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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 37773/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 15/4/2021 ha confermato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] di BENEVENTO il 3 aprile 2021 che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. per avere chiesto al legale rappresentante dell'impresa della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con minaccia, la somma di 20 mila euro a titolo di pizzo per "lavorare in tutta tranquillità".

1. Avverso l'ordinanza hanno presentato ricorso gli indagati che, a mezzo del comune difensore, in due distinti atti, hanno dedotto i seguenti motivi.

2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il Tribunale valorizzato le giustificazioni fornite dagli indagati e il fatto che si fosse registrata soltanto la loro mera presenza non penalmente rilevante sul luogo del delitto.

2.2. Vizio della motivazione quanto alle esigenze cautelari.

Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di recidiva, non avrebbe valutato che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato che vanta solo carichi pendenti non valorizzabili in quanto non attinenti a provvedimenti definitivi e [OSCURATO:PERSONA] ha a suo carico un solo precedente per furto.

Ne conseguirebbe l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione del reato.

3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il Tribunale valorizzato le giustificazioni fornite dagli indagati e il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato all'incontro con l'imprenditore e [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe chiesto soltanto un posto di lavoro. 3.2 Vizio della motivazione quanto alle esigenze cautelari.

Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di recidiva, non avrebbe valutato che gli indagati vantano solo carichi pendenti non valorizzabili in quanto non attinenti a provvedimenti definitivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

La doglianza non è consentita e comunque è manifestamente infondata.

1.1. I ricorrenti non contestano la circostanza, specificata nell'ordinanza impugnata, che all'udienza di riesame il loro difensore aveva rinunciato ai motivi inerenti ai gravi indizi di colpevolezza, i quali, pertanto, non possono essere considerati in questa sede imponendo valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame.

1.2. In ogni caso, le censure difensive sono del tutto generiche e non si confrontano con l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha sottolineato che entrambi i ricorrenti erano stati arrestati in flagranza di reato allorché si erano recati presso il cantiere della ditta estorta per ritirare la prima rata del pizzo, secondo gli accordi presi con il responsabile dell'impresa appena due giorni prima.I

2. Nel secondo motivo gli stessi ricorrenti deducono il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Anche tale doglianza è manifestamente infondata in quanto i ricorrenti contestano il fatto che il Tribunale abbia basato il giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva valorizzando i carichi pendenti.

La circostanza è vera solo in parte, poiché nell'ordinanza impugnata si è fatto riferimento anche alla gravità del fatto ed alla sua recente commissione (da ciò deducendone l'attualità del pericolo).

Quanto alla valorizzazione dei carichi pendenti, vantati da entrambi i ricorrenti, il Tribunale, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069.

Precedenti conformi: N. 4878 del 1997 Rv. 208342, N. 1309 del 2000 Rv. 215880, N. 33873 del 2008 Rv. 240761, N. 7045 del 2013).

3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve essere richiamato quanto precisato a proposito dei precedenti ricorrenti con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che anche per quest'ultimo, in sede di riesame, vi era stata rinuncia ai motivi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed anch'egli era stato arrestato sul luogo del fatto insieme agli Anzovino, con i quali si era recato presso la vittima per incassare il compendio estorsivo.

Con riguardo al medesimo profilo, inerente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è del tutto generico in quanto non si confronta con quella parte del provvedimento impugnato nella quale il Tribunale ha sottolineato che il citato ricorrente aveva accompagnato gli altri correi sul luogo del fatto guidando una autovettura con la quale si era allontanato, circostanze decisive dalle quali, unitamente alle discrasie rilevate nelle dichiarazioni di tutti gli indagati, il Tribunale ha correttamente tratto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con giudizio immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.

2. Quanto alle esigenze cautelari il ricorso è del tutto eccentrico rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto fa riferimento, come per gli Anzovino, ai carichi pendenti mentre il Tribunale ha specificato che i ricorrenti vantavano gravi e molteplici precedenti penali idonei a configurare il pericolo di recidiva, oltre alla presenza di carichi pendenti in relazione ai quali valga quanto affermato a proposito degli Anzovino.

