CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 37755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28317/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]S.r.l. in liquidazione; –intimata– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, n. 433/09/13, depositata il 20 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Correzione errori materiali- sentenza d’appello Rilevato che: 1.L’Agenzia delle Entratericorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed ha liquidato, nel dispositivo, le spese del primo grado in € 500,00 e quelle del secondo grado in € 800,00, a favore del difensore antistatario della contribuente appellante. La contribuente ha tuttavia ritenuto talestatuizione affett a da errore materiale e ne ha chiesto la correzione materiale exart. 287 cod. proc. civ. La stessa CTR ha accolto la richiesta dellacontribuente ed ha emesso decreto di correzione n.327/2014 del 30 settembre 2014, notifi cato all’Agenzia delle entrate il 14 ottobre 2014, con il quale ha stabilito « la correzione della sentenza n. 433/09/13 nel senso che nel dispositivo dove è indicata la parola 800,00 deve leggersi la parola 8.000,00 e dove è scritta la parola 500,00 deve leggersi la parola 5.000,00.». Lacontribuente è rimasta intimat a . Rilevato che: 1.Preliminarmente, va rilevato che non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del procuratore antistatario, a favore del quale sono state distratte le spese di lite, che assume, nel successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte solo ove si controverta proprio sulla concessione della distrazione (Cass.27/04/2016, n. 8428), ciò che non accade nel caso di specie. 2.Con il primo motivo l’Ufficio lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 287 cod. proc. civ., per aver e la CTR accolto l’istanza di correzione per errore materiale della sentenza. A detta dell’Ufficioil presunto errore sulle spese non era emendabile exart. 287 cod. proc. civ., semmai mediante gli ordinari mezzi di impugnazione . Con tale procedura è, infatti, possibile correggere solo vizi meramente formali o meri errori di redazione,che risultino immediatamente percepibili dalla stessa sentenzache si vorrebbe correggere. Nel caso di specie, invece, la statuizione sulle spese non sarebbe affett a da alcun vizio evidente e d il preteso errore materiale, paventatodal contribuente, attingerebbe piuttosto il giudizio posto a fondamento della decisione, prospettando una diversa ricostruzione del pensiero del giudice a quo , come tale non sindacabile in sede di correzione dell’errore materiale. 3.Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 288, primo e secondo comma cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., per avere la CTR disposto la correzione della sentenza con decreto e non, come previsto dalla norma impugnata, con ordinanza.Ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., infatti, il decreto è previsto solo se tutte le parti concordano nel richiedere la stessa correzione, circostanza, quest’ultima, non verificatasi nel caso di specie,ove la correzione è stata richiesta dalla sola contribuente. 4.Il primo motivo è fondato. Invero «Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.» (Cass. 11/08/2020, n. 16877; nel medesimo senso già, ex plurimis, cfr.Cass. 30/8/2004, n.17392; Cass., S.U. , 5/3/2009, n.5287, in motivazione; Cass. 15/5/2009 n.11333; Cass. 31/5/2011 n.12035; Cass. 11/08/2020, n. 16877). Tale principio è stato espresso da questa Corte proprio con riferimento ad una fattispecie nella quale il giudicedel gravame, in accoglimento di istanza di correzione di errore materiale, aveva rideterminato, in quel caso riducendolo (da euro 8.340,00 ad euro 834,00), l'ammontare delle spese di lite , senza che dal confronto tra le parti della sentenza corretta emergesse l’evidenza dell’errore materiale.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16877, cit.). Non è pertanto consentito utilizzare il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c od. proc. civ. per int erferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione(Cass. 03/02/2022, n. 3442), come invece è accaduto nel caso di specie, nel quale la condanna alle spese -non omessa, ma già emessa e quantificata nella sentenza-è stata meramente increment ata ex post , con il decreto, nel quantum, a prescindere dall’evidenza di un mero errore materiale che trovi conforto nello stesso provvedimento coretto, e sulla base di una mera pretesa inadeguatezza rispetto all’assunto valore della lite, che avrebbe dovuto essere oggetto piuttosto di eventuale impugnazione della parte interessata. Dunque,la CTR, correggendo illegittimamente la precedente liquidazione delle spese hain realtà esercitato un potere, quello di pronunciarsi nuovamente sulla lite, che aveva già esaurito con l’emissione della sentenza poi corretta in parte qua. Va pertanto cassata la sentenza impugnata, nella parte in cui, per effetto dell’illegittimo decreto di correzionedel 30 settembre 2014, ha determinato le spese in misura diversa e superiore rispetto a quella di cui al dispositivodella sentenza del 21 novembre 2013, depositata il 20 dicembre 2013, che tuttora, pertanto,disciplina le spese di lite, compreso il quantum, che determina in «euro 800,00 quelle di 1° e in euro 500,00 quelle del 2°, oltre accessori di legge». L’eliminazione della correzione, per effetto della cassazione in parte qua della sentenza impugnata, non rende necessario rinviare al giudice a quo, né adottare ulteriore decisionedi merito. 5.Il secondo motivo rimaneassorbito dall’accoglimento del primo . 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo , cassa la sentenza impugnatain relazione alla correzione effettuata con il decreto n.327 del 2014della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo-sezione staccata di Pescara, e condannail controricor rente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.600,00 per compensi, oltre alle spese pre