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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 38580/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, per aver, quale amministratore di fatto e socio unico occulto della società [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], occultato e/o distrutto scritture contabili e documenti, al fine di evadere VIVA e le imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 74/2000.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità quale effettivo ed esclusivo dominus ed amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] eVtapuano.

Con il secondo motivo lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] seconda doglianza non è manifestamentévfondata, in quanto il giudice a quo ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo pendenti procedimenti penali a carico del ricorrente.

Al riguardo, tuttavia si osserva che, mentre un orientamento giurisprudenziale ha affermato che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato anche dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez.2, n.3851 del 20/11/1990, Rv. 187298), altro precedente giurisprudenziale ha escluso che il semplice "carico pendente", sia pure specificato cte, cva,s n4; /lui& nel suo contenuto, fornisca, per la sua precarietà, alcun elemento r personalità, in senso negativo, del soggetto (Sez.2, n. 300 del 29/11/1989, Rv. 183024)e Ai, e 44.ic p ~4.1-kie Pertanto, risalendo il fatti al 10/09/2014, considerati 302 giorni di sospensione ( 238 giorni per astensione dalle udienze iper 5.cioperci degli avvocati e 64 giorni per sospensione Covid) il -1 p reato si è prescritto in data 09/07/20251 4£4,t(M).1,, ("114,1"?./ p-.41-4 devi- C'elet4- 414'40 te1511'4-1 /34«, 14,14 ....

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 19/09/2025 jàIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rice [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale, per aver, quale amministratore di fatto e socio unico occulto della società [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], occultato e/o distrutto scritture contabili e documenti, al fine di evadere VIVA e le imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità quale effettivo ed esclusivo dominus ed amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] SAS di [OSCURATO:PERSONA] eVtapuano. Con il secondo motivo lamenta il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] seconda doglianza non è manifestamentévfondata, in quanto il giudice a quo ha ritenuto di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo pendenti procedimenti penali a carico del ricorrente. Al riguardo, tuttavia si osserva che, mentre un orientamento giurisprudenziale ha affermato che il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, comunque decisivo, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi crimini sulla capacità a delinquere dell'imputato anche dai precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (Sez.2, n.3851 del 20/11/1990, Rv. 187298), altro precedente giurisprudenziale ha escluso che il semplice "carico pendente", sia pure specificato cte, cva,s n4; /lui& nel suo contenuto, fornisca, per la sua precarietà, alcun elemento r personalità, in senso negativo, del soggetto (Sez.2, n. 300 del 29/11/1989, Rv. 183024)e Ai, e 44.ic p ~4.1-kie Pertanto, risalendo il fatti al 10/09/2014, considerati 302 giorni di sospensione ( 238 giorni per astensione dalle udienze iper 5.cioperci degli avvocati e 64 giorni per sospensione Covid) il -1 p reato si è prescritto in data 09/07/20251 4£4,t(M).1,, ("114,1"?./ p-.41-4 devi- C'elet4- 414'40 te1511'4-1 /34«, 14,14 .... P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 19/09/2025 jàIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rice [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38580/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris