CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ica come per legge- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazionetelematica come per legge- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1931/2024depositata il 15/10/2024.Numero registro generale 1084/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 11446/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del15/01/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], già socio di una società di costruzioni edili,intervenendo nell’assemblea dei condomini dell’edificio di via LaPastora n. 78/A nel Comune di Cerasolo di Coriano (RN) si impegnò aprovvedere a proprie spese alla rimozione delle cause delleinfiltrazioni di acqua nei garage e nei locali di pertinenza dei singolicondòmini.2. I lavori non vennero adeguatamente eseguiti e i condòmini RemoCaccioppoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarinoLazzaretti e [OSCURATO:PERSONA] chiesero un accertamento tecnicopreventivo e quindi convennero in giudizio lo Zaghini con rito di cuiagli artt. 702 bis cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Rimini.3. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito da sommario di cognizionein quello ordinario, disposta una consulenza tecnica di ufficio edescussi i testi, accolse la domanda e condannò [OSCURATO:PERSONA] alpagamento di complessivi euro 125.099,88, ripartendoli in favore deicondòmini e con attribuzione diretta al condominio d’una quota per ilavori comuni.4. [OSCURATO:PERSONA] propose appello e i condòmini Caccioppoli, Neri,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lazzaretti e Pistilli si costituirono ritualmente ingiudizio in fase d’impugnazione.5. La Corte d’appello di Bologna ha, con la sentenza n. 1931 del15/10/2024, rigettato l’appello.6. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione concinque motivi [OSCURATO:PERSONA].7. I condòmini resistono con controricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio ha trattenuto il ricorso per laR.g. n. 1084 del 2025Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 1084/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 11446/2026Data pubblicazione 28/04/2026decisione, riservando il termine di sessanta giorni per il depositodell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, nn. 3,4, 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 113 cod. proc. civ. perviolazione degli artt. 1326 e 1333 cod. civ., anche sotto il profilo deltravisamento dei fatti, circa il perfezionamento dell’accordo e del ruoloassunto dallo Zaghini nella costruzione del fabbricato, per avere laCorte d’Appello ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] con le comunicazioni alcondominio abbia assunto un’obbligazione vincolante nonostante eglinon sia stato né il costruttore né il venditore del fabbricato e pertantonon tenuto all’eliminazione di eventuali vizi e difetti, vincolandolo aduna mera disponibilità e non ad un accordo non perfezionatosi inragione della difformità tra disponibilità/proposta (ad un tentativolimitato ad alcuni lavori) e richiesta/accettazione (all’eliminazione deivizi). Il motivo si incentra sull’avere la Corte d’appello ritenuto che loZaghini si era assunto delle vere e proprie obbligazioni e non aveva,invece, dato una mera disponibilità alla rimozione delle cause delleinfiltrazioni.Il motivo è inammissibile. Esso è contraddistinto in senso negativodalla commistione di plurimi profili di censura e già questo lo rende diper sé inammissibile, non essendo consentita la mescolanza in ununico motivo di censure di violazione e (o) falsa applicazione dellenorme di diritto, di nullità della sentenza o del procedimento e diomesso esame di fatto decisivo (Sez. U 8/11/2021 n. 32415).Il motivo è, inoltre, inammissibile laddove tenta di condurre undiscorso censorio relativo agli artt. 1326 e 1333 cod. civ. senza chedi ciò vi sia traccia nelle precedenti fasi di merito.Ad abundantiam, rileva la Corte che il motivo sarebbe comunqueinfondato: la Corte d’appello, ribadendo la conclusione alla quale eraR.g. n. 1084 del 2025Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 1084/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 11446/2026Data pubblicazione 28/04/2026pervenuto il Tribunale, ha ritenuto che lo Zaghini avesse posto inessere un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente exart. 1333 cod. civ. ed ha escluso, in considerazione dell’entitàeconomica delle opere promesse, che potesse trattarsi diun’obbligazione naturale.La richiesta di riesaminare la fattispecie nell’ottica della promessaunilaterale è destituita di fondamento, atteso che, secondo lagiurisprudenza di questa Corte (Cass. 26/06/1995 n. 7216), ladichiarazione di impegno con atto unilaterale – come quella posta inessere dallo Zaghini mediante la sottoscrizione del verbaledell’assemblea del Condominio di via [OSCURATO:PERSONA] – non è una promessaunilaterale, ma una forma semplificata di conclusione contrattuale exart. 1333 cod. civ..2. Secondo motivo: nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, commaprimo, nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., in relazione all’art. 113 cod. proc.civ., per violazione dell’art. 1137 cod. civ. per avere la Corte d’Appelloritenuto che [OSCURATO:PERSONA] con le comunicazioni (doc. 7, 8 e 9avversari) al condominio avesse assunto un’obbligazione dieliminazione dei vizi e difetti, nonostante dall’affermazione secondocui egli avrebbe solo “tentato” di eliminare i vizi si sarebbe dovutodesumere che con quelle affermazioni lo Zaghini avesse assunto nonl’obbligo di eliminazione del problema, ma solo l’impegno a tentaresoluzioni. La Corte d’appello avrebbe, inoltre, dovuto interpretarel’assunzione degli impegni da parte dello Zaghini alla stregua dell’art.1371 cod. civ. e quindi nel senso meno gravoso.Il motivo è inammissibile in quanto esso pone, al pari del primo,censure tra loro del tutto eterogenee e chiede che sia data una diversainterpretazione ai documenti dai quali risulta che lo Zaghini avevaR.g. n. 1084 del 2025Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 1084/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 11446/2026Data pubblicazione 28/04/2026assunto specifiche obbligazioni di rimozione delle cause delleinfiltrazioni.Il motivo, inoltre, in sostanza invoca una diversa interpretazione dellavolontà contrattuale, che risulta correttamente ricostruita dai giudicidel merito. La Corte d’appello ha escluso che potesse farsiapplicazione del canone interpretativo di cui all’art. 1371 cod. civ. conadeguata valutazione, in quanto, evidentemente, ha ritenuto che ledichiarazioni dello Zaghini non fossero oscure. Giova ribadire chesecondo questa Corte (Cass. 11/11/2021 n. 33451)nell’interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è ilsenso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentresoltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canonistrettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativiintegrativi previsti dall'art. 1366 cod. civ. all'art. 1371 cod. civ.Da ultimo, ma non da meno: nell’intestazione del motivo figura l’art.1137 cod. civ., in tema di impugnazione delle delibere dell’assembleacondominiale, ma nell’esposizione delle censure non vi è alcunconcreto riferimento a un’impugnazione delle delibere del Condominiodi via [OSCURATO:PERSONA] n. 78/A, cosicché il riferimento all’art. 1137 resta deltutto inconferente.3. Terzo motivo: nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo,nn. 3, 4, 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 113 e 115 cod. proc.civ. per avere la Corte d’appello reso una motivazione illogica,incoerente, apparente con riferimento alla consulenza tecnica diufficio effettuata ed alla relativa relazione di perizia, per avereritenuto che il consulente tecnico di ufficio abbia effettuato valutazionicorrette sullo stato dei luoghi, invero dallo stesso travisato, conconseguenti valutazioni viziate, motivando con argomentazioniillogiche, incoerenti ed apparenti, senza neppure prendere in esameR.g. n. 1084 del 2025Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 1084/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 11446/2026Data pubblicazione 28/04/2026tutte le critiche e lacune della consulenza tecnica di ufficio, circostanzeoggetto di discussione e decisive ai fini della pronuncia. Il motivo siincentra su un asserito travisamento operato dal consulente tecnicodi ufficio e del quale la Corte territoriale avrebbe dato atto, senzatrarne, tuttavia, le conseguenze che avrebbero condotto a una diversadecisione.Il motivo è inammissibile in quanto muove, al pari del primo e delsecondo motivo d’impugnazione, censure del tutto eterogenee escarsamente identificabili oltre che prive di specificità; inoltre èmeramente apodittico nella contrapposizione alla consulenza tecnicadi ufficio, senza che risultino mosse alla stessa e alla valutazione chene hanno fatto i giudici di merito specifiche critiche in diritto. Il motivoè, inoltre, evidentemente proposto senza un’adeguata lettura dellasentenza impugnata, atteso che la Corte d’appello ha ribaditol’adesione alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficioevidenziando, alla