CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16038/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate direzione provinciale Ravenna in persona del legalerappresentante pro tempore-intimata-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna/Bologna n. 1835/2018, depositata il 10/07/2018.Numero registro generale 5600/2019Numero sezionale 4311/2026Numero di raccolta generale 16038/2026Data pubblicazione 25/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era attinta da avviso di accertamento conripresa a tassazione per maggiori somme indebitamente dedotte anno2007, quali spese per lavori non realmente svolti sugli anni di imposta2006, 2007 e 2008. Il caso trovava origine in una verifica generale per glianni 2004 – 2010, trasfuso in p.v.c. formato e notificato il 27 febbraio2014.Più in particolare, nel corso della verifica venivano raccolte ed inseritenell’indagine le dichiarazioni rese, in altra indagine, dal sig. [OSCURATO:PERSONA] rammostrava di aver svolto nel corso di quegli annilavori (anche) per la [OSCURATO:PERSONA] srl, sovrafatturati in ragione del doppio.Ove cioè il lavoro aveva un certo importo imponibile, questo venivaraddoppiato e su tale ultima cifra veniva emessa fattura. Veniva, dunque,contestata fatturazione per operazioni (parzialmente) oggettivamenteinesistenti, laddove la quota di maggior fatturato non corrispondeva ad unservizio reso, ma era funzionale unicamente a creare artati costi daportare in deduzione.Avverso l’atto impositivo di ripresa a tassazione del maggior reddito,epurato dei costi indeducibili, perché sovrafatturati, ha proposto ricorso lacontribuente [OSCURATO:PERSONA] srl, ottenendo apprezzamento delle proprieragioni dal giudice di prossimità, sostanzialmente sull’assunto che nonpotevano trovare ingresso nel procedimento e nel giudizio le dichiarazionidel sig. [OSCURATO:PERSONA], perché assunte in spregio al divieto di prova testimoniale,senza che l’Amministrazione finanziaria abbia saputo fornire altre prove.Sull’appello erariale la sentenza era integralmente riformata, ritenendole dichiarazioni di terzo quali indizi e principi di prova da valutarecriticamente.Numero registro generale 5600/2019Numero sezionale 4311/2026Numero di raccolta generale 16038/2026Data pubblicazione 25/05/2026Avverso questa sentenza propone ricorso la contribuente societàEmme [OSCURATO:SOCIETA], agitando tre motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate,con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegandotempestivo controricorso.In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri motivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti tre motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 7,quarto comma, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 2729 del codice civile.Nella sostanza si lamenta malgoverno dei principi in tema di indizi, nonavendo il collegio d’appello spiegato perché gli indizi erano da considerarsigravi, con cosa concordassero e perché dovessero ritenersi precisi.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art.2697 del codice civile e dell’art. 88 del codice di procedura civile. Nellasostanza si lamenta malgoverno dei principi in tema di costituzione dellaprova, riducendosi l’apporto apprezzato dall’Ufficio nelle sole dichiarazionidel terzo, nulla di più essendo stato acquisito dagli accertatori.1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, degli articoli36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 del codice di rito civile, perdifetto assoluto di motivazione, in spregio all’art. 36, secondo comma,punti 3 e 4 del d.lgs. n. 546/1992.2. Occorre esaminare primieramente le eccezioni di inammissibilità delricorso sollevate dalla difesa erariale, sull’assunto richiedersi rivalutazionedel merito della causa, inammissibile avanti questa Suprema Corte dilegittimità.Numero registro generale 5600/2019Numero sezionale 4311/2026Numero di raccolta generale 16038/2026Data pubblicazione 25/05/2026I primi due motivi, strettamente legati fra loro, vertendo in materia diformazione della prova, possono essere trattati congiuntamente e sono inparte inammissibili ed in parte infondati.2.1. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritola cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazionedegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ades.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Numero registro generale 5600/2019Numero sezionale 4311/2026Numero di raccolta generale 16038/2026Data pubblicazione 25/05/2026Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Infatti, in tema di valutazione delle prove, il principio del liberoconvincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., operainteramente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sededi legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole daparte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsaapplicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cuiall'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deveessere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto dimotivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017).Numero registro generale 5600/2019Numero sezionale 4311/2026Numero di raccolta generale 16038/2026Data pubblicazione 25/05/20262.2. I motivi sono comunque anche infondati, posto che ledichiarazioni del terzo sono state valutate per essere state poste alla basedi sentenza passata in giudicato (cfr. pag. 6, terzultimo capoverso,sentenza impugnata), ritenendo costituire indizio sufficiente per costituirepresunzione con inversione dell’onere della prova.Ed infatti, anche di recente è stato ribadito che in tema diprocesso tributario, anche al contribuente, oltre che all'Amministrazionefinanziaria, è riconosciuta, in attuazione dei principi del giusto processo edella parità delle parti ex art. 111 Cost., la possibilità di introdurre nelgiudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale - e, diconseguenza, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà -, le quali hannoil valore probatorio proprio degli elementi indiziari, senza che ciò comportiil venir meno del potere-dovere del giudice tributario di valutarel'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni, secondo il principio dellalibera valutazione delle prove, confrontando le propalazioni raccolte evalutando la credibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi eoggettivi, come la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinsecacongruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con eventualialtri elementi acquisiti (cfr. Cass. T., n. 28022/2024).Tale confronto ha svolto il giudicante con le sentenze su aspetticollegati alla presente controversia (cfr. citata pag. 6, terzultimocapoverso, sentenza in scrutinio), ritenendo attendibili le dichiarazioni eformando così il proprio convincimento, ritenendo cedevole l’apportoprobatorio di parte contribuente, con ragionamento -ancorando anche aprecedenti di questa Suprema Corte- che supera lo scrutinio del giudizio dilegittimità.I primi due motivi sono, pertanto, in parte inammissibili, in parteinfondati.3. Il terzo motivo solleva censura di motivazione apparente ed èinfondato.Numero registro generale 5600/2019Numero sezionale 4311/2026Numero di raccolta generale 16038/2026Data pubblicazione 25/05/20263.1. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte haritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n.4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali ladecisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente,estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).Nel caso specifico, la sentenza in scrutinio argomenta le ragioni cheportano alla decisione muovendo dai profili documentali, dalledichiarazioni del terzo, dagli elementi indiziari raccolti ed offerti,compendiando gli apporti probatori con un bilanciamento motivato checertamente supera il “minimo costituzionale” sopra citato dal citato arrestodelle Sezioni Unite n. 8053/2014.In questo senso il motivo è infondato.3.2. Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorsoper cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U.n. 34476/2019).Numero registro generale 5600/2019Numero sezionale 4311/2026Numero di raccolta generale 16038/2026Data pubblicazione 25/05/2026In questo senso il motivo è anche inammissibile, laddove sollecita undiverso apprezzamento dell’apporto probatorio, per giungere ad unrisultato diverso ed opposto a quello cui è pervenuto il collegio di secondogrado.4. In definitiva il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le speseseguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente, cheliquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/05/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI