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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1964

Cassazione n. 09734/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1964 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord.pen. 2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa di Reclusione di Milano-Opera, peraltro non accompagnata dai motivi di ricorso, munita della nomina di un difensore di fiducia ai fini della presentazione di ricorso in cassazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La mera indicazione del nominativo di un difensore è palesemente irrilevante.

Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1964 avverso l'ordinanza del 22/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 22 settembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord.pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione depositata personalmente presso la Direzione della Casa di Reclusione di Milano-Opera, peraltro non accompagnata dai motivi di ricorso, munita della nomina di un difensore di fiducia ai fini della presentazione di ricorso in cassazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». La mera indicazione del nominativo di un difensore è palesemente irrilevante. Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 febbraio 2024 Il Consigliere estensore I
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