pag. 5 che «il travisamento non è del CTU sullostato dei luoghi ma del CTP sulla bozza di relazione, benché il CTUabbia in qualche modo contribuito al permanere di dettotravisamento, non chiarendo nella relazione finale quanto segue.L’immagine di cui a p. 9 della relazione Ing. Gallini era a mero titoloesemplificativo. A pagina 11, infatti, il perito scrive espressamenteche l’immagine fa riferimento a "lo schema tipo di montaggio delparapetto tipo, logicamente identico a quello in questione". In altreparole, l’immagine non raffigura il terrazzo su cui è stato svoltol’accertamento, ma quello che avrebbe dovuto essere il modello diriferimento. Ad avallare tale lettura viene in soccorso anche la primaimmagine di p. 19 della medesima relazione, ove sia in pianta che inprospetto sono rappresentati di forma rettangolare, anziché asemiluna. Nel resto, e in particolare nelle modalità di indagine e nelleR.g. n. 1084 del 2025Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 1084/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 11446/2026Data pubblicazione 28/04/2026valutazioni tecniche adottate, la consulenza non appare censurabile,siccome non affetta da vizi logico-giuridici ed esaustiva.».Il motivo, in conclusione, chiede una mera rivalutazione dell’esamedella consulenza tecnica di ufficio compiuta adeguatamente, comerisulta dalla riportata motivazione, dalla Corte territoriale.4. Quarto motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, nn. 3,4, 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 113 e 115 cod. proc. civ.per avere la Corte d’appello reso una motivazione illogica, incoerentee apparente con riferimento ai fatti storici emersi dalle provetestimoniali nonché per avere la Corte d’appello ritenuto il fattostorico, emerso dall’istruttoria, che non abbia rilievo nonostante ilmedesimo problema per il condominio vicino a quello di via dellaPastora n. 78/A abbia avuto una risoluzione immensamente menoonerosa, circostanza oggetto di discussione e decisiva ai fini dellapronuncia. Le censure sono mosse richiamando le dichiarazionitestimoniali della prima fase del giudizio e riguardanti i lavori dirimozione dei vizi di un condominio vicino a quello di via la Pastora n.78/A.Il motivo è inammissibile sia, ancora una volta, per la commistione eeterogeneità delle censure sia perché si risolve in una richiesta dirivalutazione del materiale probatorio e delle stesse dichiarazioni diimpegno all’effettuazione dei lavori da parte dello Zaghini. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, con tipica valutazione di fatto, adeguatamentemotivata, che la circostanza che nel condominio vicino i problemi delleinfiltrazioni fossero stati risolti facilmente non poteva avere alcunainfluenza sui problemi di inadeguatezza dei lavori del Condominio divia [OSCURATO:PERSONA] n. 78/A.R.g. n. 1084 del 2025Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 1084/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 11446/2026Data pubblicazione 28/04/20265. Quinto motivo: nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 3,cod. proc. civ., in relazione agli artt. 113, 269 e 106 cod. proc. civ.,per avere la Corte d’appello rigettato la richiesta di chiamata in causadei terzi, ritenendo «inconferenti» rispetto al giudizio le posizioni diNori [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile in quanto la facoltà di disporre la chiamatain causa è discrezionale e il giudice può omettere di disporla se nonla ritiene necessaria e il relativo potere, comunque esercitato, insenso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura,secondo la giurisprudenza di questa Corte con il mezzo dell'appello odel ricorso per cassazione (Cass. 28/03/2014 n. 7406; Cass.22/05/1997 n. 4568; principio pacifico a partire da oltre sessantaanni: Cass 20/07/1962 n. 1966).6. Il ricorso, poiché sono inammissibili o infondati tutti i motivi, è rigettato.7. Le spese di lite seguono la soccombenza dello Zaghini e tenuto contodell’attività processuale espletata, in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo.8. La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.655,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.R.g. n. 1084 del 2025Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 1084/2025Numero sezionale 123/2026Numero di raccolta generale 11446/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favoredel competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 15/01/2026.Il PresidenteMarco RossettiR.g. n. 1084 del 2025Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 9