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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01204/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Marsala (Tp) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 158/21 del Tribunale di Palermo del 12/04/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di sua precedente pronuncia disposta dalla Seconda Sezione penale di questa Corte di Cassazione con sentenza del 18 dicembre 2020, con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 15 giugno 2020, che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere poiché provvisoriamente accusato di far parte in maniera stabile della organizzazione criminale denominata [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, l'indagato è accusato di avere svolto il ruolo di braccio destro del capo mafia di Mazara del Vallo, [OSCURATO:PERSONA] e di avere per suo conto tenuto i contatti con altro esponente apicale del sodalizio mafioso in persona di [OSCURATO:PERSONA], tutti a loro volta inseriti nel sistema di comunicazione segreta attraverso il quale il latitante [OSCURATO:PERSONA] fa pervenire all'esterno le proprie determinazioni.

Nel respingere l'istanza di riesame il Tribunale si è occupato in maniera esclusiva del tema della gravità indiziaria, mentre quanto alla scelta della misura cautelare ha da un lato rimarcato la sussistenza della presunzione assoluta di adeguatezza vigente in relazione al reato di provvisoria imputazione e dall'altro richiamato la pronuncia di annullamento con rinvio che aveva, tra gli altri, valorizzato proprio tale profilo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato il quale deduce violazione degli artt. 125, 273, 292 comma 2, lett. c) cod. proc. pen., lamentando che la stessa è viziata da manifesta illogicità nel punto relativo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Il contenuto delle conversazioni intercettate valorizzato dal Tribunale non si riferisce affatto alle dinamiche dei rapporti tra esponenti di gruppi mafiosi, bensì all'oggetto immediato di riferimento, costituito dalla compravendita di un terreno; di conseguenza la circostanza che il ricorrente abbia consentito al Gondola di svolgere le sue funzioni apicali fungendo da tramite tra il predetto ed altri esponenti mafiosi resta una mera, quanto indimostrata, congettura.

Con un secondo motivo di censura, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in luogo del diverso reato di favoreggiamento personale, per avere il ricorrente prestato in un limitato arco temporale i propri servigi unicamente nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro svolgendo i medesimi compiti di chi lo aveva preceduto, [OSCURATO:PERSONA], successivamente condannato proprio per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché basato su motivi improponibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Con la prima censura il ricorrente deduce, infatti, il tema dell'erronea interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e/o dei colloqui captati in modalità ambientale, contestando che quella fornita dal Tribunale sia conforme a quanto desumibile dalle risultanze delle operazioni tecniche, asseritamente concernenti la compravendita di un terreno, da cui il carattere meramente congetturale delle considerazioni circa la sua presunta appartenenza al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA].

Posta in questi termini, però, la questione risulta inammissibile, costituendo principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui in tema di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte, v.

Sez. 1 sent. n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640) Sotto altro profilo, inoltre, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, quand'anche sia criptico o cifrato, costituisce pur sempre questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, sent. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Il ricorrente non arriva a denunciare l'arbitrarietà dell'interpretazione, ma ne deduce la manifesta illogicità sulla scorta di una lettura che privilegia, tuttavia, il dato letterale dell'informazione, mentre pretermette del tutto il carattere criptico delle espressioni adoperate che, unitamente ad altri elementi indiziari, si pone alla base del costrutto argomentativo dell'ordinanza, ciò che, tuttavia, implica una non consentita rivisitazione nel merito di quelle risultanze indiziarie.

Quanto all'inquadramento giuridico della condotta, il Tribunale ha argomentato che la documentata finalizzazione degli interventi dell'indagato all'organizzazione di incontri tra esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa ne dimostra l'appartenenza alla consorteria criminale nel senso di una stabile messa a disposizione in favore della stessa, incompatibile tanto con il ruolo di mero tramite rilevante in termini di mero favoreggiamento (art. 378 cod. pen.) quanto di concorrente esterno (artt. 110, 416-bis cod. pen.) al gruppo criminale (pag. 21 ord.), anche a prescindere dalla mancata indicazione della specifica famiglia mafiosa di riferimento.

