CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 29199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 29658-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco 2022 pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1785 presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 628/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/06/2016 R.G.N. 970/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con entenza del 20 giugno 2016, la Corte d'Appello di Messina \confermava la decisione resa dal Tribunale di Barcellonal e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali cui l'Ente aveva dato corso a far data dal 1999 a favore del personale inquadrato nella categoria D, categoria che l'Ente aveva attribuito alla Rizzo soltanto nel 2007 ma con decorrenza 1.4.1999, senza a ciò far seguire il riconoscimento degli avanzamenti ulteriori interni alla qualifica ed i conseguenti aumenti retributivi; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa azionata, anche sotto il profilo del risarcimento per perdita di chance, dovendosi escludere, in ragione del carattere selettivo delle progressioni economiche la stessa probabilità del conseguimento all'esito della procedura, restando irrilevanti al fine di conferire certezza dell'esito positivo della selezione e comunque di elevare il grado di probabilità dello stesso, la valutazione positiva ottenuta da parte dell'Ente datore quale dipendente inquadrata nella categoria inferiore; che per la cassazione di tale decisione ricorre la Rizzo, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune; che la ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli art. 5 e 13 CCNL 31.3.1999 per il comparto Regioni e Autonomie locali e 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione della documentazione in atti attestante il contegno dell'Ente che, nell'espletamento delle procedure per le progressioni economiche, non avrebbe dato corso alle previste selezioni, ma avrebbe riconosciuto il beneficio indifferentemente a tutto il personale interessato; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il comparto Regioni e Autonomie locali di cui al motivo che precede ed ancora degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione dell'identità degli indici valutativi individuati per le progressioni del personale tanto della categoria D che della categoria C e la conseguente erroneità della pronunzia circa l'inutilizzabilità dell'esito valutativo riferito alla posizione di categoria inferiore; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c. e 112 c.p.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine al richiesto risarcimento del danno da perdita di chance; - che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati quanto ai denunziati vizi di violazione di norme di legge e di contratto collettivo(dovendo ritenersi inammissibili i prospettati vizi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non più deducibile in questa sede a fronte dell'esito conforme dei giudizi di merito) non risultando smentito il carattere selettivo delle espletate progressioni dalle richiamate determine dell'Ente, riportando ciascuna l'esito delle relative procedure con riferimento ad anni distinti (1999 e 2000) così riflettendo il riconoscimento del beneficio per ciascun anno alla corretta, percentuale di personale (50%), né risultando smentit la ritenuta inutilizzabilità delle valutazioni conseguite bn riferimento alla posizione occupata nella qualifica inferiore, dal momento che, se i criteri valutativi individuati sono gli stessi, diverso è certamente l'oggetto della valutazione; - che parimenti infondato risulta il terzo motivo, atteso che la pronunzia della Corte territoriale implica di per sé l'esclusione della stessa probabilità di superamento della procedura selettiva da parte della ricorrente e di conseguenza della stessa configurabilità di un danno da perdita di chance, domanda, del resto, da ritenerneppure avanzata, stante l'evidente genericità della formula con cui, per giunta solo in sede d conclusioni, la ricorrente l'avrebbe proposta, formula riprodotta nello stesso ricorso per cassazione e del seguente tenore "per l'effetto condannare il Comune alla corresponsione delle differenze retributive dovute a tale titolo a far data 1.4.1999 sino ad oggi...ed, in via degradata, anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c."; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002: 1à atto della sussistenza dei presupposti processuali per ti versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso articol