All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma 8/9/2021 Il consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 15/4/2021 ha confermato l'ordinanza emessa dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] di BENEVENTO il 3 aprile 2021 che aveva applicato ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. per avere chiesto al legale rappresentante dell'impresa della ditta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con minaccia, la somma di 20 mila euro a titolo di pizzo per "lavorare in tutta tranquillità". 1. Avverso l'ordinanza hanno presentato ricorso gli indagati che, a mezzo del comune difensore, in due distinti atti, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il Tribunale valorizzato le giustificazioni fornite dagli indagati e il fatto che si fosse registrata soltanto la loro mera presenza non penalmente rilevante sul luogo del delitto. 2.2. Vizio della motivazione quanto alle esigenze cautelari. Nel secondo motivo la difesa rileva che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di recidiva, non avrebbe valutato che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto incensurato che vanta solo carichi pendenti non valorizzabili in quanto non attinenti a provvedimenti definitivi e [OSCURATO:PERSONA] ha a suo carico un solo precedente per furto. Ne conseguirebbe l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione del reato. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non avendo il Tribunale valorizzato le giustificazioni fornite dagli indagati e il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse partecipato all'incontro con l'imprenditore e [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe chiesto soltanto un posto di lavoro. 3.2 Vizio della motivazione quanto alle esigenze cautelari. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale, nel ritenere sussistente il pericolo di recidiva, non avrebbe valutato che gli indagati vantano solo carichi pendenti non valorizzabili in quanto non attinenti a provvedimenti definitivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La doglianza non è consentita e comunque è manifestamente infondata. 1.1. I ricorrenti non contestano la circostanza, specificata nell'ordinanza impugnata, che all'udienza di riesame il loro difensore aveva rinunciato ai motivi inerenti ai gravi indizi di colpevolezza, i quali, pertanto, non possono essere considerati in questa sede imponendo valutazioni di merito sottratte al giudice deputato dall'ordinamento al loro esame. 1.2. In ogni caso, le censure difensive sono del tutto generiche e non si confrontano con l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha sottolineato che entrambi i ricorrenti erano stati arrestati in flagranza di reato allorché si erano recati presso il cantiere della ditta estorta per ritirare la prima rata del pizzo, secondo gli accordi presi con il responsabile dell'impresa appena due giorni prima.I 2. Nel secondo motivo gli stessi ricorrenti deducono il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Anche tale doglianza è manifestamente infondata in quanto i ricorrenti contestano il fatto che il Tribunale abbia basato il giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva valorizzando i carichi pendenti. La circostanza è vera solo in parte, poiché nell'ordinanza impugnata si è fatto riferimento anche alla gravità del fatto ed alla sua recente commissione (da ciò deducendone l'attualità del pericolo). Quanto alla valorizzazione dei carichi pendenti, vantati da entrambi i ricorrenti, il Tribunale, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini del giudizio sulla personalità, richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va tenuto conto anche delle eventuali pendenze penali, le quali, pur se non qualificabili come "precedenti penali" in senso stretto, sono tuttavia sempre riferibili a "comportamenti o atti concreti" che si assumono posti in essere dall'imputato o indagato e sono pertanto valutabili sotto tale profilo, sulla base del testuale tenore della suindicata disposizione normativa, senza che ne derivi contrasto alcuno con il principio di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma secondo Cost., atteso che tale principio vieta di assumere la "colpevolezza" a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell'accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali (Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069. Precedenti conformi: N. 4878 del 1997 Rv. 208342, N. 1309 del 2000 Rv. 215880, N. 33873 del 2008 Rv. 240761, N. 7045 del 2013). 3. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deve essere richiamato quanto precisato a proposito dei precedenti ricorrenti con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che anche per quest'ultimo, in sede di riesame, vi era stata rinuncia ai motivi sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed anch'egli era stato arrestato sul luogo del fatto insieme agli Anzovino, con i quali si era recato presso la vittima per incassare il compendio estorsivo. Con riguardo al medesimo profilo, inerente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è del tutto generico in quanto non si confronta con quella parte del provvedimento impugnato nella quale il Tribunale ha sottolineato che il citato ricorrente aveva accompagnato gli altri correi sul luogo del fatto guidando una autovettura con la quale si era allontanato, circostanze decisive dalle quali, unitamente alle discrasie rilevate nelle dichiarazioni di tutti gli indagati, il Tribunale ha correttamente tratto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con giudizio immune da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 2. Quanto alle esigenze cautelari il ricorso è del tutto eccentrico rispetto alla motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto fa riferimento, come per gli Anzovino, ai carichi pendenti mentre il Tribunale ha specificato che i ricorrenti vantavano gravi e molteplici precedenti penali idonei a configurare il pericolo di recidiva, oltre alla presenza di carichi pendenti in relazione ai quali valga quanto affermato a proposito degli Anzovino. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma 8/9/2021 Il consi
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