Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:17
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0494_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C‑494/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 21 novembre 2003, pervenuta in cancelleria il 24 novembre 2003, nella causa
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič ed E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 maggio 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] BV, dai sigg. H.T.P.M. van den Hurk e G. Weening, belastingadviseurs;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re H. G. Sevenster e J. van Bakel, nonché dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e A. Weimar, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 luglio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 2 e 4 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 69/335»), nonché dell’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia che oppone la società [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] BV» o la «società controllata») allo [OSCURATO:PERSONA] van Financïen (Sottosegretario di Stato olandese per le Finanze) relativamente al prelievo dell’imposta sui conferimenti su un conferimento di capitale effettuato dalla società che la controlla, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «società capogruppo»), «sul valore delle quote» della sua controllata, la [OSCURATO:PERSONA] für Autozulieferteile mbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] GmbH» o la «società indirettamente controllata»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3. Come emerge dal suo primo e dal suo secondo ‘considerando’, la direttiva 69/335 è diretta a promuovere la libera circolazione dei capitali, libertà questa ritenuta essenziale per la creazione di un mercato interno. A tale titolo, essa mira ad eliminare gli ostacoli fiscali nell’ambito della raccolta di capitali e, in particolare, dei conferimenti versati, dai soci e dagli azionisti, alle loro società di capitali.
4. A tal fine, gli artt. 1-9 della direttiva 69/335 prevedono la riscossione di un’imposta armonizzata sui conferimenti versati a società di capitali (in prosieguo: l’«imposta sui conferimenti»).
5. Ai sensi del sesto ‘considerando’ della direttiva 69/335, tale imposta sui conferimenti viene riscossa una sola volta all’interno della Comunità ed è di pari livello in tutti gli Stati membri.
6. Pertanto, ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale direttiva, «[l]e operazioni sottoposte all’imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede della direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni».
7. L’art. 4 della direttiva 69/335 elenca le operazioni che gli Stati membri possono o, a seconda dei casi, devono gravare dell’imposta sui conferimenti (in prosieguo: i «conferimenti in società»).
8. Così, l’art. 4, n. 1, lett. c), di tale direttiva dispone che gli Stati membri sottopongano all’imposta sui conferimenti «l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura».
9. Ai sensi del n. 2, lett. b), della stessa disposizione, gli Stati membri possono sottoporre all’imposta sui conferimenti «l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio [o un azionista] che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali [o delle azioni]».
10. Tuttavia, ai sensi dell’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335, «[g]li Stati membri possono esentare dall’imposta sui conferimenti (…) le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1», queste ultime essendo sempre esentate.
La normativa nazionale
11. L’art. 32, n. 1, della Wet op de belastingen van rechtsverkeer (legge olandese sull’imposta sugli atti giuridici) 24 dicembre 1970 (Stb. 1970, n. 611), come modificata dalla legge 13 dicembre 1996 (Stb. 1996, n. 652), dispone che, sotto la denominazione di «kapitaalbelasting» (imposta sui conferimenti), venga riscossa un’imposta sulla raccolta di capitale azionario in enti aventi sede nei [OSCURATO:PERSONA].
12. Ai sensi dell’art. 34, lett. c) e d), di tale legge, per «raccolta di capitale azionario» si intende «la raccolta di capitali ottenuta con l’emissione di azioni di godimento, di fondazione e simili, che danno diritto ad una parte dell’utile o dell’attivo presente al momento dello scioglimento o della liquidazione» nonché «il versamento in conto capitale effettuato da un azionista o da un detentore di azioni di godimento o di fondazione o simili, senza che i diritti di cui alla lett. c) siano espressamente riconosciuti».
13. L’art. 63 della Algemene wet inzake rijksbelastingen (legge generale olandese sulle imposte) 2 luglio 1959 (Stb. 1959, n. 301), contiene una clausola di equità, detta clausola di «hardship», in base alla quale, in determinati casi o categorie di casi, il Ministro o il Sottosegretario di Stato per le Finanze può rimediare ad un’eccessiva ingiustizia che possa prodursi in sede di applicazione della legge tributaria.
Le misure di applicazione
14. Il giudice del rinvio constata che, all’epoca dei fatti rilevanti, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] seguiva una politica secondo cui, in linea di principio, un conferimento di una società capogruppo nella società da essa indirettamente controllata era considerato un’operazione imponibile sia in capo alla società controllata sia in capo alla società indirettamente controllata. Tuttavia, se entrambe le società avevano sede nei [OSCURATO:PERSONA], solo la società indirettamente controllata era tenuta a versare l’imposta, in forza della clausola di «hardship».
