CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29177/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9255-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA])), dullit. tqppreserth e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 786/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09255 sez. ML - ud. 12-07-2022 -2- RG 9255/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trapani, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], ha annullato il verbale ispettivo n. 8200000495257 del 25 maggio 2015 con il quale l'Istituto aveva iscritto la ricorrente alla gestione IVS commercianti nel periodo 11/2013 - 10/2014 e 1/2015 - 3/2015, intimandole in pagamento della somma di euro 3.447,00 in ragione delle omissioni accertate. 2. Il primo giudice, esclusa l'operatività della presunzione di gratuità della prestazione per la mancata prova della convivenza della lavoratrice con l'amministratore unico della società, ha ritenuto dimostrata la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e non raggiunta la prova in merito ai presupposti di cui all'ad. 29 co. 1 legge n. 160/1975. 3. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 786/2020, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda come proposta in primo grado. 4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che sussistevano i presupposti di operatività del citato art. 29 in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era socia titolare del 33,3% delle quote, nonché era stata amministratore unico della società a r.l. ART dalla data della costituzione fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui l'incarico fu conferito a [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], parimenti socio della [OSCURATO:SOCIETA] nella stessa misura delle quote il quale, nel frattempo, era divenuto coniuge della suddetta [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultima, infine, era sorella del terzo socio della srl [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del restante 33,3% delle quote societarie. Ciò premesso, i giudici di seconde cure hanno ritenuto i presupposti di applicabilità della disciplina invocata dall'[OSCURATO:PERSONA] vedendosi in ipotesi di impresa organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia e vi era la abitualità della prestazione lavorativa resa dai soci idonea a provare la continuità della prestazione e anche la sua prevalenza; il tutto in un contesto in cui la società non aveva dimostrato il contenuto e le modalità dell'attività lavorativa effettivamente affidata ai tre soci.RG 9255/2021 5. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi; l'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 co. 1 cpc, del D.I. n. 83/2012 modific. Nella legge n. 134/2012, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale ritenuto ammissibile il gravame nonostante la carenza della contestazione specifica del percorso logico e argomentativo seguito dal primo giudice ai fini della sua decisione. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc per non avere la Corte di merito rilevato che l'Istituto previdenziale non aveva dimostrato la sussistenza di un simulato rapporto di lavoro di tipo subordinato e per essersi erroneamente basata sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva. 4. Il ricorso non è fondato. 5. Con riguardo al primo motivo, va sottolineato che in sede di legittimità è stato affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 6. Nella fattispecie, l'appello contiene un chiaro riferimento sia ai punti del decisum che censura (sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 legge n.RG 9255/2021 160/75) sia al percorso argomentativo del giudice di cui afferma l'erroneità. Nell'atto, infatti, si muovono critiche all'apprezzamento da parte del Tribunale che non aveva ravvisato la natura simulata del rapporto di lavoro di tipo subordinato in capo alla Ferrauto. 7. Correttamente, pertanto, il gravame è stato ritenuto ammissibile. 8. Il secondo motivo è inammissibile. 9. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate la ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione). 10. E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 11. Le doglianze si risolvono, in realtà, come detto, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio e con valutazione di tutte le risultanze istruttorie e non solo delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, delle ragioni per cui è stata ritenuta la mancata prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra i soci e la società. 12. Infine, infondata è anche la asserita violazione dell'ad 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua RG 9255/2021 valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 14. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], che si liquidano come da dispositivo. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24,12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a n