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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17740/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento dell'ipotesi di reato più lieve rispetto a quello di cui alla lett. c) dell'art. 186 cod. strada di cui all'imputazione.

Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici.

In particolare, la ricorrente ripropone la questione riguardante l'asserita inattendibilità dei risultati dell'esame etilometrico effettuato a distanza di circa tre ore dal momento in cui era avvenuto il sinistro; ma non considera che, sul punto, i giudici di merito hanno esaurientemente e logicamente motivato nel senso che, sulla scorta dell'esito dell'alcoltest, della testimonianza del Mamone (secondo cui l'imputata era in evidente stato di ebbrezza alcolica) e della circostanza che la prevenuta, dopo l'incidente, non si era allontanata dal luogo del sinistro, la condizione di ebbrezza alcolica della medesima al momento del fatto - secondo i valori riscontrati dal test - poteva ritenersi pacificamente accertata.

Inoltre, la decisione ha ribadito il condivisibile principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (cfr. Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Rv. 271532 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al riconoscimento dell'ipotesi di reato più lieve rispetto a quello di cui alla lett. c) dell'art. 186 cod. strada di cui all'imputazione. Il ricorso è inammissibile, perché reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici. In particolare, la ricorrente ripropone la questione riguardante l'asserita inattendibilità dei risultati dell'esame etilometrico effettuato a distanza di circa tre ore dal momento in cui era avvenuto il sinistro; ma non considera che, sul punto, i giudici di merito hanno esaurientemente e logicamente motivato nel senso che, sulla scorta dell'esito dell'alcoltest, della testimonianza del Mamone (secondo cui l'imputata era in evidente stato di ebbrezza alcolica) e della circostanza che la prevenuta, dopo l'incidente, non si era allontanata dal luogo del sinistro, la condizione di ebbrezza alcolica della medesima al momento del fatto - secondo i valori riscontrati dal test - poteva ritenersi pacificamente accertata. Inoltre, la decisione ha ribadito il condivisibile principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (cfr. Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Rv. 271532 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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