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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 17542/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto, qualificato ai sensi dell'art. 450 cod. pen., mentre aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso reato, con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha così provveduto: - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 450 cod. pen. e condannato il medesimo alla pena di mesi otto di reclusione; - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi sei di reclusione; - ha condannato gli imputati al risarcimento del danno subito dalla parte civile nella misura del 60% a carico di [OSCURATO:PERSONA] e del 40% a carico di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio; li ha, inoltre, condannati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.200,00, oltre accessori; - ha confermato nel resto la sentenza appellata.

2. Secondo il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa, agli imputati si contesta, nelle rispettive qualità di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e di conducenti di automotrici in servizio nella linea tranviaria interurbana (OM E Trieste - Opicina, il seguente fatto, qualificato bir disastro ferroviario.

La mattina del 16.8.2016, [OSCURATO:PERSONA], alla guida della automotrice n. 405, in regolare servizio di linea, stava percorrendo la tratta tranviaria con direzione Trieste - Opicina; [OSCURATO:PERSONA], invece, alla guida della automotrice n. 404, al fine di effettuare delle prove tecniche a seguito di lavori di manutenzione, stava percorrendo la stessa tratta ma con direzione opposta (Opicina - Trieste); i due veicoli, alle ore 8.55, venivano a collisione frontale, sull'unico binario della linea tranviaria (avente andamento curvilineo destrorso, con riferimento alla direttrice Trieste - Opicina), all'altezza del civico 178 della [OSCURATO:PERSONA], provocando il ferimento dei due conducenti e dei nove trasportati sulla vettura

405. I profili colposi addebitati ai conducenti sono i seguenti: - a carico di entrambi gli imputati, di non aver rispettato le lanterne semaforiche proiettanti, verso ambedue le direttrici di marcia, luce rossa, per effetto del congiunto attivarsi dei rispettivi sensori, sicché i conducenti non avevano arrestato la marcia delle vetture, come avrebbero dovuto.- [OSCURATO:PERSONA], di essersi immesso nella tratta senza aver prima ricevuto dall'operatore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione ("esplicito consenso") prevista dalla procedura in questione; inoltre, di avere affrontato la curva sinistrorsa (in direzione Opicina - Trieste) antecedente la piattaforma di scambio di Conconello ad una velocità superiore a quella di 20 Km/h prescritta dal vigente ordine di servizio.

3. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Trieste, riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 450 cod. pen., ha dichiarato la responsabilità colposa dello [OSCURATO:PERSONA], essenzialmente perché costui aveva sentito, o avrebbe potuto sentire, la segnalazione inviata dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al prossimo ingresso in linea della vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] (c.d.

"quarta vettura"), per cui avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e avrebbe dovuto, comunque, arrestare il mezzo in presenza del semaforo rosso.

Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ne ha giustificato l'assoluzione in quanto, in sintesi, indimostrata l'esatta velocità cui procedeva la vettura n. 404, ha ritenuto possibile che lo stesso non avesse potuto avvedersi del semaforo rosso, poiché non poteva escludersi che il relativo sensore avesse attivato la luce rossa solo dopo o durante il passaggio della vettura, e quindi che la prima lanterna che il conducente si era trovata accesa non fosse la B1/3 bensì la B1/2, in prossimità della quale si era verificato l'urto; anche in relazione alla procedura di immissione in linea, il Tribunale ha argomentato nel senso che la stessa era avvenuta con modalità tali da giustificare il fraintendimento dello [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla ricevuta autorizzazione di immettersi nella tratta tramviaria in questione.

3.1. La Corte di appello ha confermato la declaratoria di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Ha, invece, ribaltato l'esito assolutorio nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], affermandone la responsabilità sulla scorta dei seguenti argomenti, di seguito sintetizzati: in primo luogo, l'imputato non aveva seguito la procedura prevista dall'ordine di servizio n. 62, secondo cui la sua vettura avrebbe potuto iniziare a muoversi sulla linea "solamente ad avvenuto esplicito consenso del [OSCURATO:PERSONA]", esplicito consenso che non era stato rilasciato, mentre nessuna diversa prassi era stata dimostrata esistente a tali fini.

In secondo luogo, dalla relazione della Commissione di inchiesta e dagli accertamenti effettuati dal consulente tecnico del Pm, era emerso che la vettura 404 avrebbe potuto vedere la lanterna rossa accesa B1/2 da una distanza di almeno 29 metri, per cui, ad una velocità prossima a quella consentita nell'approssimarsi alla curva, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto frenare il mezzo e fermarsi prima del punto d'urto.

In definitiva, la Corte territoriale ha concluso nel senso che l'imputato, negligentemente, non aveva prestato la dovuta attenzione alle lanterne semaforiche ovvero, imprudentemente, aveva tenuto una velocità ' superiore a quella consentita, non riuscendo, per tale motivo, a frenare tempestivamente la vettura.

4. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati sopra indicati, a mezzo dei rispettivi difensori.

5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 27.3.2023 innanzi alla Corte di appello di Trieste, con particolare riguardo all'aspetto della non visibilità della lanterna semaforica da parte del ricorrente dalla distanza indicata dal consulente tecnico del pm.

Si deduce, in particolare, che nella foto presente a pag. 25 dell'elaborato del consulente tecnico del pm, ing.

Pozzati, non risulta visibile la lanterna semaforica.

II) Violazione di legge e travisamento della prova, per avere il Giudice di merito fondato il proprio convincimento su un risultato di prova diverso da quello reale.

Si deduce, quanto all'avvenuto consenso del [OSCURATO:PERSONA] all'uscita della quarta vettura, che la sentenza impugnata non ha considerato che il teste Ursich, operaio trasportato a bordo dell'automotrice n. 404, ha confermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a tutti la seguente informazione "entra la quarta vettura in linea e lo scambio avverrà a Conconello", alla quale seguiva un "ricevuto", a conferma della ricevuta autorizzazione in concreto.

Il teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile del [OSCURATO:PERSONA], rilascia dichiarazioni autotutelanti, ma conferma di aver detto che "allo scambio di Conconello sarete in tre vetture".

Nessun elemento probatorio induce a ritenere che fosse necessaria una qualsiasi ulteriore conferma all'uscita della quarta vettura.

Il teste Sincovich ha confermato che non era prevista alcuna "espressione codificata" per informare della presenza di una quarta vettura in linea e che, di consueto, il [OSCURATO:PERSONA] confermava di aver avvisato che c'era una quarta vettura. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato in sentenza, non solo spiega in cosa consistesse la cosiddetta prassi relativa all'uscita della quarta vettura ma risulta evidente che tale modus operandi non differisce dalla disciplina dell'ordine di servizio n. 62 del 2008.

