CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 17781/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11295/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, domiciliato per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. , e per essa quale mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, domiciliata per legge presso la [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza Cavour; C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -controricorrente - nonché nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a (Già BANCAPULIAs.p.a. già SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA]’ s.p.a.) -intimata – nonché nei confronti di FALLIMENTOdella società di fatto di Angela [OSCURATO:PERSONA] e Gaetano [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 1890 /20 20 della Corte di appello di Bari , pubblicatail 03 . 1 1.20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Foggia avverso l’esecuzione iniziata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un contratto di mutuo agrario nonchè avverso quella iniziata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un decreto ingiuntivo emesso dallo stessoTribunale; il Tribunale di Foggia con sentenza n. 947 del 2015 rigettava integralmente l’opposizione; 2.avverso la sentenza del Tribunale di Foggia proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituivano le appellate e il Fallimentodella società di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo il rigetto del gravame; intervenivain appello la Società per la Gestione di Attività C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. quale cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA], sostituendosi ad essa,in ragione della documentata avvenuta successione nella relativa posizione creditoria; la Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1890 del 2020, dato atto della successione intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA] e la Società per la Gestione di Attività S.G.A., estrometteva dal giudizio la prima ed accoglieva parzialmente il gravame solo con riferimento al rapporto intercorso con BNL; nello specifico, accertata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse del contratto di mutuo agrario del 23.2.2000 e l’ illegittimità della capitalizzazione degli interessi, dichiarava che il credito per cui BNLha diritto di agire in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è pari a Euro 53.486,39; rigettava, invece,la parte del gravame proposto con riferimento all’opposizione promossa avverso il titolo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo n. 163/08, emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di un assegno bancario di Euro 65.300,00, posizione creditoria alla quale era succeduta la Società per la Gestione di Attività S.G.A.; in proposito, la Corte d’appello , a fronte delle doglianze del ricorrente indirizzate a contestare l’omesso esame dei fatti sopravvenuti idonei a travolgere il decreto (nella specie, la risoluzione dell’appalto posto alla base dell’assegno e l’accertamento in sede penale della provenienza delittuosa del titolo),riteneva corrette le mot ivazioni del Tribunale sulla inammissibilità dellecontestazioni relative al credito oggetto del titolo di formazione giudiziale in quanto precluse dal principio di diritto viventea mente del quale, in caso di titolo giudiz i ale , con l’opposizione all’esecuzione non si possono contestare fatti anteriori alla formazione del titolo e alla sua definitività (Cass. Sez. 1 17.06.2018 n. 16983); C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi condannava alle spese l’appellante nei conf ro nti di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della Curatela fallimentare e compensava parzialmentequelle tra l’appellante e BNL; 3.ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] illustrato da tremotivi; ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa, quale mandataria , [OSCURATO:SOCIETA]. e , s ebbene intimati, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a . ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] della società di fatto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha nno ritenuto di svolgeredifese nel giudizio di legittimità ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ’ art. 380 - bis . 1 c.p.c. ; p arte resiste nte ha depositato memoria; considerato che 1. c on il primo motivo di ricorso , il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. nella parte in cui il giudice di appello ha escluso la sussistenza dell’usura rispetto al contratto di mutuo concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]poiché non ha ritenuto cumulabili gli interessi corrispettivi con quelli moratori; 2.con il secondo motivo, denuncia il difetto di motivazione della sentenza impugnata e l’ omessa valorizzazione della prova sul concreto tasso d’interesse applicato da [OSCURATO:SOCIETA].; 3.con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c e 324 c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello non ha considerato che con la domanda in opposizione all’esecuzione non si riproponeva la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2008, posta a base della esecuzione promossa da [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata inammissibile in prime cure, bensì si chied eva l’accertamento del fatto estintivo sopravvenuto (compiuto in sede