CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2026
Cassazione n. 25652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro-tempore, rappresentata e difesadagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 5501/11/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 11, depositata in data 2/7/2021e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1.Il Comune di Pozzuoli invitava la società ricorrente al pagamentodella somma complessiva di euro 28.831,00, a titolo di maggiore tassaNumero registro generale 4075/2022Numero sezionale 5769/2026Numero di raccolta generale 25652/2026Data pubblicazione 21/09/2026per i rifiuti, per l’anno di imposta 2014, in relazione al capannone,posseduto dall’istante, sito in Pozzuoli, e destinato al rimessaggio delleimbarcazioni da diporto.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla società avverso lapronuncia n. 8569/2019 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, così confermando le statuizioni del giudice di prime cure, cheaveva rigettato il ricorso proposto dall’impresa contribuente avversol’avviso di accertamento n. 4590/2018. In particolare, il Collegio regionaleaffermava che la sentenza impugnata aveva condivisibilmente ritenutonecessarie, ai fini dell’esenzione totale o parziale dal pagamento deltributo, la previa denuncia della contribuente, nella fattispecie del tuttoomessa, relativa ai dati necessari ai fini della diversa tassazione e la provadel ricorso a imprese specializzate per il trattamento dei rifiuti specialiprodotti, ed aveva inoltre rilevato l’infondatezza del richiamo alla sentenzan. 11634/2018 come pronunzia favorevole alla tesi della contribuente,emessa per l’annualità 2013 dalla Commissione di primo grado, in realtàlimitatasi a valutare due avvisi di accertamento emessi per l' anno 2013,rideterminando il dovuto sulla base dell'accertamento per l'anno 2014, inquanto più favorevole.3. La ricorrente impugna detta pronuncia con ricorso notificato indata 27 gennaio 2022, formulando due motivi di impugnazione.4. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio depositandocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «Violazionedell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia (Censura proposta ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c.)» per avere i Giudici di appello omesso diesprimersi in relazione alla disciplina prevista per l’esclusione della tassasui rifiuti urbani, ai sensi degli artt. 183, 184 e ss. del d. lgs. n. 152/2006Numero registro generale 4075/2022Numero sezionale 5769/2026Numero di raccolta generale 25652/2026Data pubblicazione 21/09/2026e dell’art. 62 del d. lgs n. 507/1993, oltreché dal RegolamentoComponente Tassa sui Rifiuti (TARI) del Ministero delle Finanze che alCapitolo 4, art. 6 che prevede l’esclusione della stessa, in palese contrastocon l’art. 112 c.p.c.Censura, inoltre, la sentenza osservando che la Corte regionale,affermando che la parte contribuente non ha adempiuto all’onereprobatorio sulla stessa incombente, non ha considerato ladocumentazione, presente agli atti, comprovante lo smaltimento dei rifiutispeciali effettuato dalla società tramite due imprese specializzate eautorizzate.1.1. Il motivo è destituito di fondamento e va disatteso.1.2. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia statocompletamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile allasoluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisioneadottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anchese manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsiuna statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011,Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass, n. 16703/2022).Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno confermato la legittimitàdella pretesa impositiva, rigettando implicitamente tutte leargomentazioni logicamente incompatibili con la decisione perché nonrispondenti alle norme regolanti la materia.La Corte regionale ha affermato: «Nel caso di specie la sentenza diprimo grado ha correttamente rilevato che la società non ha maiprovveduto ad effettuare la relativa denunzia, essendosi limitata adimpugnare gli avvisi di accertamento emessi per le varie annualitàNumero registro generale 4075/2022Numero sezionale 5769/2026Numero di raccolta generale 25652/2026Data pubblicazione 21/09/2026dall'Ufficio, come emerge dalle deduzioni di entrambe le parti in causa,mentre avrebbe dovuto dichiarare quale parte delle aree producesserorifiuti speciali, al fine di ottenere la riduzione della superficie tassabile ol'esenzione dal pagamento del tributo, riduzione o esenzione che questaCommissione non può valutare, in assenza di ogni elemento o dato inmerito. Pertanto la parte non ha adempiuto all'onere probatorio sullastessa incombente, in quanto avrebbe dovuto effettuare la relativadichiarazione e produrre la documentazione attestante il ricorso a dittespecializzate per il trattamento dei rifiuti speciali prodotti. Resta daosservare che anche in questo giudizio, la parte fa riferimento allasentenza n. 11634/2018, emessa per l'annualità 2013 dalla CTP di Napolicome decisione favorevole alla sua tesi; mentre detta pronunzia non haaccolto la domanda per le causali qui proposte ma si è limitata a valutaredue avvisi di accertamento emessi per l'anno 2013, rideterminando ildovuto sulla base dell'accertamento per l'anno 2014, in quanto piùfavorevole. Dalle considerazioni esposte discende il rigetto del gravame».I profili di diritto esaminati e le argomentazioni a fondamento delpronunziato rigetto del ricorso, comportavano necessariamente lareiezione delle critiche di cui la società contribuente lamenta l’omessapronuncia.1.3. Quanto alla contestazione riferita alla omessa integralevalutazione “degli elementi ed argomenti prospettati dalla societàappellante”, si tratta di deduzioni oltremodo sommarie e generiche, chevizio di omessa pronunzia che deve riguardare una domanda o unaeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate, e non anche mere argomentazioni oimprecisati elementi di valutazione.Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stataomessa pronuncia sulle questioni indicate, ma rigetto implicito delleNumero registro generale 4075/2022Numero sezionale 5769/2026Numero di raccolta generale 25652/2026Data pubblicazione 21/09/2026stesse, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. n. 23217 del 2022).1.4. Il diverso profilo di censura dedotto con il medesimo motivo,riferito alla presenza in atti di documentazione attestante il trattamento dirifiuti speciali da parte di imprese specializzate e alla conoscenza in capoal Comune di Pozzuoli di elementi che escludevano l’applicazione deltributo, è inammissibile tendendo la società con il medesimo a sollecitareun nuovo apprezzamento di fatto, con consentito nel giudizio dilegittimità.2. Con il secondo motivo, in rubrica, «Illegittimità della sentenzaappellata per motivazione apparente sul rigetto delle eccezioniespressamente riproposte in appello: «violazione degli artt. 36 e 53,comma 1, del D. Lgs. 546/1992 (Censura proposta ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.)», formulato condizionatamente al mancatoaccoglimento del motivo precedente, la ricorrente censura la sentenza peravere la Commissione tributaria regionale respinto l’appello conaffermazioni apodittiche dalle quali non è dato comprendere sulla base diquali elementi abbia formato il proprio convincimento. Contesta inoltre leargomentazioni alla base del pronunziato rigetto, avendo la societàdimostrato la produzione di rifiuti speciali e l’effettivo smaltimento aproprie spese.2. La censura è destituita di fondamento.2.1. Per costante orientamento di questa Corte, il viziodi motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, inviolazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicaresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modoNumero registro generale 4075/2022Numero sezionale 5769/2026Numero di raccolta generale 25652/2026Data pubblicazione 21/09/2026consentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligataet probata”. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recanouna motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo nonassolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo",logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come più volteaffermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” quando,nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistentee, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,Numero registro generale 4075/2022Numero sezionale 5769/2026Numero di raccolta generale 25652/2026Data pubblicazione 21/09/2026comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248;Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021,n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829del 2021).Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Conseguentemente, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha affermato che laNumero registro generale 4075/2022Numero sezionale 5769/2026Numero di raccolta generale 25652/2026Data pubblicazione 21/09/2026società contribuente non ha ottemperato ai propri oneri di denunzia einformazione al fine di ottenere l’esclusione delle aree di produzione deirifiuti speciali, evidenziando inoltre l’irrilevanza del precedentegiurisprudenziale invocato dalla stessa società, rispetto al vaglio dellafattispecie. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali laCommissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputarelegittimo l’atto impositivo impugnato, così da ritenere che la motivazionedella sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111,comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.3. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso varigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatein dispositivo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida nella misura di euro 4.305,00 per compensi, oltre Iva, Cpa erimborso spese generali come per legge, ed euro 200,00 per esborsi, infavore del Comune controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 settembre2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]