Sulla velocità mantenuta dalle vetture tranviarie la sentenza impugnata si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe proposto "argomentazioni carenti", nonostante sia vero che l'unico limite di velocità sulla linea, in curva, sia pari a 20 km/h.

La Corte territoriale trascura i seguenti aspetti: l'impatto tra le due vetture è avvenuto ad una velocità identica, pari a 17 km/h; il GPS presente sulle due vetture non ha consentito di stabilire con certezza la velocità pregressa dei mezzi; lo stesso consulente del Pm conclude nel senso per cui l'impatto non è conseguenza diretta della velocità delle vetture.

Nonostante ciò, il giudice di appello fonda una responsabilità colposa per eccesso di velocità.

La circostanza che la responsabilità del sinistro sia attribuibile in via esclusiva alla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi esclusa, avendo costui ammesso di essere passato col semaforo rosso.

Sulla pretesa visibilità della lanterna B1/2, il video prodotto dal consulente della difesa (ing.

Monfreda) dimostra che il semaforo risulta visibile dal terzultimo palo ed egli ha correttamente misurato la distanza tra tale punto e la lanterna stessa.

Non vi è alcuna certezza circa il fatto che la lanterna B1/2 fosse accesa al momento del passaggio di [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna emergenza dimostra che la lanterna fosse accesa perché entrambe le vetture avevano già passato i rispettivi sensori, come affermato dalla Corte di appello sulla base delle conclusioni cui giunge la [OSCURATO:PERSONA] ed il consulente del Pm, i quali, tuttavia, non avevano considerato, nei relativi calcoli, l'ampio margine di errore del GPS, utilizzando però i relativi dati per il calcolo delle velocità.

La Corte di appello non argomenta in ordine alla circostanza - prospettata dal consulente della difesa [OSCURATO:PERSONA] - che la lanterna fosse spenta, quantomeno fino a che il tram condotto dal ricorrente si è trovato a 15 metri dalla medesima.

Non considera che il consulente del pm aveva infine ammesso che la foto riportata a pag. 25 del suo elaborato era stata scattata (non da terra ma) dalla posizione di guida del conducente.

Trascura l'aspetto relativo alla velocità massima sul tratto precedente a quello curvilineo, che avrebbe ben potuto essere maggiore ai 20 km/h, anche in considerazione delle prove di frenata che erano in corso.

La sentenza impugnata, in definitiva, non indica precisamente quale sarebbe la regola cautelare violata ed il comportamento doveroso prescritto.

III) Eccessività della pena, derivante da una immotivata attribuzione di responsabilità prevalente della condotta mantenuta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sulla base della "mera immissione nella circolazione".

Per contro, il danno prodotto si è rivelato minimo come il grado della colpa, le modalità dell'azione risultano quasi riconducibili al caso fortuito e la causa del sinistro va addebitata in via prevalente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], transitato con lanterna semaforica proiettante luce rossa.

6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.I) Erronea mancata assoluzione per difetto di nesso causale in ordine al sinistro, per essere la colpa esclusiva del conducente dell'altro mezzo, che non doveva trovarsi sulla linea tramviaria, così innescando un rischio nuovo e del tutto eccentrico.

La velocità dello [OSCURATO:PERSONA] era adeguata e la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] era imprevedibile, non essendo stata conclusa la procedura di immissione e la notizia portata agli altri operatori.

Si deduce che il giorno del sinistro la vettura condotta dal ricorrente non poteva circolare perché le prove di frenatura erano scadute in data 13.7.2016, circostanza su cui non vi è stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale.

Le prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali sono state espletate con una vettura diversa da quelle incidentate e con condizioni differenti rispetto a quelle del sinistro.

In ogni caso, la manovra di frenatura sarebbe stata inutile ed inefficace ad evitare il sinistro, in quanto non vi sarebbe stato il tempo materiale per porla in essere.

Quanto al passaggio con luce semaforica rossa, si sostiene che non era chiaro né univocamente noto ai dipendenti della Trenovia il funzionamento delle lanterne di colore rosso poste in prospicienza della stazione di Conconello ed il comportamento da adottare in caso di luce rossa, in quanto il manuale di esercizio in uso ai tramvieri era omissivo sul punto.

II) Error in procedendo: mancata ammissione della perizia d'ufficio, nonostante la richiesta in primo grado ed in atto di appello, al fine di accertare e chiarire tutte le "zone d'ombra" della decisione.

7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio.

8. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e conclusioni scritte con cui chiede la reiezione dei ricorsi.

9. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si deve premettere che il reato ascritto agli imputati, odierni ricorrenti, non è ancora estinto per prescrizione.

Dagli atti risulta, infatti, che durante il giudizio di primo grado, l'udienza fissata al 31 marzo 2020 è stata rinviata a causa della nota pandemia da Covid-

19. Ne discende l'applicazione del noto principio secondo cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (cfr. Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280432 - 02).

Nella specie, quindi, la sospensione del termine di prescrizione ha operato dal 31 marzo all'il maggio 2020, per complessivi quarantuno giorni; sicché, tenuto conto del termine massimo di prescrizione del reato in riferimento, pari a sette anni e sei mesi, aumentato di quarantuno giorni, e avuto riguardo alla decorrenza di tale termine dalla data del commesso reato (16 agosto 2016), si avrà che la prescrizione non maturerà prima del 28 marzo 2024; quindi in data successiva a quella della presente decisione.

2. Passando al merito dei ricorsi, sarà in primo luogo esaminato quello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo - con cui si deduce una nullità per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 27.3.2023 innanzi alla Corte di appello di Trieste, con particolare riguardo all'aspetto della non visibilità della lanterna semaforica da parte dello [OSCURATO:PERSONA], come si evincerebbe dalla foto presente a pag. 25 dell'elaborato del consulente tecnico del Pm (ing.

Pozzati) - è infondato.

2.1.1. La censura non coglie nel segno, non essendovi dimostrazione del fatto che la memoria non sia stata valutata dai giudicanti, a fronte di una sentenza che ha fornito specifiche ed esaurienti risposte alle questioni sollevate.

Peraltro, la doglianza - che in parte sconfina nel merito, pretendendo di ottenere una non consentita "rilettura" dei fatti in chiave a sé favorevole - non spiega né inquadra la rilevanza della foto a pag. 25 di che trattasi rispetto al complessivo accertamento svolto dal consulente tecnico del Pm e dai Giudici territoriali, sulla scorta di quanto processualmente emerso; né la censura puntualizza le ragioni di decisività di tale dato rispetto alle complessive argomentazioni offerte dalla sentenza di merito, rispetto alle quali il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente, in tal modo fallendo nel proposito di dedurre il vizio di travisamento della prova, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01).

Può aggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492 - 01); una simile evenienza non risulta soddisfatta dalla doglianza in esame.

2.1.2. Si deve, infine, osservare che, in ogni caso, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 - 01); anche tale evenienza non ricorre nel caso di specie, per le ragioni che saranno di seguito indicate.

2.2. Il secondo motivo - con cui si articolano diverse censure, le prime delle quali deducono, essenzialmente, il travisamento della prova in ordine all'avvenuto consenso del [OSCURATO:PERSONA] all'uscita della quarta vettura ed in riferimento all'interpretazione della cosiddetta "prassi" relativa all'uscita della quarta vettura, in rapporto all'ordine di servizio n. 62 del 2008 - è privo di pregio.

2.2.1. Si tratta perlopiù di inammissibili censure di merito, che cercano di imporre una diversa ricostruzione dei fatti su aspetti che attengono all'uscita della quarta vettura sulla linea tramviaria, il giorno dell'incidente.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente ricostruito la vicenda, con particolare riguardo all'interpretazione dell'ordine di servizio n. 62, là dove era espressamente previsto quanto segue: "La quarta vettura inizierà a muoversi sulla linea solamente ad avvenuto esplicito consenso del [OSCURATO:PERSONA]".

I giudici distrettuali hanno dato conto dei risultati dell'istruttoria svolta, secondo cui la prima fase di tale procedura si era svolta in modo conforme al regolamento, in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] (addetto al [OSCURATO:PERSONA]) aveva preannunciato che sarebbe uscita la quarta vettura e che alla fermata di "Conconello sarete in tre" (cioè tre vetture, stante il terzo tram in partenza da Opicina).

Senonché, è stato anche accertato che, a questo punto, la procedura si era interrotta, in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva aggiunto altro, poiché nel frattempo impegnato in altre questioni attinenti alla circolazione degli autobus.

Nonostante tale interruzione, lo [OSCURATO:PERSONA] era partito e si era immesso sulla linea.

La Corte territoriale ha plausibilmente desunto, da tale comportamento del ricorrente, l'assenza di qualsivoglia fraintendimento nel quale sarebbe incorso lo [OSCURATO:PERSONA], visto il contenuto dell'ordine di servizio che imponeva alla quarta vettura di attendere, in ogni caso, un "esplicito consenso del [OSCURATO:PERSONA]" prima di uscire.

Anche sulla esistenza di una presunta "prassi" diversa, i giudici hanno congruamente affermato che tale prassi, neanche descritta dall'imputato, non era stata confermata dall'addetto al Centro radio, ossia dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva invece precisato che avrebbe dovuto dare un esplicito "ok" all'immmissione in quanto, altrimenti, lo scambio non poteva avvenire.

2.3. Quanto alle ulteriori doglianze - relativamente alla velocità mantenuta dalle vetture tranviarie ed in ordine alla pretesa visibilità della lanterna B1/2 da parte del ricorrente - sviluppate nel secondo motivo di ricorso, le stesse continuano a debordare (peraltro confusamente) nel merito, a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente motivato anche in ordine a tali questioni.

2.3.1. I giudici territoriali hanno insindacabilmente accertato che dalle planimetrie, dalla relazione della commissione d'inchiesta e dagli accertamenti effettuati dal consulente del pubblico ministero, era possibile evincere che, provenendo da Opicina con direzione Trieste, la vettura 404 avrebbe potuto A ‘:4.3 vedere la lanterna accesa B1/2 da una distanza dis .~1v 29 metri, ossia da una posizione sita tra il palo 148 ed il palo

149. Per contro, la distanza di 15 metri sostenuta dal consulente tecnico della difesa (Monfreda), a detta della Corte triestina, contrasta con il dato emergente dalle misurazioni riportate in tutte le planimetrie in atti e da quanto accertato dalla commissione d'inchiesta.

Nella sostanza, è stato riscontrato che la lanterna B1/2 era accesa in quanto, al di là di un calcolo perfetto delle velocità, entrambe le vetture dovevano avere già 'passato i rispettivi sensori.

Inoltre, dalla relazione della commissione è stato desunto che, in quello specifico tratto, le prove effettuate avevano consentito di accertare che, con frenatura rapida con sabbia, a 20 Km/h la vettura si era fermata in 8,5 metri, e a 23 Km/h in 12,5 metri.

La conclusione dei giudici è stata che nel raggio di visibilità della lanterna centrale, ad una velocità prossima a quella consentita nell'approssimarsi alla curva, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto frenare il mezzo.

Da tali considerazioni - fondate su dati oggettivi, che non possono essere rimessi in discussione in questa sede - i giudicanti hanno plausibilmente tratto la considerazione che lo [OSCURATO:PERSONA], tenendo una velocità congrua e rispettosa dei limiti imposti, avrebbe potuto vedere la lanterna B1/2 e fermare tempestivamente il mezzo, prima del punto d'urto.

La velocità congrua di cui parla la Corte di appello è chiaramente quella vicina ai 20 km/h nell'approssimarsi della curva avente quel limite di velocità.

E' chiaro, infatti, che il tram avrebbe dovuto rallentare già prima della curva per rispettare quel limite, sicché il ragionamento logico della Corte distrettuale è nel senso che la luce rossa del semaforo era visibile alla velocità consentita, mentre poteva non esserlo ad una velocità superiore ai limiti consentiti (non importa sapere di quanto), con conseguente violazione della regola cautelare specificamente indicata.

2.3.2. In definitiva, i giudici ne hanno desunto che l'imputato, nell'occorso, non aveva prestato la dovuta attenzione alle lanterne semaforiche ovvero, imprudentemente, aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita, non riuscendo, per tale ragione, a frenare tempestivamente la vettura.

Tale alternativa ha legittimamente fondato il giudizio di responsabilità, in linea con il costante orientamento secondo cui, in tema di rapporto di causalità, la responsabilità dell'imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico deve essere affermata anche nei casi in cui l'innesco della serie causale - sulla base delle prove raccolte - possa essere attribuito a più condotte colpose alternative e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riferibile allo stesso imputato, e debba essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (cfr. Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Rv. 273567 - 01; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266858 - 01).

2.4. Il terzo motivo - con cui si deduce eccessività della pena in rapporto alla condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile.

2.4.1. E' noto il principio giurisprudenziale secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Rv. 259142 - 01).

Inoltre, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01).