C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi penale) costituito dalla provenienz a delittuosa dell’ assegno bancario posto alla base del decreto monitorio ( come emerso dalla allegata sentenza della Corte di cassazione 7 marzo 2017 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] vittima del delitto di truffa posto in essere ai suoi danni da tale [OSCURATO:PERSONA], responsabile della fallita ditta Depasol); 4. i primi due motivi, che per ragioni di intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati in quanto non sussistono le violazioni di legge paventate e neppure il preteso difettomotivazione; la motivazione della sentenza impugnata si pone in linea con quanto da questa Corte ribadito, nel suo più alto consesso, sulla importanza della tutela del debitore posta a fondamento della disciplina antiusura, tale da ricondurre alla stessa anche la componente degli interessimoratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, in motivazione pag. 18); in questo contesto, è stato precisato, anche di recente, come sia necessario differenziare le componenti del costo del credito, sicché ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che, peraltro , ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, pronuncia in cui pure si afferma della comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi per i primi ricorrendoalle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentualedi mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., Sez. 1, 04/11/2021, n. 31615); questo impianto ricostruttivo è volto a riaffermare il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, nonchè Cass., 18/01/2019, n. 1464; cfr. in tema di sommatoria degliinteressi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, Cass. Sez. 3, 07/03/2022 n. 7352; confermata più di recente da Cass. Sez. 1, 01/08/2022 n. 23866); pertanto, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia", non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi. Va ribadito al riguardo che la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, comeconvertito), posto che, al contrario, si tratta del C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (così test. Cass. Sez. 3, n. 7352/2022 cit.); 5. il terzo motivo è inammissibile; con esso, parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in quanto la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che il gravame non riproponeva la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2008, posta a base della esecuzione promossa da [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata inammissibile in prime cure, ma proponeva l’accertamento del fatto estintivo sopravvenuto compiuto in sede penale della provenienza delittuosa del titolo di credito (assegno bancario) posto alla base del decreto monitorio, come accertato dalla sentenza di questa Corte in sede penale in data7 marzo 2017; in proposito, il ricorrente mostra di non confrontarsi con la ratio decidendidella sentenza impugnata la quale ha testualmente ribadito che « correttamente il tribunale ha ritenuto inammissibili le contestazioni relative al credito oggetto del titolo di formazione giudiziale in quanto precluse dal giudicato»; risposta del giudice d’appello data proprio con riferimento a quanto lamentato dall’appellantecon il terzo motivo di gravame (pag. 13 della sentenza impugnata), con cui già cen surava la decisione per aver dichiarato inammissibili le contestazioni relative all’illegittimità del decreto ingiuntivo de quo, denuncia ndo l’omesso esame di «fatti sopravvenuti al decreto ed idonei a travolgerlo, quali la risoluzione dell’appalto sulla base dell’emissione dell’assegno e l’accertamento in sede penale della provenienza delittuosa del predetto titolo esecutivo»; secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, che vanno anche in questa sede confermati e ribaditi, non sono ammesse, nelle opposizioni esecutive, domande nuove ed ulteriori rispetto a quelle avanzate con l’atto introduttivo e, del pari, deve escludersi che C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l’opposizione all’esecuzione possa essere accolta sulla base di motivi diversi da quelli posti alla sua base e rilevati di ufficio dal giudice dell’opposizione stessa, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata (cfr. in motivazione, Cass. Sez. U, 23/07/2019 n. 19889 e Cass. Sez. U, 21/09/2021 n. 25478); la decisione adottata dal giudice d'appello è quindi conforme al consolidato principio di diritto secondo il quale in sede di opposizione alla esecuzione forzata, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto -e dovuto - essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (tra molte: Cass. Sez. 3, 27/04/2017 n. 10395); in proposito, la sentenza impugnata ha affermatoche correttamente il giudice di prime cureha fatto esatta applicazione del richiamato principio escludendo la sindacabilità in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. di un fatto come quelli dedottidal ricorrente (nella specie, la provenienza delittuosa del titolo) deducibile nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, posto alla base dell’esecuzione (pag. 14 sentenza impugnata); in conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo C.C. 5.04.2023 n. R.G. 11295/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dellaparte resistente che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presuppos