CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA i\JTC--,RLAD sul ricorso 3917-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 892/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente provvedeva a compiere dei lavori di ristrutturazione edilizia per le quali, per le dichiarazioni dei redditi relative al 2010 e al 2011, si è avvalso delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 449 del 1997, comunicando però al centro operativo di Pescara il compimento dei lavori solo quando questi erano già iniziati: l'Ufficio riteneva la non detraibilità delle spese in quanto la comunicazione inizia lavori andava effettuata prima dell'inizio dei lavori stessi; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso la relativa cartella di pagamento per IRPEF avente ad oggetto gli anni d'imposta 2010 e 2011 e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la normativa primaria in materia di detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio è contenuta nella legge n. 449 del 1997 mentre l'art. 1 del D.M. n. 41 del 1998 prevede alcuni adempimenti burocratici, tra cui l'invio, prima dell'inizio dei lavori, della comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori, termine non perentorio perché relativamente al quale non è prevista alcuna "specifica ipotesi di decadenza" secondo quanto previsto dalla citata legge n. 449 del 1997: tale obbligo peraltro è stato successivamente eliminato, con ciò riconoscendo il legislatore che tale adempimento non era indispensabile ad assicurare il controllo dell'amministrazione Ric. 2021 n. 03917 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- fiscale sulla richiesta di detrazioni per interventi sul patrimonio edilizio. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria chiedendo la sospensione del giudizio in virtù dell'art. 5 della legge n. 130 del 2022. Considerato che: con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e degli artt. 1 e 4 del decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998 in quanto l'omessa o ritardata comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara della comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Rilevato che la parte contribuente ha depositato memoria con la quale si chiede la sospensione del giudizio in virtù dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che esistono i presupposti di legge per disporre la sospensione, sia in relazione all'attuale pendenza della lite sia in relazione al valore della presente controversia P.Q.M. sospende il giudizio fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi la sezione semplice quinta tributaria.