2.4.2. Nel caso di specie, la pena irrogata (mesi otto di reclusione) è inferiore alla media edittale e, in ogni caso, i giudici territoriali hanno 'o congruamente e diffusamente argomentato sui criteri seguiti ex art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, riconoscendo allo [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità prevalente nella misura del 60% in ragione del fattore originario di rischio dovuto alla sua indebita immissione nella circolazione e avuto riguardo alla condotta di non avere prestato attenzione alle lanterne semaforiche e/o di non avere moderato la velocità, nonostante fosse a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto incrociare la vettura che saliva da Trieste.

Si tratta indubbiamente di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità.

3. Con riferimento al ricorso presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue.

3.1. Il primo motivo - la cui prima parte deduce la colpa esclusiva del conducente dell'altro mezzo, che non si sarebbe dovuto immettere nella linea tramviaria, così innescando un rischio nuovo e del tutto eccentrico, a fronte di una velocità adeguata del mezzo condotto dallo [OSCURATO:PERSONA] e della imprevedibilità dell'occorso - non può trovare accoglimento.

3.1.1. Si tratta di doglianze ai limiti della inammissibilità, atteso che, per buona parte, sviluppano non consentite censure di merito, anche reiterative di analoghe doglianze proposte in sede di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito risposte congrue e adeguate, rispettose e coerenti con le risultanze processualmente emerse, di cui ha dato debito conto.

3.1.2. I giudici territoriali hanno insidacabilmente accertato, nelle conformi sentenze di merito, che lo [OSCURATO:PERSONA], mentre guidava la carrozza n. 405, dopo una fermata e dopo il passaggio del Purich con la vettura n. 406, si reimmetteva in linea in direzione Opicina, passava sul sensore M5 e di seguito impattava, a velocità moderata, con la carrozza n. 404 (condotta dallo [OSCURATO:PERSONA])/ proveniente dalla direzione contraria/ all'altezza della lanterna semaforica B1/2.

Un simile comportamento - ritenuto colposo per non avere il conducente frenato il mezzo, nonostante la lanterna fosse accesa con segnale "rosso" - è stato ragionevolmente inserito a pieno titolo nella sequenza causale che ha determinato l'incidente di che trattasi.

I giudici hanno anche legittimamente escluso che la condotta colposa dell'altro conducente abbia escluso il contributo causale (e colposo) dello [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell'evento, in tal senso richiamando il disposto dell'art. 41 cod. pen. che esprime il principio dell'equivalenza delle cause, con le eccezioni previste dal secondo comma della norma citata, che nel caso sono state ritenute non ricorrenti in quanto la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] non è stata reputata eccezionale o imprevedibile, secondo una ponderata valutazione di merito che non è censurabile in questa sede.

Anche i rilievi difensivi concernenti la mancata conoscibilità della condotta da tenere in presenza delle lanterne accese sono stati plausibilmente ritenuti del tutto privi di fondamento dalla Corte territoriale, la quale, al di là della regola generale per cui il semaforo con luce rossa implica sempre un obbligo di fermata, ha logicamente precisato che le lanterne in oggetto erano apposte ai pali sulla curva del tratto caratterizzato da un'unica rotaia, proprio al fine di segnalare la presenza di un tram proveniente dalla parte opposta, sicché, in presenza di luce accesa, il comportamento dovuto non poteva che essere quello di fermarsi immediatamente, stante l'arrivo di una vettura in senso contrario.

3.1.3. In definitiva, i giudici di merito hanno riscontrato che lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva prestato la dovuta attenzione nel guardare lo stato delle lanterne e, quindi, non si era accorto tempestivamente di dover frenare; in tal senso, è stato appurato che l'imputato aveva tenuto una condotta colposa idonea a determinare lo scontro frontale poi verificatosi.

3.2. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del fatto che la vettura da lui condotta non poteva circolare nel giorno del sinistro, perché le prove di frenatura erano scadute in data 13.7.2016, circostanza su cui non vi sarebbe stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale; eccepisce poi che le prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali erano state espletate con una vettura diversa da quelle incidentate e con condizioni differenti rispetto a quelle del sinistro.

3.2.1. Si tratta di rilievi privi di pregio, che non considerano come sia stato pacificamente accertato, nel giudizio di merito, che il sinistro in disamina non avvenne per un malfunzionamento delle vetture ma per le condotte non osservanti di precise regole cautelari da parte dei conducenti dei mezzi coinvolti; pertanto, nessuna rilevanza assume in questa sede la problematica sollevata da parte ricorrente in ordine all'asserita scadenza delle prove annuali di frenatura della vettura in questione, ovvero relativamente all'affidabilità delle prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali.

Peraltro, dalla memoria prodotta dalla difesa di parte civile si evince che le "Prove annuali di frenatura" acquisite agli atti non vennero effettuate in data 13 luglio 2015, trattandosi, in realtà, di un errore di battitura, come reso evidente documentalmente dal verbale n. 47, già allegato dalla difesa di parte civile in sede di merito e qui riallegato, ove risulta che le prove, con la doverosa partecipazione anche dell'ente pubblico competente USTIF, vennero effettuate in data 13 agosto 2015, con la conseguenza che "la vettura può continuare a prestare servizio fino al 31/08/2016"; conseguendone che la stessa era tecnicamente abilitata a circolare il giorno dell'incidente.3.3.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata ammissione della richiesta perizia d'ufficio, che sarebbe stata necessaria - assume il ricorrente - al fine di accertare e chiarire tutte le "zone d'ombra" della decisione impugnata.

3.3.1. La censura è inammissibile per la sua evidente genericità, a fronte di una sentenza che ha esaurientemente risposto sul punto, evidenziando che l'istruttoria dibattimentale svolta nel primo grado si era rivelata esaustiva e completa, tanto da rendere non necessario l'espletamento di una perizia.

Tale decisione appare in linea con l'orientamento secondo cui, in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove (cfr. Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Rv. 214295 - 01), nel caso compiutamente vagliate anche attraverso il raffronto fra le risultanze tecniche fornite dagli esperti nominati dal Pm e dalla difesa.

4. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto di entrambi i ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

I ricorrenti vanno anche condannati, in solido fra loro, a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato ascritto, qualificato ai sensi dell'art. 450 cod. pen., mentre aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso reato, con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - a seguito di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha così provveduto: - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 450 cod. pen. e condannato il medesimo alla pena di mesi otto di reclusione; - ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi sei di reclusione; - ha condannato gli imputati al risarcimento del danno subito dalla parte civile nella misura del 60% a carico di [OSCURATO:PERSONA] e del 40% a carico di [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separato giudizio; li ha, inoltre, condannati, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.200,00, oltre accessori; - ha confermato nel resto la sentenza appellata. 2. Secondo il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa, agli imputati si contesta, nelle rispettive qualità di dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e di conducenti di automotrici in servizio nella linea tranviaria interurbana (OM E Trieste - Opicina, il seguente fatto, qualificato bir disastro ferroviario. La mattina del 16.8.2016, [OSCURATO:PERSONA], alla guida della automotrice n. 405, in regolare servizio di linea, stava percorrendo la tratta tranviaria con direzione Trieste - Opicina; [OSCURATO:PERSONA], invece, alla guida della automotrice n. 404, al fine di effettuare delle prove tecniche a seguito di lavori di manutenzione, stava percorrendo la stessa tratta ma con direzione opposta (Opicina - Trieste); i due veicoli, alle ore 8.55, venivano a collisione frontale, sull'unico binario della linea tranviaria (avente andamento curvilineo destrorso, con riferimento alla direttrice Trieste - Opicina), all'altezza del civico 178 della [OSCURATO:PERSONA], provocando il ferimento dei due conducenti e dei nove trasportati sulla vettura 405. I profili colposi addebitati ai conducenti sono i seguenti: - a carico di entrambi gli imputati, di non aver rispettato le lanterne semaforiche proiettanti, verso ambedue le direttrici di marcia, luce rossa, per effetto del congiunto attivarsi dei rispettivi sensori, sicché i conducenti non avevano arrestato la marcia delle vetture, come avrebbero dovuto.- [OSCURATO:PERSONA], di essersi immesso nella tratta senza aver prima ricevuto dall'operatore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione ("esplicito consenso") prevista dalla procedura in questione; inoltre, di avere affrontato la curva sinistrorsa (in direzione Opicina - Trieste) antecedente la piattaforma di scambio di Conconello ad una velocità superiore a quella di 20 Km/h prescritta dal vigente ordine di servizio. 3. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Trieste, riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 450 cod. pen., ha dichiarato la responsabilità colposa dello [OSCURATO:PERSONA], essenzialmente perché costui aveva sentito, o avrebbe potuto sentire, la segnalazione inviata dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al prossimo ingresso in linea della vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] (c.d. "quarta vettura"), per cui avrebbe dovuto prestare particolare attenzione e avrebbe dovuto, comunque, arrestare il mezzo in presenza del semaforo rosso. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ne ha giustificato l'assoluzione in quanto, in sintesi, indimostrata l'esatta velocità cui procedeva la vettura n. 404, ha ritenuto possibile che lo stesso non avesse potuto avvedersi del semaforo rosso, poiché non poteva escludersi che il relativo sensore avesse attivato la luce rossa solo dopo o durante il passaggio della vettura, e quindi che la prima lanterna che il conducente si era trovata accesa non fosse la B1/3 bensì la B1/2, in prossimità della quale si era verificato l'urto; anche in relazione alla procedura di immissione in linea, il Tribunale ha argomentato nel senso che la stessa era avvenuta con modalità tali da giustificare il fraintendimento dello [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla ricevuta autorizzazione di immettersi nella tratta tramviaria in questione. 3.1. La Corte di appello ha confermato la declaratoria di responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ha, invece, ribaltato l'esito assolutorio nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], affermandone la responsabilità sulla scorta dei seguenti argomenti, di seguito sintetizzati: in primo luogo, l'imputato non aveva seguito la procedura prevista dall'ordine di servizio n. 62, secondo cui la sua vettura avrebbe potuto iniziare a muoversi sulla linea "solamente ad avvenuto esplicito consenso del [OSCURATO:PERSONA]", esplicito consenso che non era stato rilasciato, mentre nessuna diversa prassi era stata dimostrata esistente a tali fini. In secondo luogo, dalla relazione della Commissione di inchiesta e dagli accertamenti effettuati dal consulente tecnico del Pm, era emerso che la vettura 404 avrebbe potuto vedere la lanterna rossa accesa B1/2 da una distanza di almeno 29 metri, per cui, ad una velocità prossima a quella consentita nell'approssimarsi alla curva, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto frenare il mezzo e fermarsi prima del punto d'urto. In definitiva, la Corte territoriale ha concluso nel senso che l'imputato, negligentemente, non aveva prestato la dovuta attenzione alle lanterne semaforiche ovvero, imprudentemente, aveva tenuto una velocità ' superiore a quella consentita, non riuscendo, per tale motivo, a frenare tempestivamente la vettura. 4. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli imputati sopra indicati, a mezzo dei rispettivi difensori. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 27.3.2023 innanzi alla Corte di appello di Trieste, con particolare riguardo all'aspetto della non visibilità della lanterna semaforica da parte del ricorrente dalla distanza indicata dal consulente tecnico del pm. Si deduce, in particolare, che nella foto presente a pag. 25 dell'elaborato del consulente tecnico del pm, ing. Pozzati, non risulta visibile la lanterna semaforica. II) Violazione di legge e travisamento della prova, per avere il Giudice di merito fondato il proprio convincimento su un risultato di prova diverso da quello reale. Si deduce, quanto all'avvenuto consenso del [OSCURATO:PERSONA] all'uscita della quarta vettura, che la sentenza impugnata non ha considerato che il teste Ursich, operaio trasportato a bordo dell'automotrice n. 404, ha confermato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a tutti la seguente informazione "entra la quarta vettura in linea e lo scambio avverrà a Conconello", alla quale seguiva un "ricevuto", a conferma della ricevuta autorizzazione in concreto. Il teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile del [OSCURATO:PERSONA], rilascia dichiarazioni autotutelanti, ma conferma di aver detto che "allo scambio di Conconello sarete in tre vetture". Nessun elemento probatorio induce a ritenere che fosse necessaria una qualsiasi ulteriore conferma all'uscita della quarta vettura. Il teste Sincovich ha confermato che non era prevista alcuna "espressione codificata" per informare della presenza di una quarta vettura in linea e che, di consueto, il [OSCURATO:PERSONA] confermava di aver avvisato che c'era una quarta vettura. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto affermato in sentenza, non solo spiega in cosa consistesse la cosiddetta prassi relativa all'uscita della quarta vettura ma risulta evidente che tale modus operandi non differisce dalla disciplina dell'ordine di servizio n. 62 del 2008. Sulla velocità mantenuta dalle vetture tranviarie la sentenza impugnata si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe proposto "argomentazioni carenti", nonostante sia vero che l'unico limite di velocità sulla linea, in curva, sia pari a 20 km/h. La Corte territoriale trascura i seguenti aspetti: l'impatto tra le due vetture è avvenuto ad una velocità identica, pari a 17 km/h; il GPS presente sulle due vetture non ha consentito di stabilire con certezza la velocità pregressa dei mezzi; lo stesso consulente del Pm conclude nel senso per cui l'impatto non è conseguenza diretta della velocità delle vetture. Nonostante ciò, il giudice di appello fonda una responsabilità colposa per eccesso di velocità. La circostanza che la responsabilità del sinistro sia attribuibile in via esclusiva alla condotta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non può ritenersi esclusa, avendo costui ammesso di essere passato col semaforo rosso. Sulla pretesa visibilità della lanterna B1/2, il video prodotto dal consulente della difesa (ing. Monfreda) dimostra che il semaforo risulta visibile dal terzultimo palo ed egli ha correttamente misurato la distanza tra tale punto e la lanterna stessa. Non vi è alcuna certezza circa il fatto che la lanterna B1/2 fosse accesa al momento del passaggio di [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna emergenza dimostra che la lanterna fosse accesa perché entrambe le vetture avevano già passato i rispettivi sensori, come affermato dalla Corte di appello sulla base delle conclusioni cui giunge la [OSCURATO:PERSONA] ed il consulente del Pm, i quali, tuttavia, non avevano considerato, nei relativi calcoli, l'ampio margine di errore del GPS, utilizzando però i relativi dati per il calcolo delle velocità. La Corte di appello non argomenta in ordine alla circostanza - prospettata dal consulente della difesa [OSCURATO:PERSONA] - che la lanterna fosse spenta, quantomeno fino a che il tram condotto dal ricorrente si è trovato a 15 metri dalla medesima. Non considera che il consulente del pm aveva infine ammesso che la foto riportata a pag. 25 del suo elaborato era stata scattata (non da terra ma) dalla posizione di guida del conducente. Trascura l'aspetto relativo alla velocità massima sul tratto precedente a quello curvilineo, che avrebbe ben potuto essere maggiore ai 20 km/h, anche in considerazione delle prove di frenata che erano in corso. La sentenza impugnata, in definitiva, non indica precisamente quale sarebbe la regola cautelare violata ed il comportamento doveroso prescritto. III) Eccessività della pena, derivante da una immotivata attribuzione di responsabilità prevalente della condotta mantenuta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA], sulla base della "mera immissione nella circolazione". Per contro, il danno prodotto si è rivelato minimo come il grado della colpa, le modalità dell'azione risultano quasi riconducibili al caso fortuito e la causa del sinistro va addebitata in via prevalente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], transitato con lanterna semaforica proiettante luce rossa. 6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta quanto segue.I) Erronea mancata assoluzione per difetto di nesso causale in ordine al sinistro, per essere la colpa esclusiva del conducente dell'altro mezzo, che non doveva trovarsi sulla linea tramviaria, così innescando un rischio nuovo e del tutto eccentrico. La velocità dello [OSCURATO:PERSONA] era adeguata e la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] era imprevedibile, non essendo stata conclusa la procedura di immissione e la notizia portata agli altri operatori. Si deduce che il giorno del sinistro la vettura condotta dal ricorrente non poteva circolare perché le prove di frenatura erano scadute in data 13.7.2016, circostanza su cui non vi è stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale. Le prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali sono state espletate con una vettura diversa da quelle incidentate e con condizioni differenti rispetto a quelle del sinistro. In ogni caso, la manovra di frenatura sarebbe stata inutile ed inefficace ad evitare il sinistro, in quanto non vi sarebbe stato il tempo materiale per porla in essere. Quanto al passaggio con luce semaforica rossa, si sostiene che non era chiaro né univocamente noto ai dipendenti della Trenovia il funzionamento delle lanterne di colore rosso poste in prospicienza della stazione di Conconello ed il comportamento da adottare in caso di luce rossa, in quanto il manuale di esercizio in uso ai tramvieri era omissivo sul punto. II) Error in procedendo: mancata ammissione della perizia d'ufficio, nonostante la richiesta in primo grado ed in atto di appello, al fine di accertare e chiarire tutte le "zone d'ombra" della decisione. 7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio. 8. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria e conclusioni scritte con cui chiede la reiezione dei ricorsi. 9. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si deve premettere che il reato ascritto agli imputati, odierni ricorrenti, non è ancora estinto per prescrizione. Dagli atti risulta, infatti, che durante il giudizio di primo grado, l'udienza fissata al 31 marzo 2020 è stata rinviata a causa della nota pandemia da Covid- 19. Ne discende l'applicazione del noto principio secondo cui, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280432 - 02). Nella specie, quindi, la sospensione del termine di prescrizione ha operato dal 31 marzo all'il maggio 2020, per complessivi quarantuno giorni; sicché, tenuto conto del termine massimo di prescrizione del reato in riferimento, pari a sette anni e sei mesi, aumentato di quarantuno giorni, e avuto riguardo alla decorrenza di tale termine dalla data del commesso reato (16 agosto 2016), si avrà che la prescrizione non maturerà prima del 28 marzo 2024; quindi in data successiva a quella della presente decisione. 2. Passando al merito dei ricorsi, sarà in primo luogo esaminato quello proposto dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo - con cui si deduce una nullità per omessa valutazione della memoria difensiva depositata il 27.3.2023 innanzi alla Corte di appello di Trieste, con particolare riguardo all'aspetto della non visibilità della lanterna semaforica da parte dello [OSCURATO:PERSONA], come si evincerebbe dalla foto presente a pag. 25 dell'elaborato del consulente tecnico del Pm (ing. Pozzati) - è infondato. 