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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28665/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia in data 11.7.2019 con cui Francesco e [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo sono stati condannati alla pena di otto mesi di reclusione ciascuno (pena sospesa) per il reato di concorso in lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

Gli imputati sono stati condannati anche a risarcire il danno da reato alla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali del giudizio d'appello.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di censura.

2.1. Il primo ed il secondo motivo denunciano vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata ha operato un mero richiamo formale a quella di primo grado, senza prendere in esame i motivi d'appello, confermando la condanna con soli argomenti generici.

2.2. La terza censura eccepisce la prescrizione del reato, già invocata con le conclusioni rassegnate via pec dal difensore prima dell'udienza d'appello, come domanda subordinata alla richiesta di assoluzione.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, maturata già in epoca precedente alla sentenza d'appello, il 20.9.2020.

Agli effetti civili, invece, deve disporsi annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, essendo fondati i motivi centrali del ricorso, afferenti al difetto di motivazione della pronuncia d'appello, apparente e che non ha affatto dimostrato di aver preso in considerazione l'impugnazione di merito proposta dai ricorrenti.

2. Rileva il Collegio che il terzo motivo è fondato (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, Rv. 266818-19), deve essere rilevata la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del reato.

Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (secondo quanto è Olg chiaramente evincibile dalla motivazione), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione, come si dirà meglio in sede di esame dei motivi agli effetti civili.

Al riguardo, occorre osservare che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocull, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, la sentenza non evidenzia elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati contestati ai ricorrenti, ma evidenzia vizi motivazionali, sia pur radicali, i quali avrebbero potuto condurre ad annullare con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

3. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall'esaminare i ricorsi agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., quanto alle ragioni che attengono specificamente alla responsabilità dei ricorrenti, essendo stati gli imputati condannati anche alle statuizioni civili in favore delle persone offese costituite parti civili (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273).

Ed infatti, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati di bancarotta fraudolenta per i quali nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599.

Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01).

4. La condanna è stata irrogata in relazione all'aggressione che avrebbe subito la parte civile [OSCURATO:PERSONA] da parte degli imputati e la prova è stata desunta principalmente dalle dichiarazioni della persona offesa, della cui attendibilità l'atto di appello dubitava, anche in ragione delle reciproche accuse e del processo a parti invertite, per lesioni seguite ai medesimi fatti, conclusosi con una sentenza di prescrizione del reato, emessa dal Tribunale di Foggia l'8 gennaio 2021.

La sentenza impugnata, con una laconica e solo apparente motivazione, del tutto insufficiente a dare atto di aver preso contezza delle osservazioni difensive, non ha esplorato il tema dell'attendibilità della persona offesa dichiarante, pure necessario a conferire valenza di prova affidabile al racconto della parte civile, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr. Sez.

U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312), verifica tanto più essenziale, se si tiene conto delle accuse reciproche, confluite in un processo parallelo a parti invertite.

Si impone, pertanto, l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, come stabilito dalle Sezioni Unite, nella sentenza Sez.

U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228, risolvendo la questione controversa sottoposta, relativa alle ipotesi di annullamento agli effetti civili della decisione che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di necessario rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in caso di annullamento agli effetti civili di una sentenza penale, dopo un'ampia ricostruzione del tema, anche in punto di tenuta costituzionale dell'opzione preferita, sottolineando l'inesattezza dell'orientamento contrapposto, che invocava il rinvio al giudice penale evocando il canone del giusto processo, risolvendosi tale soluzione in una forzatura interpretativa nella individuazione del giudice competente, che non trova supporto nel sistema processuale.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bari che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia in data 11.7.2019 con cui Francesco e [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo sono stati condannati alla pena di otto mesi di reclusione ciascuno (pena sospesa) per il reato di concorso in lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. Gli imputati sono stati condannati anche a risarcire il danno da reato alla parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese processuali del giudizio d'appello. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre distinti motivi di censura. 2.1. Il primo ed il secondo motivo denunciano vizio di motivazione apparente, poiché la sentenza impugnata ha operato un mero richiamo formale a quella di primo grado, senza prendere in esame i motivi d'appello, confermando la condanna con soli argomenti generici. 2.2. La terza censura eccepisce la prescrizione del reato, già invocata con le conclusioni rassegnate via pec dal difensore prima dell'udienza d'appello, come domanda subordinata alla richiesta di assoluzione. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, maturata già in epoca precedente alla sentenza d'appello, il 20.9.2020. Agli effetti civili, invece, deve disporsi annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, essendo fondati i motivi centrali del ricorso, afferenti al difetto di motivazione della pronuncia d'appello, apparente e che non ha affatto dimostrato di aver preso in considerazione l'impugnazione di merito proposta dai ricorrenti. 2. Rileva il Collegio che il terzo motivo è fondato (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, Rv. 266818-19), deve essere rilevata la prescrizione del reato, essendo decorso il tempo massimo previsto dal legislatore per effetto del disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. dalla data del reato. Pertanto, in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (secondo quanto è Olg chiaramente evincibile dalla motivazione), deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per prescrizione, come si dirà meglio in sede di esame dei motivi agli effetti civili. Al riguardo, occorre osservare che il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in presenza di una causa di estinzione del reato, afferma la legittimazione del giudice a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione e di percezione ictu ocull, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, la sentenza non evidenzia elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza dei reati contestati ai ricorrenti, ma evidenzia vizi motivazionali, sia pur radicali, i quali avrebbero potuto condurre ad annullare con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari la sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 3. La declaratoria di prescrizione, tuttavia, non esime il Collegio dall'esaminare i ricorsi agli effetti civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., quanto alle ragioni che attengono specificamente alla responsabilità dei ricorrenti, essendo stati gli imputati condannati anche alle statuizioni civili in favore delle persone offese costituite parti civili (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273). Ed infatti, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati di bancarotta fraudolenta per i quali nei gradi di merito è intervenuta condanna, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., il giudice d'appello e la Corte di cassazione sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili e, a tal fine, i motivi di ricorso proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato secondo quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen. (cfr., per il giudizio d'appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, Rv. 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. 1, n. 14822 del 20/2/2020, Milanesi, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, D'Alessandro, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, Sarti, Rv. 254965 - 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, Petrilli, Rv. 243343 - 01; Sez. 6, n. 21102 del 9/3/2004, Zaccheo, Rv. 229023 - 01). 4. La condanna è stata irrogata in relazione all'aggressione che avrebbe subito la parte civile [OSCURATO:PERSONA] da parte degli imputati e la prova è stata desunta principalmente dalle dichiarazioni della persona offesa, della cui attendibilità l'atto di appello dubitava, anche in ragione delle reciproche accuse e del processo a parti invertite, per lesioni seguite ai medesimi fatti, conclusosi con una sentenza di prescrizione del reato, emessa dal Tribunale di Foggia l'8 gennaio 2021. La sentenza impugnata, con una laconica e solo apparente motivazione, del tutto insufficiente a dare atto di aver preso contezza delle osservazioni difensive, non ha esplorato il tema dell'attendibilità della persona offesa dichiarante, pure necessario a conferire valenza di prova affidabile al racconto della parte civile, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312), verifica tanto più essenziale, se si tiene conto delle accuse reciproche, confluite in un processo parallelo a parti invertite. Si impone, pertanto, l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, come stabilito dalle Sezioni Unite, nella sentenza Sez. U, n. 22065 del 28/1/2021, Cremonini, Rv. 281228, risolvendo la questione controversa sottoposta, relativa alle ipotesi di annullamento agli effetti civili della decisione che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. Le Sezioni Unite hanno affermato il principio di necessario rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in caso di annullamento agli effetti civili di una sentenza penale, dopo un'ampia ricostruzione del tema, anche in punto di tenuta costituzionale dell'opzione preferita, sottolineando l'inesattezza dell'orientamento contrapposto, che invocava il rinvio al giudice penale evocando il canone del giusto processo, risolvendosi tale soluzione in una forzatura interpretativa nella individuazione del giudice competente, che non trova supporto nel sistema processuale. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudiz
Sentenza Cassazione n. 28665/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris