CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 25528/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3732/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., corrente in Scandicci (FI), in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.i prof. [OSCURATO:PERSONA], prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 102 ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona legale rappresentante p.t. , rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l a Toscana, n.123/31/12, pronunciata 27 gennaio 2012 e depositata il 14 dicembre 2012, non notificata. Oggetto:accertamento parziale e generale – differenze – integrabilità -transfer pricing 6– 3732 - 201 4 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 luglio 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore G enerale [OSCURATO:PERSONA] che ha c hiesto l’estinzione del giudizio; Udita, per la parte pubblica, l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], nessuno comparso per la parte contribuente. RILEVATO .I. La società contribuente, operante nel settore della produzione di calzature, era oggetto di una verifica di carattere generale per il periodo d’imposta 01/02/2004-31/01/2005, all’esito della quale veniva assunto un p.v.c del 17/11/2006. Ivi veniva contestato l’omesso versamento dell’IRAP 2004 per il quale i verificatori proponevano direttamente il recupero a tassazione. In relazione all’IRPEG 2004 i verificatori esponevano invece dei meri rilievi, rinviando all’Ufficio ogni valutazione. In particolare, detti ultimi rilievi avevano ad oggetto un cospicuo numero di operazioni di cessione (circa il 95% del fatturato) alla società svizzera [OSCURATO:PERSONA], quale distributrice di un’altra società svizzera (Gucci), cui era affiliata la contribuente. Le indagini avrebbero dunque dovuto accertare il cd. transfer pricing. L’Ufficio notificava così in data 23 luglio 2007 un primo avviso di accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, con il quale recepiva i rilievi svolti dai verificatori in merito all’Irap 2004, nonché ad alcuni profili Ires dello stesso anno, applicando le relative sanzioni. .II. Successivamente, e cioè in data 12 novembre 2008, l’Ufficio notificava un secondo avviso di accertamento avente invece ad oggetto i rilievi in materia di transfer pricing, e con cui il reddito veniva ricostruito in base al valore “normale” calcolato ai sensi dell’art. 76, comma 1) del T.U.I.R., quale risultato di un lungo lavoro di indagine che aveva condotto alla determinazione dei maggiori ricavi determinati in €.1.830.264,00 (i verificatori avevano ipotizzato un’omessa 6– 3732 - 201 4 – 05 / 0 7 /20 2 3 MMF valorizzazione dei ricavi per €.3.737.022,00). Questo secondo atto impositivo era motivo di autonomo contenzioso, già pervenuto a questa Corte e deciso con ordinanza n. 1303/2021 . In questa sede si controverte del primo avviso di accertamento, relativo all’Irap 2004ed alcuni rilievi Ires 2004, ancorché diversi motivi riguardino l’attività di verifica amministrativa nel suo complesso e, in particolare, l’utilizzo dello strumento dell’accertamento parziale. Ed infatti, il primo accertamento è stato avversato avanti il collegio di prossimità in tutti i suoi capi: a) duplicazione voci afferenti utilizzo fondo di svalutazione; b) deduzione integrale dei cosi per pranzi e rinfreschi; c) non inerenza d spese di viaggio per dipendenti, poiché non documentate; ma le ragioni della parte contribuente non erano apprezzate, con particolare riguardo - per quanto maggiormente interessa il prosieguo- si riteneva non fosse stata proposta rituale domanda di annullamento dell’atto impositivo in quanto parziale. L’appello esitava in conferma della sentenza di primo grado, donde ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a cinque mezzi, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’udienza la parte contribuente deposita attestazioni di pagamento a perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex l. n. 197/2022. CONSIDERATO La società contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata di cui alla l. n. 197/2022 e versato contestualmente il dovuto, come da ricevute in atti. Pertanto,il giudizio dev’essere dichiarato estinto con spese a carico di chi le ha anticipate. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio ex l. n. 197/2022 co