15. Il governo dei [OSCURATO:PERSONA] osserva però che, nei casi di società indirettamente controllate stabilite al di fuori del territorio nazionale, l’ispettore tributario può anche rinunciare al prelievo dell’imposta sui conferimenti nei confronti di una società controllata qualora detta imposta sia già stata riscossa all’estero in capo alla società indirettamente controllata.
16. Quindi, secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], la politica del Regno dei [OSCURATO:PERSONA], per ragioni di equità e al fine di evitare una doppia imposizione in seno ad un gruppo societario, consiste piuttosto nell’esentare dall’imposta sui conferimenti una società controllata in tutti i casi in cui la società indirettamente controllata sia già stata tassata (nei [OSCURATO:PERSONA] o all’estero) e non solo nel caso in cui quest’ultima abbia sede nel territorio olandese. Infatti, in entrambi i casi, il prelievo dell’imposta sui conferimenti in capo alla società controllata sarebbe iniquo in forza della clausola di «hardship».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
17. [OSCURATO:PERSONA] BV è una società a responsabilità limitata di diritto olandese le cui quote sociali sono interamente detenute dalla società di diritto inglese [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta, la [OSCURATO:PERSONA] BV detiene tutte le quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società di diritto tedesco.
18. L’8 dicembre 1997 la società capogruppo, la [OSCURATO:PERSONA], ha versato alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, società da essa indirettamente controllata, un conferimento di 10 071 000 marchi tedeschi (DEM) [pari a 11 349 000 fiorini olandesi (NLG)].
19. [OSCURATO:PERSONA], tale operazione non è stata sottoposta al pagamento di nessun tributo da parte della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, avendo tale Stato membro abolito l’imposta sui conferimenti dal 1º gennaio 1992, in conformità all’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335.
20. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] BV ha dovuto versare un importo pari a NLG 113 490 a titolo di imposta sui conferimenti.
21. [OSCURATO:PERSONA] BV ha quindi proposto un ricorso diretto a contestare la fondatezza di tale imposizione. Dopo che il suo ricorso è stato respinto dall’ispettore tributario nonché dal Gerechtshof te’s‑Gravenhage (Corte d’appello dell’Aia), la [OSCURATO:PERSONA] BV ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione adottata da quest’ultimo.
22. [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]), nutrendo dubbi sulla compatibilità con il diritto comunitario del regime olandese che, da un lato, impone ad una società (società controllata) il versamento dell’imposta sui conferimenti relativamente ai conferimenti versati dalla società che la controlla (società capogruppo) alla sua controllata (società indirettamente controllata), ma, dall’altro, esenta da tale imposta una società (società controllata) nel caso in cui anche la sua controllata (società indirettamente controllata) abbia sede nei [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva [69/335] consenta che venga prelevata l’imposta sui conferimenti nei confronti di una società relativamente ad un informale conferimento diretto di capitale versato dalla società capogruppo di tale società in una controllata di tale società e, in caso affermativo, quali circostanze siano al riguardo rilevanti; se sia in particolare rilevante il fatto che tale società, da un punto di vista economico, debba essere considerata l’“effettiva beneficiaria” (…) di tale informale conferimento diretto di capitale.
2) Se la libertà di stabilimento sancita all’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), in combinato disposto con l’art. 58 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 48 CE), vieti che l’amministrazione delle imposte di uno Stato membro segua la politica secondo cui non viene prelevata alcuna imposta sui conferimenti nei confronti di una società relativamente ad un informale conferimento diretto di capitale versato dalla società capogruppo di tale società in una controllata di tale società, purché la controllata sia stabilita in tale Stato membro, e se sia al riguardo rilevante – partendo dal presupposto che la direttiva in un caso come quello di specie consente di prelevare un’imposta sui conferimenti sia nei confronti di tale società sia nei confronti della sua controllata – il fatto che a livello di gruppo finanziario sia prelevata un’imposta sui conferimenti maggiore di quella che sarebbe applicata se tale società e la sua controllata fossero stabilite nei [OSCURATO:PERSONA]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione, relativa all’imposizione a titolo di imposta sui conferimenti (art. 4, nn. 1, lett. c), e 2, lett. b), della direttiva 69/335)
23. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in circostanze quali quelle della causa principale, la direttiva 69/335 osti a che uno Stato membro assoggetti una società di capitali (società controllata) all’imposta sui conferimenti relativamente ad un conferimento versato dalla società che la controlla (società capogruppo) alla sua controllata (società indirettamente controllata).
24. Al riguardo, occorre ricordare che la direttiva 69/335, agli artt. 1-9, prevede la riscossione di un’imposta armonizzata sui conferimenti in società.
25. In base alla ratio e al sistema della direttiva 69/335, tale imposta sui conferimenti è riscossa in capo alla società di capitali destinataria del conferimento di cui trattasi. Essa è normalmente individuata nella società a cui sono materialmente trasmessi i beni o i servizi in questione. Solo eccezionalmente può essere altrimenti e occorre individuare la «vera beneficiaria» dei beni o dei servizi in questione (v., in particolare, relativamente ad un conferimento di capitale versato a società controllate dalla società che ha aumentato il suo capitale sociale, sentenza 17 ottobre 2002, causa C‑339/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8837, punti 44‑47).
26. Inoltre, dal sesto ‘considerando’ e dall’art. 2 della direttiva 69/335 risulta che l’imposta sui conferimenti in società è prelevata una sola volta (all’interno della Comunità) (v. in tal senso, in particolare, sentenze 20 aprile 1993, cause riunite C‑71/91 e C‑178/91, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1915, punto 19, e 17 dicembre 1998, causa C‑236/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8679, punto 27).
27. Dai fatti della causa principale descritti dal giudice del rinvio emerge che il conferimento in questione è stato versato alla società indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH) nell’ambito di un apporto a suo favore. Invece, niente, in tali fatti, consente di affermare che le circostanze della causa principale costituiscono una situazione eccezionale in cui un’altra società, quale, ad esempio, la società controllata (la [OSCURATO:PERSONA] BV), debba essere considerata la «vera beneficiaria» di tale conferimento.
28. Occorre quindi esaminare se, in base alle disposizioni della direttiva 69/335, il conferimento in questione sia soggetto all’imposta sui conferimenti in capo alla società indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH). Se così fosse, quello stesso conferimento non potrebbe infatti essere tassato in capo a un’altra società, quale, in questo caso, la società controllata (la [OSCURATO:PERSONA] BV).
29. Al riguardo, l’art. 4 della direttiva 69/335 definisce le operazioni che gli Stati membri possono o, a seconda dei casi, devono gravare dell’imposta sui conferimenti (v. in tal senso, in particolare, sentenze 18 marzo 1993, causa C‑280/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑971, punto 12, e 27 ottobre 1998, causa C‑152/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6553, punti 19 e 20).
30. Poiché l’operazione in questione nella causa principale costituisce un conferimento di capitale versato da una società capogruppo (la [OSCURATO:PERSONA]) alla società da essa indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH), in linea di principio, essa potrebbe essere esaminata alla luce o dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 o dell’art. 4, n. 2, lett. b), della stessa direttiva.
31. L’art. 4, n. 1, lett. c), di tale direttiva prevede il prelievo di un’imposta sui conferimenti a titolo di aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura.
32. L’art. 4, n. 2, lett. b), di questa stessa direttiva dispone che gli Stati membri possono sottoporre all’imposta sui conferimenti l’aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio (o un azionista) che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che possono aumentare il valore delle quote sociali (o delle azioni).
33. Orbene, confrontando queste due disposizioni si deve dichiarare, seguendo l’esempio del governo dei [OSCURATO:PERSONA], che l’«aumento del capitale sociale» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335 implica l’aumento formale del capitale sociale per mezzo o dell’emissione di nuove quote o azioni, oppure dell’aumento del valore nominale delle quote o azioni già emesse (v., in tal senso, sulla natura del capitale sociale, sentenze 15 luglio 1982, causa 270/81, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2771, punto 15, e 2 febbraio 1988, causa 36/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 409, punto 13).
34. Invece, anche considerando che il patrimonio sociale è definito come l’insieme dei beni che i soci hanno posto in comune, ivi compresi i frutti dei detti beni (v., in tal senso, sentenza 28 marzo 1990, causa C‑38/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1447, punto 12), l’«aumento del patrimonio sociale» ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. b), della detta direttiva comprende, in linea di principio, ogni forma di aumento del patrimonio sociale di una società di capitali. Così, ad esempio, la Corte ha qualificato come «aumento del patrimonio sociale», ai sensi di tale disposizione, un trasferimento di utili (v. sentenza 13 ottobre 1992, causa C‑49/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5207, punto 10), un prestito senza interessi (v., in particolare, sentenza 17 settembre 2002, causa C‑392/00, [OSCURATO:PERSONA] zur Beratung und Durchführung von Entsorgungsaufgaben bei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7397, punto 18), un accollo delle perdite (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13) e la rinuncia a un credito (v. sentenza 5 febbraio 1991, causa C‑15/89, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑241, punto 12).
35. Nella causa principale, il conferimento in questione è stato effettuato «sul valore delle quote» della società indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH). Orbene, poiché un versamento «sul valore delle quote» non comporta un «aumento del capitale sociale», tale conferimento non ricade nell’art. 4, n. 1, lett. c), della direttiva 69/335.
36. Il conferimento di cui trattasi rientra quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 2, lett. b), di tale direttiva.
37. Infatti, innanzi tutto, il conferimento di capitale in questione ha «aumentato il patrimonio sociale» della società indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH).
38. In secondo luogo, tale conferimento «poteva aumentare il valore delle quote sociali» nella medesima società. In seguito a tale conferimento, le quote sociali nella società indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH) hanno acquisito de facto più valore.
39. In terzo luogo, il conferimento in questione si presenta come una «prestazione effettuata da un socio». Effettivamente, è vero che tale conferimento è stato versato non dal socio della [OSCURATO:PERSONA] GmbH (la [OSCURATO:PERSONA] BV), ma dalla società che detiene il controllo (la [OSCURATO:PERSONA]), ossia dal socio del socio. Tuttavia, occorre ricordare che, relativamente all’origine di un conferimento, la Corte ha adottato un approccio non formale, fondato sulla sua reale imputazione (v., in tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA], punti 11 e 13; [OSCURATO:PERSONA], punti 37‑39 nonché 41, e 17 ottobre 2002, causa C‑71/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8877, punti 25-29). Orbene, poiché il conferimento in questione è stato versato dalla società capogruppo (la [OSCURATO:PERSONA]) alla società da essa indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH) allo scopo di aumentare il valore delle quote sociali in quest’ultima società, ed essendo tale aumento soprattutto nell’interesse del suo unico socio, ossia la [OSCURATO:PERSONA] BV, occorre concludere che tale conferimento dev’essere attribuito a quest’ultima società, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] BV. Si tratta quindi di una «prestazione effettuata da un socio» ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335.
40. Ne deriva che, ai sensi delle disposizioni della direttiva 69/335, il conferimento oggetto della causa principale è sottoposto all’imposta sui conferimenti in capo alla società indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH).
41. Orbene, dato che, conformemente all’art. 2, n. 1, della direttiva 69/335, in combinato disposto con il sesto ‘considerando’ della stessa, un conferimento in società può essere tassato una sola volta (all’interno della Comunità), tale conferimento non può essere oggetto di una seconda imposizione, questa volta in capo alla società controllata (la [OSCURATO:PERSONA] BV).
42. Al riguardo, poco importa che, eventualmente, il conferimento in questione abbia anche aumentato il patrimonio sociale della società controllata (la [OSCURATO:PERSONA] BV). Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, occorre constatare che un tale aumento costituirebbe solo un effetto economico automatico e accessorio del conferimento effettuato nei confronti della società indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH). Tale aumento non sarebbe quindi dovuto ad un secondo, distinto conferimento, autonomamente tassabile.
43. Parimenti, poco importa che lo Stato membro competente a tassare la società indirettamente controllata (la [OSCURATO:PERSONA] GmbH), ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva 69/335, ossia la Repubblica federale tedesca, non abbia in realtà tassato tale società a causa dell’avvenuta abolizione in tale paese, dal 1º gennaio 1992, dell’imposta sui conferimenti. Infatti, conformemente all’art. 7, n. 2, della direttiva 69/335, gli Stati membri sono liberi di esentare dall’imposta sui conferimenti i conferimenti in società, senza che da tale esenzione derivi la facoltà di imposizione in capo a un altro Stato membro. Al contrario, la direttiva 69/335 favorisce ed incoraggia sia le esenzioni specifiche dell’imposta sui conferimenti (artt. 7, nn. 1 e 3, 8 e 9) sia la sua totale abolizione (art. 7, n. 2). Tale direttiva non può quindi essere interpretata nel senso di consentire ad uno Stato membro di approfittare della temperanza fiscale di un altro Stato membro al fine di aumentare le proprie entrate tributarie.
44. Al riguardo, occorre quindi rispondere alla prima questione nel senso che, in circostanze quali quelle della causa principale, l’art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, e con il sesto ‘considerando’ della stessa, osta a che uno Stato membro assoggetti una società di capitali (società controllata) all’imposta sui conferimenti relativamente ad un conferimento versato dalla società che la controlla (società capogruppo) alla sua controllata (società indirettamente controllata).
Sulla seconda questione, relativa al diritto alla libertà di stabilimento (art. 52 del Trattato CE)
45. Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, non occorre risolvere la seconda questione.
Sulle spese
46. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
In circostanze quali quelle della causa principale, l’art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, e con il sesto ‘considerando’ della stessa, osta a che uno Stato membro assoggetti una società di capitali (società controllata) all’imposta sui conferimenti relativamente ad un conferimento versato dalla società che la controlla (società capogruppo) alla sua controllata (società indirettamente controllata dalla capogruppo).