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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24997/2026

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a da registro delle imprese, rappresentato e difeso inforza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- intimata –per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Lombardia n. 551/21/2019 depositata in data 05/02/2019 e nonnotificataCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della sentenza n. 10043/2018 di questa Corte, LuongoAntonio quale socio e liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. – cancellata daregistro imprese in data 17 luglio 2016 – riassumeva il giudizio di fronte algiudice del rinvio, ai fini di chiedere il rimborso delle spese di lite.Invero, la pronuncia di questa Corte aveva cassato con rinvio propriolimitatamente al capo di sentenza relativo a tali spese.La CTR ha ritenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registrodelle imprese in data 12 luglio 2016, dovesse considerarsi estinta e che ilcredito relativo alle spese di lite costituisse un credito incerto ed illiquido,da reputarsi rinunciato ai sensi dei principi affermati da Cass., Sez.

U., n.6070 del 2013; conseguentemente ha ritenuto il ricorso in riassunzioneinammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto da tutti i soci ocomunque, da parte del singolo socio pro quota.Rilevava, inoltre, che la cancellazione della società consentiva ai socidi divenire titolari pro quota solo dei crediti sociali certi, tali all’atto dellacancellazione, requisito invece insussistente in capo al credito per speseprocessuali, per cui rispetto ad esso era maturata una rinuncia da partedella società non essendo lo stesso credito stato coltivato dal liquidatore néinserito nel bilancio di liquidazione.Ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatoredella società, con atto affidato a due motivi di ricorso che illustra conmemoria.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata di fronte a questa Corte.Ragioni della decisioneCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/20261.

Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2495 c.c., 299 e seguenti c.p.c., 110 c.p.c., 24 Cost. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente dichiaratoinammissibile il ricorso in riassunzione del contribuente, in quanto propostoda uno solo dei due soci.1.1.

Il secondo motivo lamenta nuovamente la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2495 c.c., 299 e seguenti c.p.c., 110 c.p.c., 24 Cost.in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appelloaffermato che l’estinzione della società avrebbe dovuto essere fattaconstare nel giudizio di cassazione quale evento interruttivo e che il giudizioavrebbe dovuto essere coltivato dai liquidatori posto che nel giudizio dicassazione non opera l’istituto dell’interruzione e che, una volta pronunciatala sentenza nei confronti della società estinta, l’impugnazione o laprosecuzione del giudizio deve provenire dai soci successori.Deduce pertanto che la riassunzione proposta dal socio [OSCURATO:PERSONA] fossepienamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.Contesta infine che il credito alle spese avrebbe costituito una merapretesa rinunciata dalla società.2.

I motivi, costituenti in realtà frammentazione di una medesimacensura, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini diseguito precisati.2.1.

Occorre premettere, in primo luogo, che l’atto di riassunzione delgiugno 2018 (prodotto a questa Corte sub. n. 5 dal ricorrente) risulta esserstato proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia nella qualità di socio sia in quella diliquidatore.2.2.

Ciò premesso, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibileil giudizio di riassunzione a seguito dell'ordinanza di questa Corte n.10042/2018, sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delleCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/2026imprese il 12 luglio 2016, dovesse considerarsi definitivamente estinta eche il credito concernente la rifusione delle spese di lite integrasse una merapretesa non suscettibile di trasferimento al socio.2.3.

Tale conclusione non è conforme a diritto.L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, infatti, dispone che, ai solifini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,contenzioso e riscossione concernenti tributi, contributi, sanzioni edinteressi, l'estinzione della società produce effetto decorso il termine dicinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizioneintroduce una fictio iuris di temporanea sopravvivenza della societàcancellata, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria risultante dall'art.2495 cod. civ., comportante la conservazione, per il periodo previsto dallalegge, della capacità e soggettività processuale dell'ente nell'ambito deirapporti tributari contemplati dalla norma (Cass. n. 18310/2023; Cass. n.21905/2024; Sez.

U., n. 3625/2025; v. amplius Cass. n. 10429/2025;Cass. n. 10381/2026).Le Sezioni Unite hanno in particolare chiarito che l'art. 28, comma 4,cit. realizza una "finzione legale di mantenimento in vita della società",operante anche sul piano processuale, e che l'ex liquidatore conserva tuttii poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processualeper tutta la durata del quinquennio (Sez.

U., n. 3625/2025); nell’alveo delmedesimo arco temporale, per contro, i soci devono considerarsi privi dilegittimazione processuale quali successori dell'ente (v. anche Cass. n.10429/2025 e Cass. n. 10381/2026).2.4.

In conseguente applicazione dei principi sopra espressi, pertanto,occorre distinguere la sorte delle due autonome posizioni soggettive, disocio e liquidatore, fatte valere da [OSCURATO:PERSONA].Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/20262.5.

Quanto alla domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella veste diliquidatore, infatti, alla data della riassunzione il quinquennio previstodall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non era ancora decorso.Pertanto, la società, ai fini del contenzioso tributario ancora pendente,conservava la propria soggettività processuale e il liquidatore manteneva icorrelati poteri di rappresentanza.La CTR avrebbe dunque dovuto esaminare nel merito la domandaproposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della società e non potevadichiararla inammissibile sul presupposto dell'intervenuta estinzionedell'ente.2.6.

Diversamente, con riguardo all’atto di riassunzione proposto dalsig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio: in base ai medesimi principi sopra richiamati, infatti,questi non era munito, all’epoca, di legittimazione.2.7.

Ne deriva che la sentenza va cassata nella parte in cui hadichiarato inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diliquidatore, mentre non meritano accoglimento le censure formulate conriferimento alla sua pretesa legittimazione quale socio.3.

Tale esito, inoltre, toglie ogni consistenza all’asserita rinunzia delcredito, essendo venuto meno il presupposto logico posto a fondamentodella statuizione del giudice di merito.La CTR, infatti, ha ritenuto estinto il credito alle spese processualipoiché: a) la società era estinta; b) il credito era incerto e illiquido; c) lapretesa non risultava coltivato dal liquidatore; d) il credito non risultavainserito nel bilancio finale di liquidazione.Tuttavia, la società, nel 2018 e nel 2019, non era estinta per effettodell'art. 28 cit., sicché cade il presupposto applicativo del ragionamento,asseritamente fondato sulle Sezioni Unite n. 6070/2013.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/2026Più precisamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di stabilire seil credito fosse già transitato ai soci, poiché nel 2018 la titolare del rapportoprocessuale sarebbe ancora stata la società, rappresentata dal liquidatore.4.

Infine, appare necessario soffermarsi, anche ai fini del successivogiudizio di riassunzione in esito alla nuova cassazione con rinvio, sulleconseguenze derivanti dall’intervenuto compiuto decorso del quinquennioex art. 28 cit.Difatti, rispetto al 2016 il quinquennio è cessato nel 2021, sicché, datale momento, si è definitivamente realizzata l’estinzione della società peresser venuta meno la fictio prevista dal legislatore.È appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto affermatodalla medesima sentenza impugnata, l’intervenuta estinzione è ininfluentesul rapporto processuale ove intervenuta nel corso del giudizio dicassazione, che, retto dall’impulso d’ufficio, non risente degli eventiinterruttivi (v. tra le tante Cass. n. 15622 del 21/05/2026; Cass. n. 6642del 13/03/2024).4.1.

Orbene, le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U., n. 3625/2025),con le precisazioni stabilite da Cass. n. 10429/2025 e Cass. n. 10381/2026,hanno affermato che il venir meno della fictio iuris determina ilconsolidamento del fenomeno successorio previsto dall'art. 2495 cod. civ.,con trasferimento ai soci delle situazioni giuridiche ancora pendenti ecessazione dei poteri processuali già spettanti all'ex liquidatore qualerappresentante della società.Ne consegue che, nel futuro giudizio di rinvio, la legittimazione dovràessere accertata alla luce dell'intervenuto decorso del quinquennio, per cuiil rapporto processuale originariamente fatto valere dal liquidatore è oggitransitato in capo ai soci successori e ogni ulteriore attività processualedovrà essere svolta da questi ultimi.4.2.

Va sottolineato, infine, che il venir meno della fictio iuris e ilconsolidarsi dell’evento estintivo comporta solo il trasferimento del creditoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/2026il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza quicassata, non è stato abbandonato, non è rimasto inattivo, né è statodefinito, ma, anzi, è stato costantemente coltivato con il ricorso inriassunzione, con il giudizio definito dalla sentenza n. 551/2019 e, ancorpiù, con lo stesso ricorso per cassazione qui in esame.5.

In accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione,pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, che – previa integrazione delcontraddittorio con i restanti soci della [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata da registroimprese – rivedrà i fatti di causa e deciderà sulle spese di giudizio alla lucedei superiori principi di diritto.