2.1.1. La censura non coglie nel segno, non essendovi dimostrazione del fatto che la memoria non sia stata valutata dai giudicanti, a fronte di una sentenza che ha fornito specifiche ed esaurienti risposte alle questioni sollevate. Peraltro, la doglianza - che in parte sconfina nel merito, pretendendo di ottenere una non consentita "rilettura" dei fatti in chiave a sé favorevole - non spiega né inquadra la rilevanza della foto a pag. 25 di che trattasi rispetto al complessivo accertamento svolto dal consulente tecnico del Pm e dai Giudici territoriali, sulla scorta di quanto processualmente emerso; né la censura puntualizza le ragioni di decisività di tale dato rispetto alle complessive argomentazioni offerte dalla sentenza di merito, rispetto alle quali il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente, in tal modo fallendo nel proposito di dedurre il vizio di travisamento della prova, ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (cfr. Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01). Può aggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492 - 01); una simile evenienza non risulta soddisfatta dalla doglianza in esame. 2.1.2. Si deve, infine, osservare che, in ogni caso, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578 - 01); anche tale evenienza non ricorre nel caso di specie, per le ragioni che saranno di seguito indicate. 2.2. Il secondo motivo - con cui si articolano diverse censure, le prime delle quali deducono, essenzialmente, il travisamento della prova in ordine all'avvenuto consenso del [OSCURATO:PERSONA] all'uscita della quarta vettura ed in riferimento all'interpretazione della cosiddetta "prassi" relativa all'uscita della quarta vettura, in rapporto all'ordine di servizio n. 62 del 2008 - è privo di pregio. 2.2.1. Si tratta perlopiù di inammissibili censure di merito, che cercano di imporre una diversa ricostruzione dei fatti su aspetti che attengono all'uscita della quarta vettura sulla linea tramviaria, il giorno dell'incidente. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha adeguatamente ricostruito la vicenda, con particolare riguardo all'interpretazione dell'ordine di servizio n. 62, là dove era espressamente previsto quanto segue: "La quarta vettura inizierà a muoversi sulla linea solamente ad avvenuto esplicito consenso del [OSCURATO:PERSONA]". I giudici distrettuali hanno dato conto dei risultati dell'istruttoria svolta, secondo cui la prima fase di tale procedura si era svolta in modo conforme al regolamento, in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] (addetto al [OSCURATO:PERSONA]) aveva preannunciato che sarebbe uscita la quarta vettura e che alla fermata di "Conconello sarete in tre" (cioè tre vetture, stante il terzo tram in partenza da Opicina). Senonché, è stato anche accertato che, a questo punto, la procedura si era interrotta, in quanto lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva aggiunto altro, poiché nel frattempo impegnato in altre questioni attinenti alla circolazione degli autobus. Nonostante tale interruzione, lo [OSCURATO:PERSONA] era partito e si era immesso sulla linea. La Corte territoriale ha plausibilmente desunto, da tale comportamento del ricorrente, l'assenza di qualsivoglia fraintendimento nel quale sarebbe incorso lo [OSCURATO:PERSONA], visto il contenuto dell'ordine di servizio che imponeva alla quarta vettura di attendere, in ogni caso, un "esplicito consenso del [OSCURATO:PERSONA]" prima di uscire. Anche sulla esistenza di una presunta "prassi" diversa, i giudici hanno congruamente affermato che tale prassi, neanche descritta dall'imputato, non era stata confermata dall'addetto al Centro radio, ossia dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva invece precisato che avrebbe dovuto dare un esplicito "ok" all'immmissione in quanto, altrimenti, lo scambio non poteva avvenire. 2.3. Quanto alle ulteriori doglianze - relativamente alla velocità mantenuta dalle vetture tranviarie ed in ordine alla pretesa visibilità della lanterna B1/2 da parte del ricorrente - sviluppate nel secondo motivo di ricorso, le stesse continuano a debordare (peraltro confusamente) nel merito, a fronte di una sentenza che ha congruamente e logicamente motivato anche in ordine a tali questioni. 2.3.1. I giudici territoriali hanno insindacabilmente accertato che dalle planimetrie, dalla relazione della commissione d'inchiesta e dagli accertamenti effettuati dal consulente del pubblico ministero, era possibile evincere che, provenendo da Opicina con direzione Trieste, la vettura 404 avrebbe potuto A ‘:4.3 vedere la lanterna accesa B1/2 da una distanza dis .~1v 29 metri, ossia da una posizione sita tra il palo 148 ed il palo 149. Per contro, la distanza di 15 metri sostenuta dal consulente tecnico della difesa (Monfreda), a detta della Corte triestina, contrasta con il dato emergente dalle misurazioni riportate in tutte le planimetrie in atti e da quanto accertato dalla commissione d'inchiesta. Nella sostanza, è stato riscontrato che la lanterna B1/2 era accesa in quanto, al di là di un calcolo perfetto delle velocità, entrambe le vetture dovevano avere già 'passato i rispettivi sensori. Inoltre, dalla relazione della commissione è stato desunto che, in quello specifico tratto, le prove effettuate avevano consentito di accertare che, con frenatura rapida con sabbia, a 20 Km/h la vettura si era fermata in 8,5 metri, e a 23 Km/h in 12,5 metri. La conclusione dei giudici è stata che nel raggio di visibilità della lanterna centrale, ad una velocità prossima a quella consentita nell'approssimarsi alla curva, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto frenare il mezzo. Da tali considerazioni - fondate su dati oggettivi, che non possono essere rimessi in discussione in questa sede - i giudicanti hanno plausibilmente tratto la considerazione che lo [OSCURATO:PERSONA], tenendo una velocità congrua e rispettosa dei limiti imposti, avrebbe potuto vedere la lanterna B1/2 e fermare tempestivamente il mezzo, prima del punto d'urto. La velocità congrua di cui parla la Corte di appello è chiaramente quella vicina ai 20 km/h nell'approssimarsi della curva avente quel limite di velocità. E' chiaro, infatti, che il tram avrebbe dovuto rallentare già prima della curva per rispettare quel limite, sicché il ragionamento logico della Corte distrettuale è nel senso che la luce rossa del semaforo era visibile alla velocità consentita, mentre poteva non esserlo ad una velocità superiore ai limiti consentiti (non importa sapere di quanto), con conseguente violazione della regola cautelare specificamente indicata. 2.3.2. In definitiva, i giudici ne hanno desunto che l'imputato, nell'occorso, non aveva prestato la dovuta attenzione alle lanterne semaforiche ovvero, imprudentemente, aveva tenuto una velocità superiore a quella consentita, non riuscendo, per tale ragione, a frenare tempestivamente la vettura. Tale alternativa ha legittimamente fondato il giudizio di responsabilità, in linea con il costante orientamento secondo cui, in tema di rapporto di causalità, la responsabilità dell'imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico deve essere affermata anche nei casi in cui l'innesco della serie causale - sulla base delle prove raccolte - possa essere attribuito a più condotte colpose alternative e possano essere configurate sequenze alternative di produzione dell'evento, purché ciascuna tra esse sia riferibile allo stesso imputato, e debba essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti (cfr. Sez. 4, n. 32216 del 20/06/2018, Rv. 273567 - 01; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Rv. 266858 - 01). 2.4. Il terzo motivo - con cui si deduce eccessività della pena in rapporto alla condotta tenuta dallo [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA] - è inammissibile. 