La tesi accolta dall'ordinanza - conforme alle risultanze investigative, intrinsecamente plausibile e non manifestamente illogica - è che per svolgere il delicato compito affidatogli, consistente nel mantenere un costante raccordo tra esponenti di vertice della consorteria mafiosa, il ricorrente non potesse non farne parte, contribuendone così al rafforzamento ed alla realizzazione, per quanto parziale, del programma criminoso.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 6 dicembre 2021 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Marsala (Tp) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 158/21 del Tribunale di Palermo del 12/04/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento di sua precedente pronuncia disposta dalla Seconda Sezione penale di questa Corte di Cassazione con sentenza del 18 dicembre 2020, con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo il 15 giugno 2020, che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere poiché provvisoriamente accusato di far parte in maniera stabile della organizzazione criminale denominata [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'indagato è accusato di avere svolto il ruolo di braccio destro del capo mafia di Mazara del Vallo, [OSCURATO:PERSONA] e di avere per suo conto tenuto i contatti con altro esponente apicale del sodalizio mafioso in persona di [OSCURATO:PERSONA], tutti a loro volta inseriti nel sistema di comunicazione segreta attraverso il quale il latitante [OSCURATO:PERSONA] fa pervenire all'esterno le proprie determinazioni. Nel respingere l'istanza di riesame il Tribunale si è occupato in maniera esclusiva del tema della gravità indiziaria, mentre quanto alla scelta della misura cautelare ha da un lato rimarcato la sussistenza della presunzione assoluta di adeguatezza vigente in relazione al reato di provvisoria imputazione e dall'altro richiamato la pronuncia di annullamento con rinvio che aveva, tra gli altri, valorizzato proprio tale profilo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato il quale deduce violazione degli artt. 125, 273, 292 comma 2, lett. c) cod. proc. pen., lamentando che la stessa è viziata da manifesta illogicità nel punto relativo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Il contenuto delle conversazioni intercettate valorizzato dal Tribunale non si riferisce affatto alle dinamiche dei rapporti tra esponenti di gruppi mafiosi, bensì all'oggetto immediato di riferimento, costituito dalla compravendita di un terreno; di conseguenza la circostanza che il ricorrente abbia consentito al Gondola di svolgere le sue funzioni apicali fungendo da tramite tra il predetto ed altri esponenti mafiosi resta una mera, quanto indimostrata, congettura. Con un secondo motivo di censura, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. in luogo del diverso reato di favoreggiamento personale, per avere il ricorrente prestato in un limitato arco temporale i propri servigi unicamente nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro svolgendo i medesimi compiti di chi lo aveva preceduto, [OSCURATO:PERSONA], successivamente condannato proprio per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché basato su motivi improponibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2. Con la prima censura il ricorrente deduce, infatti, il tema dell'erronea interpretazione del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate e/o dei colloqui captati in modalità ambientale, contestando che quella fornita dal Tribunale sia conforme a quanto desumibile dalle risultanze delle operazioni tecniche, asseritamente concernenti la compravendita di un terreno, da cui il carattere meramente congetturale delle considerazioni circa la sua presunta appartenenza al sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA]. Posta in questi termini, però, la questione risulta inammissibile, costituendo principio ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità quello secondo cui in tema di intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (tra molte, v. Sez. 1 sent. n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640) Sotto altro profilo, inoltre, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, quand'anche sia criptico o cifrato, costituisce pur sempre questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, sent. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Il ricorrente non arriva a denunciare l'arbitrarietà dell'interpretazione, ma ne deduce la manifesta illogicità sulla scorta di una lettura che privilegia, tuttavia, il dato letterale dell'informazione, mentre pretermette del tutto il carattere criptico delle espressioni adoperate che, unitamente ad altri elementi indiziari, si pone alla base del costrutto argomentativo dell'ordinanza, ciò che, tuttavia, implica una non consentita rivisitazione nel merito di quelle risultanze indiziarie. Quanto all'inquadramento giuridico della condotta, il Tribunale ha argomentato che la documentata finalizzazione degli interventi dell'indagato all'organizzazione di incontri tra esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa ne dimostra l'appartenenza alla consorteria criminale nel senso di una stabile messa a disposizione in favore della stessa, incompatibile tanto con il ruolo di mero tramite rilevante in termini di mero favoreggiamento (art. 378 cod. pen.) quanto di concorrente esterno (artt. 110, 416-bis cod. pen.) al gruppo criminale (pag. 21 ord.), anche a prescindere dalla mancata indicazione della specifica famiglia mafiosa di riferimento. La tesi accolta dall'ordinanza - conforme alle risultanze investigative, intrinsecamente plausibile e non manifestamente illogica - è che per svolgere il delicato compito affidatogli, consistente nel mantenere un costante raccordo tra esponenti di vertice della consorteria mafiosa, il ricorrente non potesse non farne parte, contribuendone così al rafforzamento ed alla realizzazione, per quanto parziale, del programma criminoso. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 6 dicembre 2021 Il con
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