CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 21193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in Eboli, in persona del liquidatore sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] de Lisio e [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Taranto n. 95. Ricorrente contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso il decreto n. 7206 della Corte di appello di Salerno, depositato il 21. 11. 2019. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 5. 5. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];R.G. N. 21350/2020. viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e che quello incidentale sia dichiarato inammissibile o rigettato. Fatti di causa Con decreto n. 7206 del 21. 11. 2019 la Corte di appello di Salerno, in riforma del provvedimento di rigetto del consigliere designato, accolse in parte la domanda di equa riparazione proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge n. 89 del 2001, per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare, iniziata 1'11. 6. 2002 e chiusa il 13. 9. 2019. La Corte, rilevato che la procedura era durata complessivamente 17 e 3 mesi, rilevò che il periodo eccedente la ragionevole durata del processo doveva essere determinato in 5 anni e 3 mesi, tenuto conto che la durata ragionevole della procedura in oggetto doveva fissarsi in 7 anni e che ad essa andavano aggiunti 5 anni in ragione di due giudizi revocatori conclusisi in appello intrapresi dal curatore fallimentare nell'interesse dei creditori. Liquidò quindi l'indennizzo nella somma di euro 1.600,00, pari all'importo di euro 400,00 per ciascun anno o frazione di anno diminuito del 20% in ragione del numero superiore a 50 delle parti del processo presupposto. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 17. 7. 2020, ha proposto ricorso la società [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso e proposto a sua volta ricorso incidentale, sulla base di tre motivi. Parte ricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza del 18. 10. 2021 la causa, trattata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata rimessa alla pubblica udienza. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Il Procuratore generale ha deposito le conclusioni scritte indicate in epigrafe.R.G. N. 21350/2020. Ragioni della decisione L'unico motivo del ricorso principale proposto dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], denunziando violazione o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, censura la decisione impugnata per avere computato nel termine di ragionevole durata della procedura fallimentare anche il tempi per definire i due giudizi revocatori instaurati nel corso della medesima procedura. Ad avviso della ricorrente la soluzione fatta propria dalla Corte di appello è errata, dal momento che ai fini della durata ragionevole del procedura fallimentare i giudizi revocatori svolti nel corso della stessa possono rilevare al fine di valutare la complessità della procedura, la quale non può comunque superare i sette anni, ma non integrano tempi processuali da valutare in via autonoma e che quindi possano aggiungersi al termine di ragionevole durata della procedura stessa. Nel determinare quest'ultimo la legge, infatti, già prende in considerazione gli eventuali processi connessi o incidentali, la cui lungaggine è comunque sempre imputabile all'Amministrazione della Giustizia. Il mezzo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del procedimento fallimentare, tenendo conto della sua peculiarità, la complessità della procedura fallimentare è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, di proliferazione di giudizi connessi nella procedura ma autonomi (e, quindi, a loro volta, di durata vincolata alla complessità del caso) e in presenza di pluralità di procedure concorsuali indipendenti ( Cass. n. 9254 del 2012; Cass. n 8468 del 2012; Cass. n. 23982 del 2017 ). Sulla base di tale orientamento, che il Collegio condivide, l'esistenza di procedimenti, nella specie di revocazione degli atti del fallito, introdotti dal curatore fallimentare al fine di recuperare beni per la soddisfazione dei creditori deve considerarsi eventualità già presa in considerazione dalla legge mediante la fissazione un termine specifico per la durata ragionevole della procedura, senza quindi che i tempi della loro definizione possano essere 3 ) / R.G. N. 21350/2020. computati in aggiunta. Una diversa opzione non trova alcun supporto normativo e di fatto porterebbe ad allungare in modo del tutto incerto il termine di ragionevole durata stabilito, per la procedura fallimentare, dall'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001. In particolare non ha fondamento normativo la tesi accolta dalla Corte di appello, che ha ritenuto che la stasi della procedura fallimentare per l'attesa definizione di questi procedimenti sia equiparabile a quella contemplata dall'art. 2, comma 2 quater, legge citata, secondo cui ai fini del computo del termine ragionevole" non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso ". Tale disposizione, infatti, fa esclusivo riferimento ai casi in cui, per l'esistenza di una causa pregiudiziale, l'attività processuale è di fatto interrotta e quindi ai casi di sospensione del processo, anche impropria ( Cass. n. 17686 del 2021, in relazione alla sospensione disposta a seguito della ordinanza che solleva una questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzione), laddove l'introduzione di giudizi revocatori da parte del curatore fallimentare non determina alcuna interruzione dell'attività degli organi della procedura. Va piuttosto rilevato che la norma richiamata, introducendo una deroga al computo del termine di ragionevole durata fissato dalla legge, non è suscettibile di interpretazione estensiva e quindi non consente di equiparare alle ipotesi di sospensione del processo ogni altra ipotesi in cui sussista un rapporto di connessione tra cause tra loro autonome. In questo senso non può attribuirsi rilievo decisivo alla considerazione che le cause autonome siano funzionali al recupero dei beni del fallito e quindi alla finalità della procedura, tenuto conto che, come sottolineato, tale eventualità rientra già, in mancanza di previsioni di segno diverso, nella previsione del termine ragionevole stabilito per le procedure fallimentari nonché nel parametro fissato dall'art. 2, comma 2, della " complessità del caso ". Il ricorso principale va pertanto accolto. Passando all'esame del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Giustizia, il primo motivo denunzia vizio di motivazione perplessa su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, assumendo che erroneamente la Corte di appello ha indicato la durata della procedura in 17 R.G. N. 21350/2020. anni e tre mesi, atteso che essa, iniziata 1'11. 6. 2002, si era è chiusa il 13. 9. 2018. Il motivo va dichiarato assorbito in ragione dell'accoglimento del ricorso principale, che rimette al giudice del rinvio l'accertamento relativo alla determinazione del periodo di eccessiva durata del processo. Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 75 e 101 cod. proc. civ e dell'art. 2, comma 2 septies, legge n. 89 del 2001, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto respingere la domanda di equo indennizzo, atteso che la società istante aveva ottenuto il pagamento in parte del proprio credito proprio in ragione della maggiore durata della procedura, che aveva consentito di esperire con successo le azioni revocatorie, senza le quali il creditore non avrebbe ottenuto il risultato conseguito. Il mezzo è inammissibile. La richiesta di applicazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 2 septies, legge n. 89 del 2001, tenuto conto che il Ministero non era costituito nel giudizio di merito, introduce infatti una contestazione nuova, che implica accertamenti e valutazione di fatto, non esperibili in sede di giudizio di legittimità, ed a cui sostegno e dimostrazione la parte nemmeno fornisce una adeguata e circostanziata ricostruzione. Il terzo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare terminata la procedura fallimentare alla data del 15. 10. 2015, allorché era stato approvato e reso esecutivo il piano di riparto, o tutt'al più alla data di pagamento dell'importo dovuto all'istante, con esclusione quindi della frazione temporale successiva terminata con il deposito del decreto di chiusura del fallimento. Il motivo è infondato ed in parte inammissibile. Infondato in quanto la giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini del termine della ragionevole durata, afferma che il termine per la proposizione dell'azione prevista dalla legge n. 89 del 2001 decorre da quando il decreto di chiusura del fallimento è divenuto definitivo, così individuando in tale R.G. N. 21350/2020. provvedimento quello finale della procedura ( Cass. n. 1551 del 2020; Cass.n. 221 del 2017 ). La censura che fa riferimento, quale termine, alla data di pagamento del credito insinuato nel fallimento è invece in ogni caso inammissibile, non indicando l'Amministrazione nemmeno la data in cui esso sarebbe avvenuto. In conclusione, il decreto impugnato è cassato in relazione al ricorso principale e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso principale e rinvia la causa alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la