CassazionedecretoSezione 4Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 13523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del President:e del Tribunale di Velletri; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 06/04/2022 il Presidente del Tribunale di Velletri ha rigettato il ricorso in opposizione ex artt. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e 702-bis cod. proc. civ., presentato, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri il precedente 21/09/2020. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'Arena, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta violazione del diritto di difesa ex artt. 24 Cost e 702-ter cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Sostiene, in specie, che il Presidente del Tribunale di Velletri, a fronte della richiesta dell'opponente, formulata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], di disporre indagini suppletive in ordine alla propria situazione reddituale o, in subordine, consulenza tecnica d'ufficio, avrebbe emesso l'ordinanza gravata, a scioglimento della riserva assunta, in data antecedente al decorso del termine concesso per il deposito di note e documentazione (fissato al 15/04/2022), così comprimendo illegittimamente il diritto di difesa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse d [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Insuscettibile di valutazione è l'unico motivo di ricorso,, con cui si lamenta violazione del diritto di difesa in relazione a quanto sancito dagli artt. 24 Cost e 702-ter cod. proc. civ., in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ, sostenendo che l'ordinanza gravata sarebbe stata emessa dal Presidente del Tribunale di Velletri, a scioglimento della riserva in precedenza assunta, sebbene non fosse decorso il termine concesso alla parte opponente per il deposito di note e documentazione. Ritiene in proposito il Collegio che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e non presso quella della Suprema Corte, come in concreto avvenuto. Costituisce, infatti, consolidato insegnamento del giudice di legittimità - al quale s'intende dare continuità - quello secondo cui «Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione» (così Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01, nonché, in precedenza Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 27/01/2016, Messana, Rv. 265793-01). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo