal novero dei vizi deducibili ex art.606 cod. proc. pen. e si risolve, in ogni caso, in una questione meramente formalistica che evita di misurarsi con il coerente costrutto argomentativo formato dalle sentenze di primo e secondo grado; - che il quarto motivo di ricorso è inedito quanto al punto del riconoscimento della recidiva; manifestamente infondato, alla luce del chiaro disposto dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., circa la ipotizzata possibilità di esprimere un giudizio di prevalenza delle circostanza attenuanti in presenza della recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen.; inammissibile per genericità in punto di entità della pena, alla luce della risposta già ottenuta dalla Corte di appello che valorizza "il considerevole lasso di tempo" durante il quale si è protratta la condotta criminosa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r4orsini Stefmo DE/OSITATOIN3 cp A ciNis4L