CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza emessa in data 20/02/2020 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese. udito il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza emessa in data 15/12/2014 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 633, 639- bis cod. pen., avendo lo stesso invaso, al fine di trarne profitto, un terreno sito in [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela in relazione all'invasione delle particelle di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ed ha assolto l'imputato per non avere commesso il fatto di cui alla residua imputazione (particelle demaniali), revocando le statuizioni civili disposte dal primo giudice. 2. Ricorrono per cassazione agli effetti civili, con un unico atto, a mezzo del loro difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quali parti civili, adducendo due motivi di doglianza. 2.1. In primo luogo si deduce violazione di legge con riguardo all'art. 158, primo comma, ultima parte, cod. pen., in quanto il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto insufficiente, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità della querela - necessaria per la perseguibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen. concernente le particelle di proprietà privata - l'integrazione di denuncia presentata in data 09/08/2010 dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione, cui è pervenuta la Corte territoriale, risulta in netto contrasto con la disciplina del reato permanente, dal momento che nel caso di specie la condotta illecita dello [OSCURATO:PERSONA] si è protratta nel tempo e non è mai cessata, neppure dopo l'intervento della sentenza di primo grado, motivo per cui l'integrazione di denuncia sopra citata deve ritenersi certamente proposta durante la permanenza della condotta delittuosa. Si rileva, inoltre, che, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Appello, la suddetta dichiarazione del 9 agosto 2010 è certamente idonea ad integrare la condizione di procedibilità della querela — quantomeno per il segmento temporale successivo al deposito della stessa - essendo sufficiente a tal fine la manifestazione non equivoca della volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale in ordine al fatto denunciato, con la conseguenza che sono certamente perseguibili tutti i fatti consumati nell'arco della permanenza del delitto in oggetto. 2.2. In secondo luogo, ci si duole della violazione degli artt. 234 e 526 cod. proc. pen., in quanto la Corte d'Appello di Catanzaro, nell'affermare l'impossibilità di ricondurre in modo incontrovertibile i fatti all'imputato, si è posta in manifesto contrasto con la documentazione regolarmente acquisita nel fascicolo dibattimentale, dalla quale si evince, invece, chiaramente la riconducibilità della condotta illecita all'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi tra l'altro di documenti redatti da pubblici ufficiali, costituenti dunque prova privilegiata per tutto ciò che costoro attestano essere avvenuto alla loro presenza, in forza dei quali la difesa ritiene "assolutamente immotivati" i dubbi manifestati dalla Corte territoriale in ordine all'abusiva occupazione posta in essere dallo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi per il resto alla requisitoria già trasmessa. 4. Il difensore dell'imputato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi in ragione dell'asserita insussistenza dell'interesse delle parti civili ad impugnare la sentenza di proscioglimento per difetto di querela. A tal fine è stata richiamata la giurisprudenza delle Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, P.C. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 253242 - 01, alla stregua della quale «la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica». [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e meritano di essere accolti. 1.1. Nella vicenda in esame, la Corte d'Appello di Catanzaro, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. avente ad oggetto il terreno di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] per difetto di querela ed ha assolto con formula piena ("perché il fatto non sussiste") lo [OSCURATO:PERSONA] per la residua imputazione riguardante i terreni di proprietà demaniale. 1.2. Preliminarmente è d'uopo precisare che il principio di diritto delle [OSCURATO:PERSONA], richiamato dalla difesa dello [OSCURATO:PERSONA], non può ivi trovare applicazione. Si consideri, infatti, che, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della corte di appello che, ribaltando la sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela» (Sez. 6, n. 39537 del 23/09/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282121 - 01). In motivazione, la Suprema Corte ha illustrato le ragioni per le quali occorre distinguere l'ipotesi sottesa alla sentenza dalle [OSCURATO:PERSONA] - riguardante l'impugnazione della parte civile della sentenza di proscioglimento per difetto della condizione di procedibilità emessa in primo grado - dal diverso caso, che viene qui in rilievo, nel quale, invece, l'impugnazione ha ad oggetto la sentenza di appello, che ha ribaltato la pronuncia di condanna resa in primo grado. La Sezione Sesta ha precisato, infatti, che «il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite va, dunque, circoscritto alle ipotesi in cui, essendo mancato un precedente accertamento sul fatto, la parte civile non potrebbe trarre alcun vantaggio dall'impugnazione. Infatti, come rilevato dalle stesse [OSCURATO:PERSONA] - richiamando, peraltro, le argomentazioni già espresse dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 40049 del 29/5/2008, Guerra - proprio l'esistenza di tale precedente accertamento costituisce il presupposto per riconoscere, in caso di assoluzione dell'imputato con la formula "il fatto non costituisce reato", l'interesse ad impugnare della parte civile, avendo questa «interesse giuridico ad ottenere in sede di appello una statuizione incidentale di responsabilità della controparte con una rinnovata valutazione del fatto reato, in modo difforme rispetto all'accertamento assolutorio del primo giudice. Una ulteriore progressione ermeneutica sul tema è stata successivamente impressa dalle Sezioni Unite con la sentenza Massaria in cui la Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della parte civile contro la sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come contro la sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione (Sez. U n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Nella sentenza è stato precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare detta decisione deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen. laddove fa riferimento a tutte le sentenze di proscioglimento, fra le quali, alla