P.Q.Maccoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda nelgiudizio di riassunzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diliquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre rigetta il ricorso nella parte in cui èfondato sulla pretesa autonoma legittimazione alla proposizione del ricorsoper riassunzione di [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società;rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia in diversa composizione, che – previa integrazione e regolareinstaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci successori – decideràsulla regolamentazione delle spese dei giudizi di merito e del giudizio dilegittimità definito dall'ordinanza n. 10042/2018, a cui demanda altresì diprovvedere in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a da registro delle imprese, rappresentato e difeso inforza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato- intimata –per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionaledella Lombardia n. 551/21/2019 depositata in data 05/02/2019 e nonnotificataCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito della sentenza n. 10043/2018 di questa Corte, LuongoAntonio quale socio e liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. – cancellata daregistro imprese in data 17 luglio 2016 – riassumeva il giudizio di fronte algiudice del rinvio, ai fini di chiedere il rimborso delle spese di lite.Invero, la pronuncia di questa Corte aveva cassato con rinvio propriolimitatamente al capo di sentenza relativo a tali spese.La CTR ha ritenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registrodelle imprese in data 12 luglio 2016, dovesse considerarsi estinta e che ilcredito relativo alle spese di lite costituisse un credito incerto ed illiquido,da reputarsi rinunciato ai sensi dei principi affermati da Cass., Sez. U., n.6070 del 2013; conseguentemente ha ritenuto il ricorso in riassunzioneinammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposto da tutti i soci ocomunque, da parte del singolo socio pro quota.Rilevava, inoltre, che la cancellazione della società consentiva ai socidi divenire titolari pro quota solo dei crediti sociali certi, tali all’atto dellacancellazione, requisito invece insussistente in capo al credito per speseprocessuali, per cui rispetto ad esso era maturata una rinuncia da partedella società non essendo lo stesso credito stato coltivato dal liquidatore néinserito nel bilancio di liquidazione.Ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatoredella società, con atto affidato a due motivi di ricorso che illustra conmemoria.L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata di fronte a questa Corte.Ragioni della decisioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/20261. Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.2495 c.c., 299 e seguenti c.p.c., 110 c.p.c., 24 Cost. in relazione all’art.360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appello erroneamente dichiaratoinammissibile il ricorso in riassunzione del contribuente, in quanto propostoda uno solo dei due soci.1.1. Il secondo motivo lamenta nuovamente la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2495 c.c., 299 e seguenti c.p.c., 110 c.p.c., 24 Cost.in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza di appelloaffermato che l’estinzione della società avrebbe dovuto essere fattaconstare nel giudizio di cassazione quale evento interruttivo e che il giudizioavrebbe dovuto essere coltivato dai liquidatori posto che nel giudizio dicassazione non opera l’istituto dell’interruzione e che, una volta pronunciatala sentenza nei confronti della società estinta, l’impugnazione o laprosecuzione del giudizio deve provenire dai soci successori.Deduce pertanto che la riassunzione proposta dal socio [OSCURATO:PERSONA] fossepienamente conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità.Contesta infine che il credito alle spese avrebbe costituito una merapretesa rinunciata dalla società.2. I motivi, costituenti in realtà frammentazione di una medesimacensura, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini diseguito precisati.2.1. Occorre premettere, in primo luogo, che l’atto di riassunzione delgiugno 2018 (prodotto a questa Corte sub. n. 5 dal ricorrente) risulta esserstato proposto da [OSCURATO:PERSONA] sia nella qualità di socio sia in quella diliquidatore.2.2. Ciò premesso, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibileil giudizio di riassunzione a seguito dell'ordinanza di questa Corte n.10042/2018, sul presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delleCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/2026imprese il 12 luglio 2016, dovesse considerarsi definitivamente estinta eche il credito concernente la rifusione delle spese di lite integrasse una merapretesa non suscettibile di trasferimento al socio.2.3. Tale conclusione non è conforme a diritto.L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, infatti, dispone che, ai solifini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,contenzioso e riscossione concernenti tributi, contributi, sanzioni edinteressi, l'estinzione della società produce effetto decorso il termine dicinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disposizioneintroduce una fictio iuris di temporanea sopravvivenza della societàcancellata, derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria risultante dall'art.2495 cod. civ., comportante la conservazione, per il periodo previsto dallalegge, della capacità e soggettività processuale dell'ente nell'ambito deirapporti tributari contemplati dalla norma (Cass. n. 18310/2023; Cass. n.21905/2024; Sez. U., n. 3625/2025; v. amplius Cass. n. 10429/2025;Cass. n. 10381/2026).Le Sezioni Unite hanno in particolare chiarito che l'art. 28, comma 4,cit. realizza una "finzione legale di mantenimento in vita della società",operante anche sul piano processuale, e che l'ex liquidatore conserva tuttii poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processualeper tutta la durata del quinquennio (Sez. U., n. 3625/2025); nell’alveo delmedesimo arco temporale, per contro, i soci devono considerarsi privi dilegittimazione processuale quali successori dell'ente (v. anche Cass. n.10429/2025 e Cass. n. 10381/2026).2.4. In conseguente applicazione dei principi sopra espressi, pertanto,occorre distinguere la sorte delle due autonome posizioni soggettive, disocio e liquidatore, fatte valere da [OSCURATO:PERSONA].Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/20262.5. Quanto alla domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella veste diliquidatore, infatti, alla data della riassunzione il quinquennio previstodall'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 non era ancora decorso.Pertanto, la società, ai fini del contenzioso tributario ancora pendente,conservava la propria soggettività processuale e il liquidatore manteneva icorrelati poteri di rappresentanza.La CTR avrebbe dunque dovuto esaminare nel merito la domandaproposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] quale liquidatore della società e non potevadichiararla inammissibile sul presupposto dell'intervenuta estinzionedell'ente.2.6. Diversamente, con riguardo all’atto di riassunzione proposto dalsig. [OSCURATO:PERSONA] in proprio: in base ai medesimi principi sopra richiamati, infatti,questi non era munito, all’epoca, di legittimazione.2.7. Ne deriva che la sentenza va cassata nella parte in cui hadichiarato inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diliquidatore, mentre non meritano accoglimento le censure formulate conriferimento alla sua pretesa legittimazione quale socio.3. Tale esito, inoltre, toglie ogni consistenza all’asserita rinunzia delcredito, essendo venuto meno il presupposto logico posto a fondamentodella statuizione del giudice di merito.La CTR, infatti, ha ritenuto estinto il credito alle spese processualipoiché: a) la società era estinta; b) il credito era incerto e illiquido; c) lapretesa non risultava coltivato dal liquidatore; d) il credito non risultavainserito nel bilancio finale di liquidazione.Tuttavia, la società, nel 2018 e nel 2019, non era estinta per effettodell'art. 28 cit., sicché cade il presupposto applicativo del ragionamento,asseritamente fondato sulle Sezioni Unite n. 6070/2013.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/2026Più precisamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di stabilire seil credito fosse già transitato ai soci, poiché nel 2018 la titolare del rapportoprocessuale sarebbe ancora stata la società, rappresentata dal liquidatore.4. Infine, appare necessario soffermarsi, anche ai fini del successivogiudizio di riassunzione in esito alla nuova cassazione con rinvio, sulleconseguenze derivanti dall’intervenuto compiuto decorso del quinquennioex art. 28 cit.Difatti, rispetto al 2016 il quinquennio è cessato nel 2021, sicché, datale momento, si è definitivamente realizzata l’estinzione della società peresser venuta meno la fictio prevista dal legislatore.È appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto affermatodalla medesima sentenza impugnata, l’intervenuta estinzione è ininfluentesul rapporto processuale ove intervenuta nel corso del giudizio dicassazione, che, retto dall’impulso d’ufficio, non risente degli eventiinterruttivi (v. tra le tante Cass. n. 15622 del 21/05/2026; Cass. n. 6642del 13/03/2024).4.1. Orbene, le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U., n. 3625/2025),con le precisazioni stabilite da Cass. n. 10429/2025 e Cass. n. 10381/2026,hanno affermato che il venir meno della fictio iuris determina ilconsolidamento del fenomeno successorio previsto dall'art. 2495 cod. civ.,con trasferimento ai soci delle situazioni giuridiche ancora pendenti ecessazione dei poteri processuali già spettanti all'ex liquidatore qualerappresentante della società.Ne consegue che, nel futuro giudizio di rinvio, la legittimazione dovràessere accertata alla luce dell'intervenuto decorso del quinquennio, per cuiil rapporto processuale originariamente fatto valere dal liquidatore è oggitransitato in capo ai soci successori e ogni ulteriore attività processualedovrà essere svolta da questi ultimi.4.2. Va sottolineato, infine, che il venir meno della fictio iuris e ilconsolidarsi dell’evento estintivo comporta solo il trasferimento del creditoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 14307/2019Numero sezionale 4927/2026Numero di raccolta generale 24997/2026Data pubblicazione 04/09/2026il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR nella sentenza quicassata, non è stato abbandonato, non è rimasto inattivo, né è statodefinito, ma, anzi, è stato costantemente coltivato con il ricorso inriassunzione, con il giudizio definito dalla sentenza n. 551/2019 e, ancorpiù, con lo stesso ricorso per cassazione qui in esame.5. In accoglimento del ricorso nei termini di cui in motivazione,pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, che – previa integrazione delcontraddittorio con i restanti soci della [OSCURATO:SOCIETA]. cancellata da registroimprese – rivedrà i fatti di causa e deciderà sulle spese di giudizio alla lucedei superiori principi di diritto. P.Q.Maccoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda nelgiudizio di riassunzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nella qualità diliquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre rigetta il ricorso nella parte in cui èfondato sulla pretesa autonoma legittimazione alla proposizione del ricorsoper riassunzione di [OSCURATO:PERSONA] quale socio della società;rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia in diversa composizione, che – previa integrazione e regolareinstaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci successori – decideràsulla regolamentazione delle spese dei giudizi di merito e del giudizio dilegittimità definito dall'ordinanza n. 10042/2018, a cui demanda altresì diprovvedere in ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 12 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe Fuochi TinarelliCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7