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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2025

Cassazione n. 21713/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 7 ottobre 2025, che in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 20 marzo 2025, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso il 15 gennaio 2025), rideterminando la pena finale in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mascio, nell'interesse del ricorrente; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, avvenuta senza indicazione dei criteri adottati, al punto che non è nemmeno possibile stabilire se è stata ritenuta l'ipotesi base o quella aggravata dal carattere non occasionale della condotta; posto che, procedendosi per una condotta commessa il 15 gennaio 2025, occorre necessariamente far riferimento, per determinare la pena edittale applicabile, alle modifiche introdotte al predetto art. 73 dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con mod. dalla

I. 13 novembre 2023, n. 159; considerato che con tali disposizioni il massimo edittale è stato elevato ad anni 5 di reclusione (fermo restando il minimo, fissato in 6 mesi), mentre nell'ipotesi in cui la condotta riveste carattere non occasionale, la forbice edittale è compresa tra 18 mesi e 5 anni; ritenuto che dall'esame della sentenza impugnata emergono chiari riferimenti al carattere non occasionale della condotta (pp. 4 e 5), e che pertanto la pena base, fissata in anni 2 e 3 mesi di reclusione, risulta essere significativamente inferiore al medio edittale; ritenuto che, analogamente, anche ove non si tenesse in considerazione il carattere non occasionale della condotta, il medio edittale verrebbe a coincidere con la pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione; considerato che per pacifico principio giurisprudenziale, la media edittale deve essere calcolata dividendo per due la differenza tra minimo e massimo edittale e 2sommando il risultato al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01); rilevato che, nella specie, il medio edittale deve quindi essere determinato, per la pena detentiva, in anni 3 e mesi 3; posto che, essendo la pena base determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale", questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 - 01); ritenuto che la sentenza impugnata richiama anche la presenza di precedenti specifici ed alla professionalità dimostrata nel portare avanti l'attività illecita (p. 5); considerato che, in ogni caso, il ricorrente neppure indica le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad un trattamento sanzionatorio più mite; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 7 ottobre 2025, che in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 20 marzo 2025, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso il 15 gennaio 2025), rideterminando la pena finale in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mascio, nell'interesse del ricorrente; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, avvenuta senza indicazione dei criteri adottati, al punto che non è nemmeno possibile stabilire se è stata ritenuta l'ipotesi base o quella aggravata dal carattere non occasionale della condotta; posto che, procedendosi per una condotta commessa il 15 gennaio 2025, occorre necessariamente far riferimento, per determinare la pena edittale applicabile, alle modifiche introdotte al predetto art. 73 dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv. con mod. dalla I. 13 novembre 2023, n. 159; considerato che con tali disposizioni il massimo edittale è stato elevato ad anni 5 di reclusione (fermo restando il minimo, fissato in 6 mesi), mentre nell'ipotesi in cui la condotta riveste carattere non occasionale, la forbice edittale è compresa tra 18 mesi e 5 anni; ritenuto che dall'esame della sentenza impugnata emergono chiari riferimenti al carattere non occasionale della condotta (pp. 4 e 5), e che pertanto la pena base, fissata in anni 2 e 3 mesi di reclusione, risulta essere significativamente inferiore al medio edittale; ritenuto che, analogamente, anche ove non si tenesse in considerazione il carattere non occasionale della condotta, il medio edittale verrebbe a coincidere con la pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione; considerato che per pacifico principio giurisprudenziale, la media edittale deve essere calcolata dividendo per due la differenza tra minimo e massimo edittale e 2sommando il risultato al minimo (Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01); rilevato che, nella specie, il medio edittale deve quindi essere determinato, per la pena detentiva, in anni 3 e mesi 3; posto che, essendo la pena base determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale", questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.; Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 - 01); ritenuto che la sentenza impugnata richiama anche la presenza di precedenti specifici ed alla professionalità dimostrata nel portare avanti l'attività illecita (p. 5); considerato che, in ogni caso, il ricorrente neppure indica le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad un trattamento sanzionatorio più mite; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
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