stregua della definizione ricavabile dal codice di rito (artt. 529-531 cod. proc. pen.) deve sicuramente ricomprendersi anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. In tal caso, la Corte ha ravvisato l'interesse ad impugnare della parte civile considerando il vantaggio correlato al ribaltamento della prima pronuncia e all'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, va, dunque, ritenuto sussistente l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza tenuto conto: i) dell'accertamento del fatto compiuto nel giudizio di primo grado all'esito del quale l'imputato è stato condannato per tutti i reati in contestazione alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile; li) del vantaggio conseguibile dalla parte civile attraverso il ribaltamento della sentenza impugnata e l'accertamento, sia pure ai soli fini civili, della responsabilità dell'imputato» (v. § 1.2. e §1.3. del "considerato in diritto" di Sez. 6, n. 39537 del 2021, [OSCURATO:PERSONA], cit.; in senso conforme, Sez. 1, n. 10256 del 17/05/2019, dep. 2020, Bartollini). Si ritiene quindi che il principio espresso dalle Sezioni Unite del 2012 non sia applicabile al caso di specie, nel quale si è pervenuti ad una pronuncia di proscioglimento per difetto di querela soltanto a seguito del ribaltamento in appello della sentenza di primo grado, che aveva accertato la responsabilità penale dello [OSCURATO:PERSONA], condannandolo altresì al risarcimento del danno causato alle parti civili. Deve ritenersi, dunque, certamente sussistente l'interesse delle odierne ricorrenti, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha ribaltato la pronuncia di primo grado. 1.2. Passando alla disamina dei motivi di ricorso, il primo motivo deve ritenersi fondato, in quanto la condizione di procedibilità della querela risulta sussistere nel caso di specie. Innanzitutto, come affermato anche dal giudice di secondo grado, l'integrazione della denuncia-querela del 09/08/2010, contenente l'istanza di punizione, è certamente tempestiva, in quanto proposta durante la permanenza del reato oggetto di contestazione (v. Sez. 2, n. 20132 del 11/04/2018, Morello, Rv. 274671 — 01, cit. a pag. 6 della sentenza di appello). Tale integrazione, inoltre, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Appello di Catanzaro, deve ritenersi certamente sufficiente ad integrare la condizione di procedibilità della querela, in quanto le particelle di proprietà privata sono ivi ben individuate mediante le precise indicazioni dei riferimenti catastali, con la conseguente perseguibilità del reato di cui all'art. 633 cod. pen. avente ad oggetto il terreno di proprietà privata di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. Per quanto concerne l'invasione dei terreni di proprietà demaniale (in concessione a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), in relazione alla quale la procedibilità è d'ufficio, ex art. 639-bis cod. pen., come accennato, il giudice di appello ha ritenuto non sufficientemente provata la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito, la difesa delle parti civili da una parte sottolinea che il giudice di secondo grado, nel ritenere i fatti non riconducibili all'imputato, si è posto in netto contrasto con tutta la documentazione regolarmente acquisita nel fascicolo dibattimentale; d'altra parte, le ricorrenti evidenziano, altresì, che i dubbi della Corte d'Appello di Catanzaro circa la riconducibilità delle condotte ivi contestate all'odierno imputato risultano "assolutamente immotivati". In questo modo, le parti civili hanno evidentemente inteso dedurre la mancanza di una motivazione idonea a superare tutti gli argomenti fondanti la sentenza di condanna resa in primo grado e a ribaltare la stessa, mancanza che comporta di per sé sola il necessario annullamento della sentenza impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, «il giudice d'appello, in caso di riforma, in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, pur non essendo obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.» (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, [OSCURATO:PERSONA] C/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281404 - 01). Questa recente sentenza si pone sulla scia di un costante indirizzo interpretativo, avallato da una pronuncia delle Sezioni Unite, alla stregua del quale «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva.» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01). Nel caso di specie, come correttamente sostenuto dalle ricorrenti, la Corte d'Appello di Catanzaro non si è confrontata con il compendio probatorio, sulla base del quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto provata in modo inconfutabile la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 633 cod. pen. Il giudice di primo grado aveva, infatti, ritenuto lo [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di invasione di terreni o edifici, in ragione della documentazione prodotta dalle parti e dalle testimonianze rese nel dibattimento: all'esito di sopralluoghi effettuati sia dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sia dal geometra incaricato dalla parte civile, era stata constatata l'invasione arbitraria delle particelle sia private sia demaniali, invasione che non era cessata neppure a seguito della diffida di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi (v. pp. 1-2 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]). Il giudice di secondo grado non ha neppure preso in considerazione il suddetto materiale probatorio, limitandosi ad affermare che le deposizioni testimoniali non consentivano di superare i dubbi circa l'occupazione dei terreni da parte dell'imputato, sia perché non vi sarebbe certezza sull'epoca di realizzazione del vano interrato e dell'età delle piante insistenti sul terreno, sia perché da una corrispondenza tra lo [OSCURATO:PERSONA], il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia del Demanio si dovrebbe ricavare la volontà dell'imputato di acquistare il terreno, circostanza che dovrebbe a sua volta portare anche ad escludere quantomeno l'elemento soggettivo del dolo specifico dello stesso. Invero, si tratta di dubbi fondati su elementi certamente non decisivi, in quanto tanto l'epoca di realizzazione del vano interrato e l'età delle piante quanto la corrispondenza sopra citata non sono sufficienti a demolire il percorso motivazionale del giudice di primo grado. È quindi evidente che la sentenza impugnata, lungi dal fornire una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, appare certamente inidonea a superare — nei termini imposti dai richiamati principi in tema di motivazione rafforzata - la ricostruzione operata dal giudice di primo grado. 2. Alla luce di quanto detto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, c