CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 03245/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19525/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Venezia al RG n. 66/2019 depositato i l 15/06/2020, n. 5765/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] All’esito del ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del Tribunale di Venezia, denegativo della ulteriore ammissione al passivo del credito originariamente insinuato, sia la ricorrente che il fallimento costituito hanno depositato atti con cui enunciano di aver raggiunto un accordo transattivo, autorizzato dagli organidella procedura e con il quale danno altresì atto dell’avvenuta cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] La omogeneità dei due atti, in stretta sequenza (depositati il 1° dicembre 2025), è motivo integrante la conseguente dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, senza doversi disporre alcuna liquidazione positiva sulle spese del presente procedimento (così avendo inteso regolare in modo compensativo le parti il rispettivo rapporto), né sussistendo ilpresupposto del cd . raddoppio del contributo unif icato (Cass.20697/2021, 3542/2017). P.Q.M Dichiara l’estinzione del giudizio, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, compensando tra le parti le spese di lite; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in