2.4.1. E' noto il principio giurisprudenziale secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Rv. 259142 - 01). Inoltre, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 - 01). 2.4.2. Nel caso di specie, la pena irrogata (mesi otto di reclusione) è inferiore alla media edittale e, in ogni caso, i giudici territoriali hanno 'o congruamente e diffusamente argomentato sui criteri seguiti ex art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, riconoscendo allo [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità prevalente nella misura del 60% in ragione del fattore originario di rischio dovuto alla sua indebita immissione nella circolazione e avuto riguardo alla condotta di non avere prestato attenzione alle lanterne semaforiche e/o di non avere moderato la velocità, nonostante fosse a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto incrociare la vettura che saliva da Trieste. Si tratta indubbiamente di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 3. Con riferimento al ricorso presentato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue. 3.1. Il primo motivo - la cui prima parte deduce la colpa esclusiva del conducente dell'altro mezzo, che non si sarebbe dovuto immettere nella linea tramviaria, così innescando un rischio nuovo e del tutto eccentrico, a fronte di una velocità adeguata del mezzo condotto dallo [OSCURATO:PERSONA] e della imprevedibilità dell'occorso - non può trovare accoglimento. 3.1.1. Si tratta di doglianze ai limiti della inammissibilità, atteso che, per buona parte, sviluppano non consentite censure di merito, anche reiterative di analoghe doglianze proposte in sede di appello, rispetto alle quali la Corte territoriale ha fornito risposte congrue e adeguate, rispettose e coerenti con le risultanze processualmente emerse, di cui ha dato debito conto. 3.1.2. I giudici territoriali hanno insidacabilmente accertato, nelle conformi sentenze di merito, che lo [OSCURATO:PERSONA], mentre guidava la carrozza n. 405, dopo una fermata e dopo il passaggio del Purich con la vettura n. 406, si reimmetteva in linea in direzione Opicina, passava sul sensore M5 e di seguito impattava, a velocità moderata, con la carrozza n. 404 (condotta dallo [OSCURATO:PERSONA])/ proveniente dalla direzione contraria/ all'altezza della lanterna semaforica B1/2. Un simile comportamento - ritenuto colposo per non avere il conducente frenato il mezzo, nonostante la lanterna fosse accesa con segnale "rosso" - è stato ragionevolmente inserito a pieno titolo nella sequenza causale che ha determinato l'incidente di che trattasi. I giudici hanno anche legittimamente escluso che la condotta colposa dell'altro conducente abbia escluso il contributo causale (e colposo) dello [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell'evento, in tal senso richiamando il disposto dell'art. 41 cod. pen. che esprime il principio dell'equivalenza delle cause, con le eccezioni previste dal secondo comma della norma citata, che nel caso sono state ritenute non ricorrenti in quanto la condotta dello [OSCURATO:PERSONA] non è stata reputata eccezionale o imprevedibile, secondo una ponderata valutazione di merito che non è censurabile in questa sede. Anche i rilievi difensivi concernenti la mancata conoscibilità della condotta da tenere in presenza delle lanterne accese sono stati plausibilmente ritenuti del tutto privi di fondamento dalla Corte territoriale, la quale, al di là della regola generale per cui il semaforo con luce rossa implica sempre un obbligo di fermata, ha logicamente precisato che le lanterne in oggetto erano apposte ai pali sulla curva del tratto caratterizzato da un'unica rotaia, proprio al fine di segnalare la presenza di un tram proveniente dalla parte opposta, sicché, in presenza di luce accesa, il comportamento dovuto non poteva che essere quello di fermarsi immediatamente, stante l'arrivo di una vettura in senso contrario. 3.1.3. In definitiva, i giudici di merito hanno riscontrato che lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva prestato la dovuta attenzione nel guardare lo stato delle lanterne e, quindi, non si era accorto tempestivamente di dover frenare; in tal senso, è stato appurato che l'imputato aveva tenuto una condotta colposa idonea a determinare lo scontro frontale poi verificatosi. 3.2. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del fatto che la vettura da lui condotta non poteva circolare nel giorno del sinistro, perché le prove di frenatura erano scadute in data 13.7.2016, circostanza su cui non vi sarebbe stata alcuna motivazione da parte della Corte territoriale; eccepisce poi che le prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali erano state espletate con una vettura diversa da quelle incidentate e con condizioni differenti rispetto a quelle del sinistro. 3.2.1. Si tratta di rilievi privi di pregio, che non considerano come sia stato pacificamente accertato, nel giudizio di merito, che il sinistro in disamina non avvenne per un malfunzionamento delle vetture ma per le condotte non osservanti di precise regole cautelari da parte dei conducenti dei mezzi coinvolti; pertanto, nessuna rilevanza assume in questa sede la problematica sollevata da parte ricorrente in ordine all'asserita scadenza delle prove annuali di frenatura della vettura in questione, ovvero relativamente all'affidabilità delle prove di frenatura svolte nel corso delle operazioni peritali. Peraltro, dalla memoria prodotta dalla difesa di parte civile si evince che le "Prove annuali di frenatura" acquisite agli atti non vennero effettuate in data 13 luglio 2015, trattandosi, in realtà, di un errore di battitura, come reso evidente documentalmente dal verbale n. 47, già allegato dalla difesa di parte civile in sede di merito e qui riallegato, ove risulta che le prove, con la doverosa partecipazione anche dell'ente pubblico competente USTIF, vennero effettuate in data 13 agosto 2015, con la conseguenza che "la vettura può continuare a prestare servizio fino al 31/08/2016"; conseguendone che la stessa era tecnicamente abilitata a circolare il giorno dell'incidente.3.3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata ammissione della richiesta perizia d'ufficio, che sarebbe stata necessaria - assume il ricorrente - al fine di accertare e chiarire tutte le "zone d'ombra" della decisione impugnata. 3.3.1. La censura è inammissibile per la sua evidente genericità, a fronte di una sentenza che ha esaurientemente risposto sul punto, evidenziando che l'istruttoria dibattimentale svolta nel primo grado si era rivelata esaustiva e completa, tanto da rendere non necessario l'espletamento di una perizia. Tale decisione appare in linea con l'orientamento secondo cui, in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove (cfr. Sez. 5, n. 9047 del 15/06/1999, Rv. 214295 - 01), nel caso compiutamente vagliate anche attraverso il raffronto fra le risultanze tecniche fornite dagli esperti nominati dal Pm e dalla difesa. 4. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto di entrambi i ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. I ricorrenti vanno anche condannati, in solido fra loro, a rifondere alla parte civile [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come
Sentenza Cassazione n. 17542/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris