CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22670/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma [OSCURATO:PERSONA] nato in (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Uzzal [OSCURATO:PERSONA] nato in (BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] nato in (BANGLADESH) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Hassanin [OSCURATO:PERSONA] nato in (EGITTO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenzaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cosenza, inaccoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa, ha dichiarato la nullità deldecreto penale di condanna per omessa traduzione nella lingua madre degliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eHassanin [OSCURATO:PERSONA], e la restituzione degli atti al Pubblico Ministeroper la redazione del decreto penale di condanna nella lingua madre degliimputati (araba e bangladese).2. Il Procuratore della Repubblica impugna per cassazione l'ordinanza,deducendone l'abnormità dal momento che il Giudice, anziché disporredirettamente la traduzione del decreto di citazione a giudizio, con notificadell'atto agli imputati e proseguire il giudizio, ha dato causa a una illegittimaregressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, imponendo alPM di redigere nuovo decreto penale di condanna, incidendo così sulle modalitàdi esercizio dell'azione penale, dopo che il giudizio era stato introdotto a seguitodi opposizione a tale decreto, in assenza di pregiudizio al diritto di difesa. Sideduce che, nonostante non fosse emerso che gli imputati non conoscessero lalingua italiana, il Gip aveva disposto la traduzione del decreto penale dicondanna in lingua inglese, cui seguiva la nomina di un difensore di fiducia, conprocura speciale, e la proposizione della conseguente opposizione, tutti attiredatti in lingua italiana. Il giudice avrebbe dovuto, come già disposto, nominarel’interprete, presente all’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. E' pacifico che in tema di traduzione degli atti, la disposizione di cuiall'art. 143 cod. proc. pen. - nell'interpretazione estensiva ad essa data dallaCorte Costituzionale con la sentenza n. 10 del 1993 - si riferisce anche al decretoche dispone il giudizio immediato trattandosi di un atto fondamentale delprocesso (così, Sez. 4, n. 25616 del 05/05/2004, Obwo, Rv. 228930 - 01, che siè richiamata a Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zahgaitis, Rv.226717 - 01). Peraltro, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui«l'omessa traduzione del decreto di giudizio immediato, emesso nei confrontidell'imputato straniero del quale sia accertata la non conoscenza della linguaitaliana, determina una nullità generale di tipo intermedio, che resta sanata dallacomparizione della parte e che, se tempestivamente dedotta, non comporta larestituzione degli atti al pubblico ministero, bensì la rinnovazione della citazionea cura del giudice del dibattimento» (Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017, dep.2018, Kovacs, Rv. 272861 - 01). In tale pronuncia si è precisato che «è noto chealla declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessatraduzione nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta, debba seguire non giàla restituzione degli atti al pubblico ministero, con indebita regressione delprocedimento, ma la rinnovazione della citazione a cura dello stesso giudice deldibattimento, trattandosi di vizio che non afferisce al decreto di citazione maall'omesso adempimento di un successivo incombente (Sez. 1, n. 1420 del20/02/2009, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243730-01; Sez. 1, n. 10374del 24/02/2004, Rv. 22723501; contra Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, P.M. inproc. Tahiri, Rv. 261998; Sez. 6, n. 1098 del 05/11/2024, dep. 2025, Rv.287419 - 01)».3. Ritiene il Collegio che l'ordinanza del Giudice del dibattimento chedisponga tale indebita restituzione, di per sé illegittima, integri un atto abnorme,come tale immediatamente ricorribile per cassazione.3.1 Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina edalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo caratterestrutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistemaorganico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n.2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nelsenso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistemanormativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovveroquando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in talcaso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata delprocesso di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (Sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv.258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240).3.2 Nella specie, l'atto impugnato, per il quale non è previsto autonomomezzo di impugnazione, deve ritenersi funzionalmente abnorme, avendodeterminato una indebita regressione del procedimento, alla stregua di unaravvisata, insussistente violazione di legge processuale.3.3 L'art. 461, cod. proc. pen., infatti, prevede che, con l'atto diopposizione, l'imputato può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero ilgiudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc.pen. Di conseguenza, in base al chiaro disposto normativo, all'esitodell'opposizione, ove la parte non abbia optato per un rito alternativo, il giudiziosegue a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5 (vedi art. 464, comma 1, cod. proc.pen.), ovvero mediante la fissazione della udienza dibattimentale. Il decretopenale di condanna, infatti, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la suanatura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire ilpresupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o dipatteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ognicaso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dalgiudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (sez. 3,n. 20261 del 18/3/2014, Luzzana, Rv. 259648; sez. 1, n. 26016 del 13/7/2020,[OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 2, n. 22158 del 16/1/2019,Conterosito, Rv. 276534).3.4 Tanto premesso, del tutto inconferente, dunque, è la ragione per laquale il giudice procedente ha determinato, senza necessità, una regressione delprocesso alla fase delle indagini preliminari, mettendo nel nulla il già avvenutoesercizio dell'azione penale; regressione che deve ritenersi indebita, trattandosidi giudizio immediato (per il quale la legge non prevede il filtro dell'udienzapreliminare), introdotto secondo la cadenza processuale specifica di cui alrichiamato art. 464, cod. proc. pen., e considerato che, a fronte della solaeccezione di omessa traduzione del decreto di citazione a giudizio, il giudiceaveva disposto la nomina di un interprete, con rinvio per il conferimentodell’incarico ad udienza successiva, mentre nessuna eccezione veniva sollevata alriguardo in sede di opposizione a decreto penale di condanna.4. Il provvedimento, pertanto, deve essere annullato senza rinvio, contrasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per l'ulteriore corso (Sez. 4,Sentenza n. 39160 del 12/10/2022, Impagliatelli, Rv. 283698 – 01) P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gliCosì deciso in Roma il 5/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]