CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20147/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIANLUIGI PRATOLA1 che ha concluso chiedendo l Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. Lette le note dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa dell'imputato ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 febbraio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto il vincolo della continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di dieci mesi di reclusione per: cinque violazioni degli obblighi della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno commesse - con riferimento all'obbligo di rincasare entro le ore 22.00 - nelle date 13 giugno 2016 alle ore 22:20, 2 luglio 2016 alle ore 23:00, 16 luglio 2016 alle ore 01:00, 17 luglio 2016 alle ore 00:35 e alle ore 22:40; danneggiamento di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, fatto commesso il 16 luglio 2016 alle ore 1:00. 2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame. 3. Con sentenza del 30 novembre 2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del primo grado in relazione alle condanne per danneggiamento e per le cinque violazioni degli obblighi relativi alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In particolare, il giudice di appello disattendeva la tesi difensiva secondo la quale non avrebbe dovuto considerare sussistenti plurime condotte, bensì una sola, poiché [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazioni da quest'ultimo rese nel giudizio di appello, dopo aver lasciato l'abitazione di famiglia, non vi avrebbe mai fatto ritorno nei mesi di luglio e agosto 2016. 4. Avverso la sentenza di appello, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, vi sarebbe un rapporto di analogia tra l'obbligo di permanenza domiciliare in ore notturne e gli istituti degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare. Ne conseguirebbe che, come il reato di evasione è classificato tra quelli istantanei ad effetti permanenti, nella stessa categoria dovrebbe essere fatta rientrare anche l'ipotesi della condotta di un soggetto che si allontana definitivamente dalla propria abitazione senza ritornarvi, benché lo stesso soggetto sia destinatario dell'obbligo di rincasare entro una certa ora. Nel ricorso si afferma che non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA] sia ritornato presso la propria abitazione dopo il primo allontanamento del 13 giugno 2016. Il ricorrente afferma, inoltre, che il giudice di appello non abbia formulato alcuna considerazione circa i fatti contestati del 16 e 17 luglio 2016, relativi a violazioni separate l'una dall'altra da poche ore. Secondo le doglianze difensive, sarebbe illogico affermare che [OSCURATO:PERSONA] sia rientrato nella propria abitazione nel periodo compreso tra i due controlli svolti a intervalli temporali particolarmente ravvicinati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. Deve infatti rilevarsi che, come affermato nella sentenza qui impugnata, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], circa il suo allontanamento dall'abitazione dove aveva l'obbligo di rincasare, sono state rese solamente nel giudizio di appello e senza l'indicazione di elementi idonei a sostenere la tesi dell'unicità dell'allontanamento dall'abitazione, perdurante. Il giudice di appello, tra l'altro, ha anche affermato che tale asserita ricostruzione del fatto si pone in contrasto con quanto affermato in precedenza dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice di appello ha perciò ritenuto, senza incorrere in alcuna illogicità, di confermare la ricostruzione recepita dal giudice di primo grado. La motivazione sul punto non risulta viziata, tenuto conto anche della circostanza che il quadro probatorio, acquisito in primo grado secondo quanto previsto in relazione allo svolgimento del giudizio con le forme del rito abbreviato, è rimasto immutato, e che la prospettazione difensiva è stata ritenuta logicamente priva di elementi a sostegno. Alla luce di quanto osservato, le doglianze difensive non possono trovare accoglimento, poiché le stesse non rivelano, in realtà, un travisamento o una omissione di valutazione di prove, ma rassegnano una ricostruzione alternativa in puntorfatto, non prospettabile in sede di legittimità. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas